Inserita in Cronaca il 18/06/2015
da REDAZIONE REGIONALE
CAPITANERIA DI PORTO - ORDINANZA SICUREZZA BALNEARE 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI ORDINANZA N. 25 /2015 (NORME DI SICUREZZA BALNEARE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TRAPANI)
Il Capo del Circondario Marittimo e Capo del Compartimento Marittimo di Trapani:
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 27 maggio 2011 che stabilisce, ai sensi della Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, un simbolo volto ad informare il pubblico della classificazione delle acque di balneazione e di ogni eventuale divieto di balneazione o avviso che sconsigli la balneazione (2011/321/UE); VISTI gli articoli 16, 17, 30 e 68 del Codice della navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione; VISTO l’articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n.172, il quale dispone che, in deroga all´articolo 59 del regolamento per l´esecuzione del Codice della Navigazione, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa siano emanate dal Capo del Compartimento Marittimo; VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell´articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172” ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.M. 29 luglio 2008, n.146; VISTA la Legge 3 aprile 2001, n.120 “Utilizzo dei Defibrillatori Semiautomatici in ambiente extraospedaliero”, come modificata dalla Legge 15 marzo 2004, n.69 e dal Decreto Legge 30 dicembre 2005, n.273; VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”; VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura”; VISTO il Decreto Interministeriale del 23 dicembre 1991 (G.U. n. 115 del 19.05.92), relativo all’istituzione della “Riserva Naturale Marina denominata Isole Egadi”, come modificato dal D.M. 6 agosto 1993 (G.U. n. 199 del 25.08.1993) e dal D.M. 17 maggio 1996; VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2005, n. 15, recante “disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull´esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”; VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1998, n. 17 “istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane”; VISTO il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento del Territorio e dell’Ambiente dell’ Assessorato territorio e Ambiente della Regione Siciliana, emanato in data 1 giugno 2007, n.476, recante disposizioni in ordine all’utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari nella Regione Siciliana (c.d. “ordinanza balneare”); VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico del 3 marzo 2015, con il quale è stato stabilito che la stagione balneare per l’anno 2015 ha inizio l’1 aprile e ha termine il 31 ottobre; VISTI i Dispacci prot. n.30387 in data 28 giugno 2005 e prot. n. 28149 in data 26 marzo 2012 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto 2° - Uff. I (Affari Giuridici) relativi alla possibilità di utilizzo delle “aquabike da salvamento”; VISTI i Dispacci prot.n.40802 del 13/05/2013 e prot.n.60114 del 04/07/2013 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto II - Uff.2; VISTO il Dispaccio prot.n.51241 del 31/05/2014 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto II - Uff.2, avente ad oggetto “JetLev Flyer, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili”; 2 RITENUTO doversi conformare, in ossequio ai principi del buon andamento ed efficacia dell’azione della P.A., alle previsioni di massima di analoghi provvedimenti emessi, specie nell’ambito della Direzione Marittima della Sicilia Occidentale, relativamente alla disciplina in materia di sicurezza, tenendo in ogni caso conto delle peculiarità territoriali locali; O R D I N A Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni) 1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano nelle acque territoriali del Circondario marittimo di Trapani, ovverosia dal confine tra i comuni di Alcamo e quello di Balestrate, a Nord, fino alla foce del torrente Birgi, al confine con il Comune di Marsala, a Sud, comprese le Isole Egadi ma esclusa l’Isola di Pantelleria. 