Inserita in Cronaca il 08/07/2013
da redazione
Valderice: Il Sindaco predispone un´ordinanza per mantenere la città pulita
A mali estremi, estremi rimedi. Per cercare di mantenere pulita la città di valderice ed il suo circondario, il primo cittadino Mino Spezia, si è visto costretto ad utilizzare il “pugno duro. Nonostante le campagne di sensibilizzazione-informazione svolte nel corso degli anni, infatti, continuano a verificarsi comportamenti contrari alle più elementari norme di educazione civica e in violazione di legge. L´attività della Ditta Aimeri registra ripetuti e gravi ritardi circa la spazzatura/scerbatura delle strade, nonch´ la rimozione dei rifiuti ingombranti, del rifiuto verde, dei rifiuti speciali e/o pericolosi.
Il Sindaco di Valderice, ha dunque predisposto un’ordinanza finalizzata a superare la condizione di latente degrado urbano che può favorire l’insorgere di gravi inconvenienti igienico-sanitari:
1) E’ severamente vietato buttare sul suolo pubblico e comunque in ogni luogo e/o indiscriminatamente nei contenitori R.D. ove non sia espressamente consentito, carte, stracci, bottiglie e qualsiasi rifiuto; chiunque svolga attività consentite dalle norme vigenti, per il compimento delle quali sia inevitabile lasciare cadere oggetti, detriti, fluidi sul suolo pubblico, deve sollecitamente provvedere ad asportarli e a pulire perfettamente il suolo stesso;
2) Il deposito dei rifiuti in regime di raccolta differenziata, presso gli appositi cassonetti o sacchi per la Raccolta Differenziata, deve essere tassativamente effettuato secondo le modalità ed orari stabiliti:
3) I contenitori affidati all’utenza per la raccolta differenziata devono essere posizionati all’interno delle aree private o pertinenziali alle abitazioni – condomini – attività commerciali, e comunque non in aree di uso pubblico quali: strade, marciapiedi, banchine, slarghi etc.. Nei casi in cui l’utenza non disponga di spazi sufficienti ovvero a fronte di effettivi impedimenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico, previa apposita verifica di concerto con la ditta AIMERI ed autorizzazione da parte della Polizia Municipale, nel rispetto del codice della strada. Per il resto, detti contenitori potranno essere esposti su strada o negli altri luoghi di uso pubblico nei soli giorni di raccolta ed entro gli orari stabiliti;
4) E’ vietato l’abbandono sul suolo pubblico di rifiuti ingombranti e/o sfalci e ramaglie provenienti da giardini e aree verdi, il cui smaltimento nei termini di legge, potrà essere effettuato anche contattando telefonicamente la ditta “Aimeri Ambiente s.r.l.” tramite il numero verde 800601167, o conferiti direttamente dall’utenza presso il centro di raccolta;
5) E’ fatto espresso divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico volantini o altro materiale pubblicitario;
6) Chiunque conduca con se cani su suolo pubblico deve essere munito di paletta igienica e di sacchetto o comunque di attrezzature idonee alla rimozione dei rifiuti organici;
7) È fatto espresso divieto a chiunque di scaricare e/o abbandonare materiale di risulta, di qualsiasi genere e natura, su aree e suoli pubblici nonch´ su suoli o fondi privati;
Altresì, con la stessa ordinanza n. 17 del 5 luglio 2013, sono state previste per i trasgressori le seguenti sanzioni:
La violazione delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita, ai sensi dell´Art. 7 bis del T.U.E.L., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00; il pagamento in misura ridotta, in sede di redazione del verbale di contestazione, avverrà sulla base di quanto disposto dall’art. 16 della legge n. 689/1981.
A medesima sanzione sarà soggetto l´Ente gestore del servizio di raccolta, in solido con la Ditta esecutrice del servizio stesso, nell´ipotesi di mancato rispetto del calendario e degli orari di raccolta, in quanto quest’ultima circostanza equivale ad ingiustificato abbandono di rifiuti e, pertanto, soggetto alle eventuali altre sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
Chiunque violerà gli obblighi di cui sopra, invadendo il suolo pubblico o privato, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria sopra quantificata, sarà tenuto all’obbligo del ripristino dei luoghi, con lo sgombero del materiale abusivamente scaricato o depositato; nel caso in cui il trasgressore non ottemperasse a tale obbligo, provvederà l’Amministrazione Comunale a danno e a spese dello stesso.
|