Inserita in Tempo libero il 03/02/2015
da REDAZIONE REGIONALE
VALDERICE SINDACO - Divieto di utilizzo di sostanze schiumogene e simili nonché divieto di vendita per asporto di bevande anche alcoliche in contenitori di vetro e divieto di consumo di bevande alcoliche, in luoghi pubblici, in occasione di Ca
IL SINDACO Premesso che dall´8 al 17 Febbraio 2015, si svolgerà - con il patrocinio del Comune di Valderice - la XXIII edizione del "Carnevale di Valderice", manifestazione durante le quali, come negli anni passati, si prevede un notevole afflusso di persone nel centro del paese; Considerato che da alcuni anni si è sviluppato il malcostume di utilizzare, come scherzi di carnevale, bombolette spray contenenti clorofluorocarburi che emettono sostanze schiumogene e filanti, petardi e altri artifizi di qualsiasi genere, le quali arrecano fastidio e risultano potenzialmente pericolose in quanto contengono anche gas facilmente infiammabili; Preso atto che l’uso indiscriminato di tali oggetti, provoca disturbo e molestia alle persone che transitano sulla pubblica Via, nonché danni diretti alla salute dei cittadini, alla loro integrità fisica e all’ambiente circostante, dando origine a reazioni, diverbi e comportamenti rissosi che mal si adattano al clima festoso del Carnevale e che rischiano di incidere negativamente sotto l’aspetto dell’ordine e della sicurezza pubblica; Ritenuto altresì opportuno, per le stesse motivazioni, vietare la vendita per asporto di bevande in particolare alcoliche in contenitori di vetro, latta o plastica da parte di esercizi commerciali, laboratori artigianali anche con distributori automatici, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; Vista la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e frantumati ovvero di lattine lacerate, associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche, i quali sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro incolumità e sicurezza. Visto: la rilevanza pubblica dell’ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici del territorio comunale e quindi l’opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti; 1 L’urgenza di provvedere per scongiurare ulteriori pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; La Legge 24.11.1981 n. 689 - artt. 13 e 20; la comunicazione preventiva effettuata al Prefetto di Trapani in data 30.01.2014 ai sensi dell’art. 54 c.4° del D. Lgs. 267/00; l’art. 2 lett. b) ed e) del D.M. 5 Agosto 2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità e lo scadimento della qualità urbana o che turbano gravemente il libero utilizzo, la fruizione e l’accesso agli spazi pubblici; l’art. 7-bis del D. Lgs.267/00; lo statuto comunale; ORDINA A decorrere dall´8 e fino al 17 Febbraio 2015, in occasione delle manifestazioni carnevalesche: - E´ eccezionalmente consentito, durante il periodo di Carnevale, l´uso della maschera in luogo pubblico o aperto al pubblico; - E´ vietato alle persone mascherate di portare armi o strumenti atti a offendere, mazze e bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere e comunque oggetti, che possono arrecare danno , molestia o disturbo alle persone; - E´ inoltre vietato gettare, spargere indosso o sul viso di chiunque, materie imbrattanti o pericolose o polveri coloranti di qualsiasi specie; - E´ altresì vietato versare indosso o sul viso di chiunque, mediante bombolette spray ed altri mezzi idonei, liquidi di ogni genere, vernici o sostanze coloranti; - E´ fatto obbligo a chiunque di togliersi la maschera ad ogni invito di ufficiali ed Agenti di Pubblica sicurezza. - Ai commercianti: di escludere dalla vendita bombolette spray contenente sostanze schiumogene, filanti o prodotti similari che possano arrecare danno, molestia o disturbo ai cittadini e al decoro dei luoghi; - E’ fatto divieto altresì di consumare nonché detenere ( a scopo di verosimile immediato consumo) ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro o in latta, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale. La violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro. E’ prevista inoltre la sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare degli oggetti e delle bevande, ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81. All’atto della contestazione, il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza e, se possibile, è tenuto a rimuovere con immediatezza la causa dell’illecito ed a ripristinare i luoghi; E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza, con l’avvertenza che si provvederà a segnalare l’eventuale inosservanza alle autorità competenti, al fine dell’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale. Il Comando della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. 2 Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: · Ricorso gerarchico al Prefetto di Trapani, entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; · Ricorso al TAR di Palermo, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo; · Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. Copia della presente ordinanza viene pubblicata all´Albo Pretorio on line del Comune e inviata agli inviata agli organi di stampa ed ai mezzi di informazione locale per l’adeguata pubblicità, oltre che all “Ass. Comitato Carnevale” (organizzatore delle manifestazioni Carnevalesche) ed alle associazioni di Categoria dei Commercianti perché svolgano opera di sensibilizzazione in ordine al contenuto della presente disposizione. Si rende noto, che il responsabile del procedimento istruttorio, ai fini dell´emanazione della presente ordinanza, è il Comandante del Corpo di Municipale Dott. Vito Simonte. I L S I N D A C O F.to Girolamo SPEZIA
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