Inserita in Politica il 21/04/2016
da REDAZIONE REGIONALE
I LIDI BALNEARI SI ADEGUINO PER FAVORIRE L´ACCESSO DEI DIVERSAMENTE ABILI
In un territorio a vocazione turistica come quello siciliano nel periodo estivo si avverte maggiormente il disagio dei soggetti disabili, per i quali diventa difficile la fruibilità delle spiagge libere e di buona parte degli stabilimenti balneari presenti, e ancor più l’ingresso in acqua. Le persone con problemi motori infatti, commenta Rocco Sgrò, responsabile per le problematiche sociali dell´Assocazione Co.Di.Ci. - Centro per i Diritti dei Cittadini, non possono raggiungere agevolmente il bagnasciuga, e meno che mai entrare in acqua. E’ per tali motivi che tali soggetti pur frequentando il nostro lungomare, considerano quest’ultimo ancora un luogo pieno di ostacoli e di barriere e soprattutto mancante di quegli adeguamenti strutturali, previsti dalla normativa vigente che permettano ai diversamente abili la visitabilità della spiaggia pubblica e soprattutto l’effettiva possibilità di accesso al mare (come da Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Circolare Ministero della Marina Mercantile 23 gennaio 1990 - Circolare Ministero della Marina Mercantile 25 marzo 1992 - Legge 4 dicembre 1993, n. 494). Accade spesso che coloro che si trovano in condizione di disabilità temporanea o permanente, che intendono godersi lo splendido mare Siciliano non possono permettersi, economicamente, di pagare i costi esosi, applicati dagli stabilimenti balneari, per il servizio di ombrellone e sdraio, e si ritrovano senza un vero e proprio accesso alla spiaggia pubblica. Spesso mancano adeguate discese a mare che permettano loro di arrivare in prossimità della battigia, e poter sistemare la propria sdraio e ombrellone, senza doversi impantanare nella sabbia con la carrozzina; mancano, inoltre, i servizi igienici, ovviamente essenziali, soprattutto per quei soggetti con lesione spinale. "In merito a quanto sopra spiega l´Avv. Vincenzo Maltese, Segretario dell´Associazione Co.Di.Ci., esiste la legge n.104 del 5.12.1992 che promuove la piena integrazione della persona diversamente abile nella collettività; in particolare all’art.8 prevede iniziative volte a ridurre stati di esclusione sociale ed interventi diretti ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche; poi vi è la Legge n.13 del 9.01.1989 ("Disposizioni per favorire il superamento e l´eliminazione delle barriere architettoniche"); a seguire, il Ministero della Marina Mercantile ha emesso una Circolare n. 259 del 23 gennaio 1990 che estende l´applicabilità delle norme sull´accessibilità anche agli stabilimenti balneari, obbligando così i concessionari ad apprestare almeno una cabina ed un locale igienico idoneo ad accogliere persone con ridotta od impedita capacità motoria o sensoriale, nonché di rendere la struttura stessa «visitabile» soprattutto in funzione dell´effettiva possibilità di balneazione, anche attraverso la predisposizione di appositi «percorsi orizzontali». Tali norme che obbligano i concessionari di spiagge pubbliche ad offrire una dotazione di base sufficiente a garantire la visitabilità delle loro strutture, conclude il legale, deve rappresentare, per le Amministrazioni pubbliche e per i gestori degli stabilimenti balneari, il punto di partenza da cui sviluppare ulteriori riflessioni sull´effettiva capacità di accoglienza degli stabilimenti balneari e delle spiagge pubbliche. Si invitano pertanto i gestori dei Lidi che si apprestano ad installare i propri stabilimenti, ad adeguare le strutture in favore dei soggetti disabili. Trapani, 20.04.2016
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