2. Nelle Aree Marine Protette e simili, le presenti disposizioni si applicano qualora non in contrasto con quanto disposto nei relativi regolamenti di gestione. 3. Senza pregiudizio per le definizioni contenute in altri specifici provvedimenti normativi, agli esclusivi fini della presente ordinanza si applicano le definizioni di cui appresso: a. Aquabike da salvamento: moto d’acqua utilizzabili dagli assistenti bagnanti per il salvamento; b. Corridoio di lancio/atterraggio: tratto di mare vietato alla balneazione in quanto riservato all’atterraggio od all’uscita delle unità a vela od a motore, avente le caratteristiche prescritte dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità marittime in materia di sicurezza dei bagnanti (c.d. “ordinanze di sicurezza balneare”); c. Costa: litorale marino di qualsiasi natura (roccioso, sabbioso, ecc.) e caratteristica (costa alta, a strapiombo, scoscesa, bassa, pianeggiante, ecc.); d. Costa frequentata da bagnanti: litorale che per le sue caratteristiche e per l’accessibilità si presta ad essere agevolmente utilizzato a scopi balneari, a prescindere dall’attuale presenza o meno di bagnanti; e. Costa pianeggiante: litorale basso e pianeggiante, in genere di natura prevalentemente sabbiosa o ghiaiosa, ma anche in tutto od in parte roccioso, comunque di ampiezza sufficiente a consentire lo stazionamento, anche occasionale, di bagnanti; f. Jetlev Flyer: mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna (simile a moto d’acqua) e da un apparato jet costituito da due ugelli ad idrogetto, allacciato alle spalle dell’utilizzatore/conduttore, al primo collegato tramite un tubo, attraverso il quale l’unità galleggiante invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli espellono, dando al conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità; g. Flyboard: apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall’utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d’acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d’acqua. Il principio che permette al conduttore il sostentamento ed il movimento è uguale a quello del Jetlev Flyer. h. Natante od unità: qualunque unità, da diporto o non, adibita al trasporto per acqua; i. Natanti da diporto: unità da diporto a propulsione remica od assimilata, o con scafo di lunghezza “fuori tutto” pari o inferiore a dieci metri; j. Natanti da spiaggia: natanti da diporto di cui all’art. 27, comma 3, lett. c. del “Codice della nautica da diporto” (“jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d´acqua e mezzi similari”); k. Spiaggia: costa bassa e pianeggiante, in genere sabbiosa o ghiaiosa, in tutto od in parte, di ampiezza sufficiente a consentire un’elevata frequentazione ai fini balneari, a prescindere dall’attuale presenza o meno di bagnanti; l. Spiaggia libera: spiaggia ad uso pubblico e con accesso libero, destinata all’occasionale e temporanea installazione di ombrelloni, sdraio ed altre attrezzatura da spiaggia a cura dei bagnanti stessi e non fornita di specifici servizi accessori; m. Spiaggia libera attrezzata: spiaggia nella disponibilità di un soggetto pubblico o privato ma lasciata ad uso pubblico e con accesso libero, destinata all’occasionale e temporanea installazione di ombrelloni, sdraio ed altre attrezzature da spiaggia a cura dei bagnanti stessi, ma direttamente od indirettamente fornita di servizi accessori (pulizia spiaggia, 3 servizi igienici, locale di primo soccorso, docce, bar, noleggio ombrelloni, noleggio sdraio, ecc.), gratuiti od a pagamento. In quest’ultimo caso, tuttavia, l’utilizzo dei servizi non può essere obbligatorio per i clienti; n. Stabilimento balneare: spiaggia aperta al pubblico, appositamente attrezzata con il posizionamento di ombrelloni, sdraio o simili, nonché provvista di altri servizi accessori, gratuiti od a pagamento; o. Stagione balneare: il periodo annualmente stabilito con Decreto dell’Assessorato alla Salute e dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione ai sensi del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, ai fini del controllo dell’idoneità delle acque ai fini della balneazione, nonché del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116; p. Struttura balneare: un esercizio pubblico o