Inserita in Cronaca il 22/12/2018
da Direttore
Trapani - Ordinanza del Sindaco
DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE DURANTE IL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE
IL SINDACO Premesso che: -la legge n. 125/2008 ha modificato l´art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell´Interno è disciplinato l´ambito di applicazione anche con riferimento all´incolumità pubblica e alla sicurezza urbana; -il Ministero dell´Interno, con decreto del 5/8/2008, ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l´incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano; - è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con lancio di petardi, botti e artefici pirotecnici di vario genere; - ogni anno, su tutto il territorio nazionale ,si verificano infortuni, anche di grave entità, causati alle persone dall´utilizzo di detti prodotti e similari; -che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che,in quanto tali ,sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito; -in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato ,come pure all’ambiente naturale dovuti oltre che per l’inquinamento acustico anche per l’aumento di polveri sottili nell’aria; -tale condotta può rappresentare per incompetenza all’uso e per l’assenza di precauzioni minime, un serio pericolo per l’incolumità , in special modo dei minori; -il pericolo sussiste, pur se in misura più contenuta, anche per quei prodotti che si limitano a generare un effetto luminoso senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati; -l´esplosione di tali prodotti, seppur rientranti nell´ambito di tradizioni e abitudini consolidate, si rileva dannosa e provoca stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici, agli animali domestici e a tutti quelli che vivono nell´ambiente urbano, poiché il fragore provocato cagiona gravi pregiudizi sotto il profilo del benessere fisico ed etologico; Considerato che: - l´accensione ed il lancio di fuochi d´artificio, lo scoppio di petardi, l’ esplosione di bombolette e di mortaretti ,ovvero il lancio di razzi è causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di cittadini, soprattutto per l´uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo; -tra le categorie a maggiore rischio vi sono i minori cui deve essere riservata speciale tutela; Rilevato che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici da parte degli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti di cui è consentita la commercializzazione al pubblico, a condizione che siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita; Vista la nota della Federazione dei Verdi con in calce alla stessa l´annotazione del Signor Sindaco con la quale si invitava il Comando a predisporre apposita Ordinanza ; Visto l´art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931, il quale vieta, senza licenza dell´Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, di accendere fuochi d´artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa; Viste le leggi n. 125/2008 e n. 94/2009, in materia di sicurezza pubblica; Visto il Decreto del Ministero dell´Interno del 5/8/2008 ed in particolare l´art. 1, “Incolumità Pubblica e Sicurezza Urbana” Visti gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000; Vista la Legge 1/12/2018 n. 132 che modifica l´art. 50 della L. 267/2000, comma 7 bis, con il 7 bis 1; ORDINA - il divieto, nel periodo compreso tra sabato 29 dicembre 2018 e mercoledì 2 gennaio 2019: ◦ di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’art. 4 del D.Lgs. 4/4/2010 n. 58, di ogni tipo di fuoco d’artificio, benchè di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi; ◦ di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiore e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del D.Lgs. 4/4/2010 n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti. INFORMA - che salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporta l´applicazione delle sanzioni amministrative previste dall´art. 50 comma 7 bis 1 della legge 132 del 01/12/2018, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi degli artt. 13 e 20 della Legge 689/1981 e la successiva confisca; DISPONE Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all´Albo Pretorio on line, sul sito internet del Comune e comunicazione agli organi di stampa; Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura, Questura, Comando Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco; Che il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell´Ordine sono incaricati, ognuno nell´ambito delle relative competenze alla vigilanza e verifica del rispetto della presente Ordinanza; RENDE NOTO che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi e nelle forme di cui al dpr 24/11/1971 n. 1199.
Trapani, lì 21/12/2018
Il SINDACO - TRANCHIDA GIACOMO
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