Inserita in Cronaca il 12/02/2019
da Direttore
CODICI: L’ODISSEA DEI PELLEGRINI IN PARTENZA PER MEDJUGORJE.
MISTRAL AIR CONDANNATA Il Tribunale Civile di Catania ha condannato il vettore Mistral Air a risarcire con oltre 7000 euro un gruppo di passeggeri in partenza per un viaggio spirituale a Medjugorie protagonisti loro malgrado di una odissea di oltre 12 ore.
I FATTI: In data 12/08/2016, un nutrito gruppo di pellegrini si recava presso l’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania - Fontanarossa per procedere all’imbarco sul volo charter M4 2951 operato dalla compagnia Mistral Air S.r.l. – con partenza schedulata alle ore 8.20 ed arrivo all’Aeroporto di Monstar- al fine di raggiungere la località spirituale e di culto di Medjugorje.
Giunti presso l’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania - Fontanarossa apprendevano subito, dal tabellone delle partenze collocato all’interno della struttura, che il loro volo era stato posticipato di diverse ore.
Malgrado il disappunto, venivano avviate regolarmente le procedure di identificazione e imbarco, provvedendo alla consegna dei bagagli da collocare in stiva al personale in loco.
Nel corso di tale attesa, nessuna particolare assistenza o attività di informazione veniva prestata al gruppo all’infuori dei ticket gratuiti per la consumazione della colazione; del tutto informalmente peraltro, gli stessi apprendevano che il volo M4 2951 – la cui partenza era stata già precedentemente posticipata - avrebbe subito con ogni probabilità un ulteriore ritardo (!).
Erano già le ore 11,00, infatti, quando un incaricato dalla società Mistral Air S.r.l. si presentava al gate 20, dove i pellegrini sostavano pazientemente ormai da diverse ore, per comunicare che il volo Catania - Mostar sarebbe decollato solamente alle ore 19,40, e cioè ben oltre dodici ore di ritardo rispetto all’orario originariamente schedulato!
Visibilmente sconcertati, certamente provati per le precarie condizioni in cui consumavano la loro attesa, il gruppo accettava comunque la proposta di essere trasferito presso una vicina struttura attrezzata messa a disposizione dal Tour Operator per la consumazione del pranzo, con l’intenzione di far rientro in aeroporto per l’imbarco sul volo delle 19,40 e raggiungere finalmente la destinazione prescelta.
Senonchè, al ritorno presso la struttura aeroportuale di Catania-Fontanarossa, gli stessi apprendevano con sgomento che neanche il decollo precedentemente stimato per le 19,40 avrebbe avuto luogo, e che il volo M4 2951 avrebbe avviato la sua crociera solamente alle ore 21,30 (!). Ancora una volta, nessuna attività di assistenza veniva prestata all’intero gruppo, e ciò malgrado la paziente attesa dei passeggeri si fosse protratta per un lasso di tempo assai più che considerevole. Col trascorrere delle ore, appariva però chiaro a tutti che neanche il nuovo orario sarebbe stato rispettato.
Alle ore 23,00 infatti, esaurita ogni possibile tolleranza per l’inaudita gravità dei disagi subiti, e oltremodo stremati da un punto di vista fisico e mentale, la situazione si era fatta non più sostenibile: vibranti proteste accompagnate dalla richiesta di intervento delle Forze dell’Ordine, si sollevavano da parte di coloro che – avendo consegnato i propri bagagli per la collocazione in stiva all’arrivo in aeroporto, all’alba – non avevano neanche la possibilità di prendere le abituali medicine (in alcuni casi farmaci salvavita da assumere in orari specifici dietro prescrizione medica).
Per altri, l’effetto “stipamento” per un lasso di tempo così prolungato al gate 20 - di per sé angusto, e inidoneo ad accogliere un numero così consistente di viaggiatori, mancando sufficienti posti a sedere e servizi adeguati - si rendeva addirittura necessaria l’assistenza medica della Croce Rossa, non potendosi d’altronde immaginare un epilogo diverso da questo per i tanti anziani o i portatori di handicap letteralmente stremati dall’interminabile attesa; altri ancora, con minori al seguito, si trovavano a fronteggiare situazioni di estremo stress e comprensibile disagio psicofisico.
Tale situazione, ormai di fatto del tutto fuori controllo, veniva peraltro aggravata dalle pessime informazioni che giungevano ai passeggeri sullo stato del volo: infatti, dapprima veniva reso noto che, a causa di problematiche metereologiche locali, l’atterraggio a Mostar non si rendeva più praticabile e che, con ogni probabilità, si sarebbe optato per uno scalo presso l’assai più distante aeroporto di Spalato (in Croazia, distante da Medjugorje ben 180 km!); variazione del programma di viaggio che, pertanto, avrebbe comportato un ulteriore trasferimento dei passeggeri da operarsi in bus, della durata di circa due ore e mezzo ore, con arrivo a destinazione all’alba di sabato 13 agosto, e la conseguente perdita di un altro giorno di pellegrinaggio per il riposo necessario al recupero delle forze.
Successivamente, intorno alle ore 23,30, sempre sulla base di informazioni frammentarie e confuse, anche la chimera di un atterraggio a Spalato si allontanava dalle possibili soluzioni per raggiungere finalmente l’agognatissima destinazione.
Sconfortati, stanchi e increduli, molti pellegrini - in preda al malessere, sfiancati dalla dura prova fisica sostenuta e avviliti per l’epilogo di quel percorso spirituale in cui avevano riposto aspettative e sentita partecipazione - decidevano loro malgrado di rinunciare alla partenza e far rientro a casa.
Adesso il Tribunale civile di Catania con la sentenza nr. 74/2019 ha condannato la compagnia aerea Mistral Air a risarcire i danni causati ai passeggeri quantificati in oltre 7.000 euro oltre alle spese legali. Lo rende noto l’Associazione dei consumatori CODICI, ai quali i pellegrini si sono rivolti, assistiti dagli avvocati Manfredi Zammataro e Mario Emanuele Campione per essere risarciti dei danni da ritardo aereo e per il danno da vacanza rovinata. “Ancora una volta - afferma l’Avv. Manfredi Zammataro segretario regionale del CODICI- le ragioni dei consumatori prevalgono sulla condotta del tutto illegittima e lesiva per i passeggeri operata da Mistral Air, essendo chiaro come nel caso di specie la compagnia aerea non avesse rispettato gli standard europei previsti dal Regolamento CE 261/2004 che riconosce alle vittime di cancellazioni e ritardi indennizzi per importi che variano, in base alla lunghezza della tratta”
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