privato in cui si svolgono attività “turisticobalneari”, il quale: - abbia la disponibilità di un’area demaniale marittima in concessione, o di un’area comunque a diretto contatto con un’area demaniale marittima, normalmente utilizzate ai fini di balneazione; - preveda la fornitura a terzi di servizi direttamente connessi con la balneazione. Rientrano in tale definizione, ad esempio: stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate; attività di noleggio ombrelloni, sdraio od altri accessori da spiaggia, qualora dispongano di aree asservite per il posizionamento di dette attrezzature o comunque dotate di servizi accessori per i bagnanti (es.: cabine, spogliatoi, docce, ecc.); attività di solarium in zone non interdette alla balneazione, a meno che dalle stesse sia precluso l’accesso al mare. Le disposizioni della presente ordinanza, qualora non incompatibili, si applicano alle altre strutture “asservite al mare” come definite dall’art. 5 del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio e dell’Ambiente, dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, emanato in data 01 giugno 2007, n.476 e successive modificazioni - c.d. “ordinanza balneare”, esercenti esclusivamente attività nautiche. Art. 2 (Zone di mare riservate alla balneazione) 1. In via generale, fino a quando le competenti Autorità Regionali non avranno provveduto ad individuare zone specifiche in sede di pianificazione degli usi del demanio marittimo, è riservata alla balneazione la zona di mare estesa fino ad una distanza di 300 (trecento) metri dalle coste pianeggianti e di 100 (cento) metri da quelle alte e rocciose frequentate da bagnanti. Sono fatte salve le eventuali speciali disposizioni, tra cui quelle in vigore nelle Aree Marine Protette ai sensi del precedente articolo 1 comma 2, nonché nelle altre zone particolari di cui al successivo articolo 4. Qualora la zona riservata alla balneazione sia segnalata dai soggetti a ciò tenuti, pubblici o privati, ai sensi delle seguenti disposizioni, i limiti sopra indicati si intendono come limiti massimi. 2. Per i tratti di mare antistanti a stabilimenti o strutture balneari in genere che consentano al loro interno lo stazionamento di bagnanti, il limite di tale zona deve essere segnalato a cura dei titolari/gestori dei suddetti esercizi con il posizionamento di segnali galleggianti di colore rosso, di forma preferibilmente sferica, saldamente ancorati al fondo, alti non meno di 40 cm al galleggiamento e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l´uno dall´altro, per quanto possibile parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza del fronte a mare della concessione demaniale marittima o dell’area comunque asservita allo stabilimento o struttura balneare di cui sopra. 3. Se il fronte a mare è inferiore a metri 50, devono essere posizionati almeno due segnali galleggianti, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare stesso. 4. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere ove essi sono tenuti a garantire i servizi di vigilanza e salvataggio ai sensi della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, e successive modificazioni, nonché per le altre spiagge libere in cui tali servizi siano stati comunque istituiti. 5. Ferme restando eventuali diverse disposizioni delle competenti Autorità regionali, i Comuni rivieraschi hanno inoltre facoltà di segnalare in modo analogo le acque riservate alla balneazione antistanti altri tratti di costa frequentati da bagnanti. 6. Qualora i Comuni non siano in grado di provvedere ai sensi del precedente comma 4 o del successivo articolo 4 per sopravvenuti giustificati motivi, devono darne preventiva 4 comunicazione alla locale Autorità marittima e devono apporre un´adeguata cartellonistica a terra, ben visibile dagli utenti, recante il seguente avviso plurilingue (in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco): “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE METRI 300 (o altro diverso limite) NON SEGNALATO”. 