Inserita in Politica il 04/10/2017
da Direttore
Ars, costituzionalità della legge elettorale: Apprendi ricorre alla Consulta
Il collegio difensivo dell’onorevole Pino Apprendi ha depositato presso la cancelleria della Consulta l’atto introduttivo del giudizio di costituzionalità sulla legge elettorale dell’Assemblea regionale siciliana.
In particolare, i giudici costituzionali saranno chiamati nelle prossime settimane ad esprimersi sugli artt. 10-ter e 10-quater della legge regionale 20 marzo 1951 n.29 –2 normativa disciplinante i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali siciliani.
La Sicilia, infatti, è l’unica regione d’Italia a non prevedere l’incompatibilità con l’ufficio di deputato regionale di colui il quale sia stato dichiarato in via definitiva contabilmente responsabile per fatti compiuti nella qualità di amministratore o impiegato dell’Amministrazione regionale e di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia ancora estinto il relativo debito.
“La legge elettorale dell’Ars - secondo gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell che difendono l’onorevole Apprendi - si porrebbe in contrasto con i principi all’art. 3 della Costituzione con riferimento al diritto di accesso alle cariche previsto dal successivo art. 51, il quale, in tal modo, viene riconosciuto in maniera disomogenea all’interno dell’ordinamento giuridico. Inoltre il vuoto normativo determinato sul punto dalla Legislazione regionale impugnata si pone in contrasto anche con l’art. 122 della Costituzione, poiché la potestà legislativa primaria affidata alla Regione siciliana sarebbe stata esercitata, nel caso di specie, in spregio al principio fondamentale di uguaglianza sostanziale del diritto di elettorato passivo”.
Le tesi difensive dell’onorevole Apprendi avevano già convinto la prima sezione civile del Tribunale di Palermo che, con ordinanza del 17 febbraio 2017, dichiarava “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della l.r. 20 marzo 1951 n. 29, nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità con la carica di deputato regionale di colui il quale sia stato dichiarato in via definitiva responsabile verso l’ente, l’istituto o azienda pubblici per fatti compiuti nella qualità di amministratore ovvero impiegato dell’amministrazione regionale e di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia ancora estinto il relativo debito per contrasto con gli articoli 3, 51, 122 della Costituzione nonché con l’art. 5 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana)”, disponendo altresì la sospensione del giudizio e l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Alla luce di ciò, lo scenario che si prospetta oggi è quanto mai incerto. Il rischio concreto è che le elezioni di novembre vengano spazzate via tra qualche mese dalla decisione della Consulta.
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