Inserita in Politica il 24/10/2015
da REDAZIONE REGIONALE
ERICE - DISEGNO DI LEGGE D´INIZIATIVA PARLAMENTARE PER L’ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE
IL SINDACO GIACOMO TRANCHIDA E L´ASS. AL CENTRO STORICO GIANNI MAURO PROPONGONO EMENDAMENTI APPRESO dell´azione parlamentare regionale e apprezzando la bontà dell’iniziativa che prevede l’istituzione delle zone franche montane siciliane, quale strumento per assicurare condizioni di permanenza delle popolazione residenti nei territori montani (sovente soggetti anche ad inevitabili storici spopolamenti come nel caso di Erice) e per il superamento degli squilibri economico-sociali con le altre aree del territorio e della Regione, abbiamo ritenuto necessario cogliere tale opportunità ed avanzare alcune riflessioni e non solo di ordine tecnico, ma, sopratutto politico/sociale, anche in funzione dell’esperienza delle zone franche urbane di cui il nostro territorio sta usufruendo, con l´intento di assicurate al legislatore regionale un piccolo contributo all’istituzione di questo importante strumento, onnicomprensivo della plurale partecipazione ai benefici anche di contesti montani urbani "particolari" ma significativi come Erice capoluogo/centro storico. In ordine a tanto la prima elaborazione di un documento, sotto forma di emendamento (all. 1), che invieremo al Parlamento regionale oltre che a tutti i singoli Deputati parlamentari, per cominciare da quelli trapanesi ed allo stesso Governo regionale, alle forze politiche e sindacali, oltre che socio-economiche, affinché si avvii un dibattito ed il conseguente approfondimento per assicurare pari e reali opportunita´ a tutti i centri montani siciliani, dunque, senza creare disparità fra i cittadini e le aziende siciliane che con non poche difficoltà e grossi sacrifici oggi ancora li popolano mantenendoli in vita, anzi, tentando d´invertire l´inesorabile fenomeno dello spopolamento rilanciando con opportunità ed agevolazioni concrete speranze di futuro. Accanto a tanto, la possibilità normativa ulteriore (di competenza regionale) per assicurare ai locali Comuni anche scelte incentivanti di detassazione locale (INVERO, parzialmente già posta in essere in Erice, con sgravi Tari per cittadini residenti in Erice capoluogo come a Ballata/Tangi e, addirittura con esenzione Tari per 5 anni per insediamento di giovani nuove coppie e imprese), sia in favore dei cittadini effettivamente residenti, autentici "custodi" dei centri a rischio spopolamento, che delle imprese maggiormente esposte, oltre che alle leggi di mercato e alla crisi strisciante anche ai lunghi periodi di calo dei flussi turistici, etc., fino a determinarne le "forzate" chiusure per lunghi periodi, gioco forza determinando anche un pessimo biglietto da visita ai pochi turisti e visitatori stagionali intervenuti in detto periodo di "bassa" stagione. In tale direzione, a valere della quota parte regionale di "deroga" al patto di stabilità, incentivazioni premiali per la deroga al locale patto di stablita sugli investimenti di valenza strategica per migliorare le condizioni di vita nei centri storici montani (ad esempio per finanziare la metanizzazione ad Erice vetta...). Il nostro tentativo, precisiamo, non può e non vuole essere solo un intervento campanilistico e/o di difesa d´ufficio del centro storico di Erice - di già, pertinente, legittimo e dovuto ...e senza spocchia, di sicuro interesse sovracomunale e regionale - ma un contributo affinché tale iniziativa legislativa possa realmente offrire ai territori montani (tutti) in difficoltà, un valido aiuto per il superamento degli squilibri a cui il suddetto disegno di legge si propone di porre rimedio. Il Comune di Erice viene classificato dall’ISTAT (come tanti altri nelle medesime situazioni) come comune parzialmente montano e come tale ai sensi dell’art. 3 del proposto disegno di legge sembrerebbe escluso (?!) dall’ottenimento dei benefici. Eppure è un comune che registra una popolazione residente di oltre 28.000 abitanti nel complessivo ma conta in vetta (a 12 Km. da Trapani) solamente 600 residenti di cui circa 250 permanenti nel periodo invernale. Portiamo l’esempio del comune di Erice come esemplificativo di tanti altri territori che vivono lo stesso stato di disagio in cui versano i territori (o parte di essi) montani, afflitti dalla piaga dello spopolamento con l´inevitabile conseguenza di tagli ai servizi per i sempre più pochi residenti (esempleficativo ... financo in violazione contrattuale, l´abbandono dello sportello bancario di UniCredit) così come l´assenza di un panificio, di un ortofrutta e/o di uno spaccio alimentare. Va da se che il crollo della popolazione scolastica, ex legge, ha comportato molti anni fa la chiusura della Scuola Elementare, riuscendo e con non poche acrobazie "amministrative" ad oggi a mantenere la Materna, ma a ranghi ridottissimi... Per cui, se il testo del proposto DDL dovesse rimanere quello, non solo paradossalmente il comune di Erice (che insiste come centro storico a RISCHIO in vetta) difficilmente potrebbe rientrare ...ma, peraltro, non si raggiungerebbe l´obiettivo politico di sostenere il ripopolamento e dunque la vita (!) dei centri storici montani ormai inesorabilmente destinati a rimanere mere testimonianze (ruderi...) storiche o siti turistici 1mese/anno. Non può e non deve sfuggire all´attento legislatore/amministratore che in assenza della vita / presenza delle persone nei centri storici, montani in particolare, non sarà possibile mantenerli efficienti. In tale direzione, occasione di un pre-dibattito territoriale sulla novella legge per i centri storici avevamo avanzato suggerimenti integrativi e promosso appelli. Per quanto ci riguarda, attesa la particolare morfologia del territorio ERICINO (centro storico / borgo fra i più belli d´Italia, ad oltre 600mt d´altitudine ...ma con appena 650 anime anagrafate...di