7. Nelle zone di mare riservate alla balneazione sono in vigore i seguenti divieti specifici, fatta eccezione per le unità in servizio di polizia marittima o di soccorso. Per i tratti non segnalati tali divieti valgono solo tra le ore 08:00 e le ore 20:00: a. divieto di navigazione per tutte le unità, compresi gli acquascooters e simili, fatta eccezione unicamente per i natanti da spiaggia non a motore (unità da diporto a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili); b. divieto di ancoraggio od ormeggio per tutte le unità, se non in possesso di apposita concessione od autorizzazione demaniale regionale o di eventuale autorizzazione temporanea rilasciata dalla competente Autorità Marittima per motivate urgenti esigenze. Eventuali comprovate situazioni di emergenza (stato di necessità o forza maggiore) devono essere prontamente portate a conoscenza dell’Autorità marittima più vicina; c. divieto assoluto di ormeggio ai segnali galleggianti che delimitano la fascia di mare riservata alla balneazione. 8. Il bagnante che si trovi al di fuori delle zone di mare riservate alla balneazione ha l’obbligo di munirsi del segnalamento previsto per l’attività subacquea; in alternativa potrà essere indossata una calottina colorata ben visibile. Il mancato utilizzo dei predetti “dispositivi” di segnalamento non esime il conduttore di unità dal prestare la massima attenzione nella conduzione del mezzo nautico e non affievolisce pertanto la responsabilità dello stesso a fronte di comportamenti dovuti ad imprudenza, negligenza e/o imperizia. Art. 3 (Deroghe) 1. Qualora i limiti della zona riservata alla balneazione non siano segnalati, in deroga ai divieti di cui al precedente articolo 2 comma 7 lett. “a” e fatte comunque salve le disposizioni speciali per le zone di cui al successivo articolo 4, le unità diverse dai natanti da spiaggia non a motore possono attraversare la zona riservata alla balneazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a. utilizzando gli appositi corridoi di lancio; b. a mezzo dei remi, ove non esistano corridoi entro una distanza di 200 metri. 2. Nei casi di cui al comma 1, le unità di lunghezza fuori tutto non superiore a metri 6 (sei) che per le proprie caratteristiche strutturali non possano procedere a remi, possono eccezionalmente usare il proprio normale mezzo di propulsione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a. sia presente un esiguo numero di bagnanti, tale comunque da consentire di mantenere sempre un’adeguata distanza di sicurezza da loro e da non generare allarme tra di essi, tenuto conto del tipo di unità, del mezzo di propulsione utilizzato e della situazione contingente; b. l’attraversamento e l’eventuale temporaneo ancoraggio avvengano per il solo tempo strettamente necessario all’imbarco o sbarco di persone o cose; c. l’eventuale ancoraggio temporaneo non avvenga su fondali inferiori a metri 2,50 o comunque caratterizzati da praterie di posidonia; d. l’attraversamento avvenga a lentissimo moto e con rotta quanto più possibile perpendicolare alla linea di costa, arrestando immediatamente la navigazione qualora si riscontrino potenziali situazioni di rischio o di allarme per i bagnanti; e. non vi sia emissione di fumi o rumori molesti; f. il comandante dell’unità adotti ogni altra possibile precauzione per evitare situazioni di rischio per eventuali bagnanti o per l’ambiente. 3. L’accesso e l’ancoraggio in tutte le cale e nei ridossi naturali sono comunque consentiti a tutte le unità al verificarsi di comprovate situazioni di stato di necessità o forza maggiore, quali evidenti avverse condizioni meteo marine che non consentano di raggiungere in sicurezza un porto od approdo sicuri, tenuto anche conto delle caratteristiche dell’unità. 4. Al verificarsi delle situazioni di cui al precedente comma 3, il comandante dell’unità: 5 a. deve darne immediata, motivata e tempestiva informazione, per quanto possibile, alla più vicina Autorità Marittima. In caso di comprovata impossibilità di comunicazione preventiva, deve comunque informare l’Autorità marittima nel più breve tempo possibile e con ogni mezzo disponibile; b. deve adottare tutte le precauzioni per evitare situazioni di rischio per eventuali bagnanti o per l’ambiente; c. la navigazione e la sosta devono essere limitati al tempo strettamente necessario. Art. 4 (Disposizioni particolari) 1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali di cui alla presente ordinanza, nelle zone di mare di seguito specificate vigono inoltre le seguenti disposizioni particolari, dalle quali sono escluse le unità in servizio di polizia marittima o di soccorso. 