Inserita in Cronaca il 01/01/2015
da REDAZIONE REGIONALE
LEGA DIFESA DEL CANE - La Morte di Daniza, Lega Nazionale per la Difesa del Cane dice no all’archiviazione.
Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha presentato formale opposizione alla richiesta di archiviazione emanata dal Procuratore Capo di Trento Giuseppe Amato in merito alle indagini penali relative la morte dell´orsa Daniza avviate dopo il clamore suscitato dal suo decesso.
Secondo la Procura della Repubblica di Trento non è stato ravvisato alcun reato, piuttosto ci sarebbe stata una gestione non adeguata della crisi subita dal plantigrado durante le fasi della cattura. Sebbene siano state seguite le direttive del Piano d´Azione Interregionale per la conservazione dell´Orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE) in merito alla cattura di orsi problematici, il procuratore ha d´altro canto evidenziato un comportamento inappropriato da parte del veterinario intervenuto che ha somministrato all´animale una miscela di sedativo composta da Zoletil e Medetomidina, quest´ultima sostanza nota per gli effetti inibitori della frequenza cardiaca e respiratoria, con conseguente diminuzione dell´afflusso di ossigeno nel cuore, come in effetti è successo alla povera Daniza.
Secondo i consulenti del P.M., all´orsa non venne somministrato né l’ossigeno né l´antidoto alla Medetomidina, nonostante queste contromisure siano previste nelle usuali linee guida per la narcosi. Pertanto la morte di Daniza, dall´analisi degli esami autoptici, sarebbe ´´attribuibile all´impropria gestione della compromissione cardiocircolatoria determinata dall´iniezione´´. Seppur abbia considerato ´´inappropriata´´ la condotta del veterinario, nelle motivazioni di richiesta di archiviazione, il procuratore Amato ritiene che non ci sia reato in quanto non vi era dolo o intenzionalità, per cui non sarebbe stato configurabile né il reato di uccisione di animali (544 bis) né il reato di uccisioni di specie selvatiche protette (727 bis).
Argomentazione questa che è stata oggetto dell´opposizione alla richiesta di archiviazione a mezzo dell´avvocato LNDC Alfonso Pascucci, in quanto l´art 727 bis c.p., intitolato ´´uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di specie animali o vegetali selvatiche protette”, prevede le pene alternative dell´arresto da 1 a 6 mesi o dell´ammenda fino a 4.000 euro, non soltanto a titolo di dolo ma anche di colpa.
´´A nostro giudizio il Procuratore ha errato nel ritenere non applicabile l´art.727 bis c.p. sul presupposto che la morte si sarebbe verificata come conseguenza di un´attività consentita ovvero della sedazione. Nel caso in questione era stata ordinata soltanto la cattura dell´animale, per cui la vicenda merita un approfondimento di tipo giurisdizionale. La morte di Daniza non deve finire fra i fascicoli dei casi chiusi.” - Afferma Piera Rosati, presidente nazionale LNDC.
2 gennaio 2015
Lega Nazionale per la Difesa del Cane Ufficio Stampa
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