Del Decreto Legge, ampiamente modificato dalla Legge di conversione del 9 agosto 2013 nr. 98, si segnalano solo alcune novità di interesse per il settore circolazione stradale e trasporti:
- riduzione del 30% dell´importo delle sanzioni al Codice della Strada per pagamenti entro 5 giorni da contestazione o notifica;
- rinvio al 22 marzo 2015 l´entrata in vigore dell´obbligo dell´abilitazione alla guida delle macchine agricole ed operatrici quali attrezzature di lavoro;
- verifica da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo stato di attuazione degli interventi del PNSS per il miglioramento della sicurezza stradale cofinanziati con Legge nr. 488/99 e procederà a revoca dei finanziamenti qualora gli interventi non siano ancora avviati;
- accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole effettuato, oltre che dagli uffici del DTT, anche da altre strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- quantificata in quaranta giorni, ma senza più alcun limite di importo dei proventi, la durata massima dell´attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto i cui proventi sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un´imposta del 20% sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali;
- tassa di stazionamento delle unità da diporto non più prevista per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 14 metri e viene rideterminata per quelle di lunghezza compresa tra 14,01 e 20 metri;
- semplificazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per i cantieri temporanei e mobili, anche per opere stradali, dei modelli per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell´opera.
Riduzione del 30% degli importi delle sanzioni al Codice della Strada se corrisposti entro 5 giorni da contestazione o notifica (Legge del 9 agosto 2013 nr. 98 di conversione del Decreto Legge nr. 69/2013).
Si precisa che nei casi in cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta non è ammessa neppure la riduzione del 30% prevista dalla Legge sopra citata.
Il trasgressore può corrispondere la somma ridotta del 30% direttamente nelle mani dell´agente accertatore, in contanti, solo nelle ipotesi di pagamento immediato obbligatorio previste dall´art. 202 comma 2°-bis del Codice della Strada, per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell´esercizio dell´attività di autotrasporto di persone o cose, nonch´ dall´art. 207 del Codice della Strada, per il conducente di un veicolo immatricolato all´estero o munito di targa EE.
Di seguito trovate una tabella che, a fianco dell´importo per pagamento in misura ridotta (minimo edittale), contiene l´importo ridotto del 30%.
Tale agevolazione:
- è ammessa entro 5 giorni per sanzioni contestate o notificate dal 21 agosto 2013;
- non è ammessa per le violazioni che comportino la sospensione della patente.