cui appena 250 ancora permanenti ! rispetto ai 28.000 abitanti di valle) un provvedimento legislativo teso a dare una mano ai territori investiti da fenomeni di spopolamento non può non riguardare realtà come Erice e come tante altre che vivono lo stesso stato di disagio perché tale contraddittoria situazione non è dissimile da altri borghi / centri storici montani che nel tempo, a prescindere dal comolessivo dato demografico comunale, hanno subito uno spopolamento verso valle. Ciò detto se lo spirito della misura vuole essere quello di contrastare lo spopolamento dei centri storici / montani sarebbe utile, così come per la determinazione delle Zone Franche Urbane, stabilire dei criteri oggettivi che individuassero all´interno dei territori comunali delle aree di "pregio" situate al sopra dei 600 metri e attraverso degli indicatori se ne stabilisse il grado di disagio. Per esempio: 1. Tasso di spopolamento negli ultimi X anni; 2. Tasso di occupazione/disoccupazione; 3. Presenza di giovani; 4. Assenza di servizi scolastici; 5. Assenza di servizi sanitari; 6. Dissesti idrogeologici; 7. Collegamenti con i centri maggiori; 8. Altri fattori che determinano oggettivamente il tasso di disagio e le condizioni di "sopravvivenza" delle locali comunitá (presidio vivo di un centro storico) dell´area di montagna; Il combinato di questi fattori a nostro parere dovrebbe determinare oggettivamente le aree montane con le più grosse difficoltà e attribuire a queste aree le necessarie risorse e/o facilitarne gli incentivi per diminuire il "divario" geo-territoriale nonche´ i disagi, ivi compresa la possibilità di una defiscalizzazione in capo all´Ente locale. Sulla scorta di queste nostre modeste considerazioni dettate dall’esperienza vissuta della Zona Franca Urbana di Erice, nonché, per estendere il massimo della potenzialità / bontà dell´iniziativa legislativa in campo, in allegato il documento - emendamento inviato / onnicomprensivo sul testo del disegno di legge che verrà presto discusso in Assemblea Regionale.
F.to Il Sindaco Giacomo Tranchida L’Assessore al centro storico e Z.F.U. Gianni Mauro
DISEGNO DI LEGGE PER L’ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE Apprezzando la bontà dell’iniziativa che vede l’istituzione delle zone franche montane quale strumento per assicurare condizioni di permanenza delle popolazione residenti nei territori montani e per il superamento degli squilibri economico-sociali con le altre aree della regione occorre, a nostro parere e forti dell’esperienza della zfu, portare alcune correzioni al fine di rendere la misura più efficace nell’individuare le aree montane con maggiori criticità. Emendamenti da proporre ART. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni o porzioni di aree comunali densamente edificate e costituenti nuclei storicizzati, nonché ai parchi e riserve naturali regionali; ART. 3 Territori 1. Ai fini della presente legge si considerano montani i territori dei comuni o porzioni di aree comunali densamente edificate e costituenti nuclei storicizzati la cui altitudine media non è inferiore a 600 metri sopra il livello del mare e dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell’andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi 50 anni. 2. L’individuazione dei territori montani avverrà con avviso pubblico al fine di individuare attraverso parametri oggettivi ( tasso di spopolamento – indice di vecchiaia della popolazione- etc.. ) le aree montane che presentano i maggiori indici di disagio ed è poi operata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Liberi consorzi, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. 3. Le politiche territoriali di sviluppo mirano in particolare a: d) favorire l’occupazione giovanile anche con con la creazione di corsi di formazione artigianale legati alle tradizioni locali individuando quelle specificità oggi assenti nel mondo lavorativo ma di origine storica locale; e) salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico, le identità storiche, culturali e sociali della tradizione locale; g) favorire le attività economiche sfruttando tutte le risorse disponibili, incentivando la produzione e l’impiego dei prodotti agricoli e forestali locali, il turismo montano, l’artigianato e il commercio della tradizione locale;
ART. 5 Piano di sviluppo dei territori montani 1. Ai fini dello sviluppo delle attività economiche e del miglioramento dei servizi, i Liberi consorzi territorialmente competenti , congiuntamente alle Amministrazioni dei Comuni dove ricadono i territori individuati ai sensi dell’art. 3, adottano i piani di sviluppo specifici per i singoli territori. ART. 7 Incentivi per l’insediamento nelle zone montane 1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, i Liberi consorzi territorialmente competenti possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora attuale da comuni non montani, o da altra dimora in Italia o all’estero, a comuni montani aventi le caratteristiche indicate al comma 3 e nel contempo i Comuni al fine di contenere da un lato lo spopolamento e dall’altro di incentivare il ripopolamento possono autonomamente stabilire misure di detassazione di imposte locali , sempre nei limiti dell’equilibrio dei propri bilanci; 2. Gli stessi benefici sono concessi a coloro che trasferiscono la propria attività economica da comune montano a comune montano, o da altra sede in Italia o all’estero, a comune montano come definito dall’art. 3 comma 1 con un valore premiale legato a nuove assunzioni; 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai comuni montani o porzioni di aree comunali densamente edificate e costituenti nuclei storicizzati, nonché ai parchi e riserve naturali regionali con popolazione non superiore a 5.000 abitanti individuati col decreto di cui all’art.3 comma 2.
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