2. Golfo di Custonaci - approdo di Cornino. • Lo specchio acqueo antistante la spiaggia di Cornino, entro 25 metri dalla battigia, è riservato alla balneazione ed in esso è vietato: l’accesso, la sosta, l’ ormeggio di unità di qualsiasi genere durante la stagione balneare. Tale zona dovrà essere delimitata, a cura del Comune di Custonaci, con cavi tarozzati opportunamente fissati a gavitelli. • Le unità potranno ormeggiarsi alla banchina ovest ed in prossimità dello scalo d’alaggio nonché alla banchina est, al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione; • Tutte le unità nell’approssimarsi all’ormeggio, dovranno usare i remi prestando la massima attenzione. 3. Riserva Naturale terrestre dello Zingaro. Entro i 100 (cento) metri dalla costa della Riserva Naturale terrestre dello Zingaro, anche nelle zone non frequentate da bagnanti ed anche al di fuori del periodo della stagione balneare, sono sempre vietati: a. la navigazione a motore; b. l’ancoraggio di qualsiasi unità entro 50 metri dalla costa, senza autorizzazione. Tuttavia, in parziale deroga ai predetti divieti, è consentita la navigazione a motore alle seguenti unità, purchè al di fuori delle zone riservate alla balneazione, e comunque al di fuori del limite di 50 (cinquanta) metri dalla costa: a. unità autorizzate a trasportare passeggeri in escursione turistica, comprese quelle autorizzate alla pesca-turismo; b. unità di appoggio “subacquei” in possesso di specifica autorizzazione della Capitaneria di porto di Trapani. 4. Sempre nella Riserva Naturale terrestre dello Zingaro, nel tratto compreso tra Cala Mazzo di Sciacca (esclusa) e Tonnarella dell’Uzzo (compresa), durante la stagione balneare è inoltre vietato l’accesso alle seguenti cale a qualsiasi unità ed in qualsiasi orario, fatta eccezione per i natanti da spiaggia che non utilizzino mezzi di propulsione meccanica e per i piccoli natanti a propulsione velica (senza motore), purché procedano esclusivamente a remi: a. “Tonnarella dell’Uzzo”; b. “Torre dell’Uzzo”; c. “Cala Marinella”; d. “Cala Berretta”; e. “Cala della Disa”; f. “Cala del Varo”; g. “Cala Capreria”. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2, comma 6, il limite della zona interdetta ai sensi del comma 3 dev’essere segnalato dal Comune di San Vito Lo Capo o dall’Ente Gestore della Riserva, mediante il posizionamento dei segnali galleggianti di cui al precedente articolo 2, collegati tra loro con una cima galleggiante tarozzata. 5. Nella zona denominata “Cala Petrolo” del Comune di Castellammare del Golfo, nel sito sottostante il belvedere, avente le caratteristiche dell’arenile e stante la configurazione delle adiacenti opere portuali la fascia riservata alla balneazione si estende per metri 50 a partire dalla battigia. 6. Nella zona Scopello ed adiacenti siti Tonnara e Faraglioni, del Comune di Castellammare del Golfo, stante la morfologia e le caratteristiche della costa e considerati i vincoli imposti con l’Ordinanza n.83/2005 del 14/09/2005 per necessità di salvaguardia del patrimonio archeologico sommerso, la zona di mare riservata alla balneazione risulta essere quella racchiusa all’interno della congiungente le seguenti coordinate geografiche: 6 A) Lat. 38° 04’ 18.62’’ N – Long. 012° 49’ 18.88’’ E; B) Lat. 38° 04’ 18.62’’ N – Long. 012° 49’ 22.60’’ E; C) Lat. 38°04’ 15.10’’ N – Long. 012° 49’ 22.60’’ E; in considerazione dello stato attuale dei costoni rocciosi della zona, a titolo precauzionale, tenuto conto dei rischi cui è fatto cenno al successivo articolo 8, considerata parimenti la necessità di salvaguardia archeologica di cui alla predetta Ordinanza n.83/2005 e le ulteriori esigenze di tutela connesse al monitoraggio di tale zona, sono vietati la navigazione, l’ancoraggio, la sosta nonché la balneazione, in zona di mare individuata dalle seguenti coordinate geografiche: 1) Lat. 38° 04’ 18.62’’ N – Long. 012° 49’ 18.88’’ E; 2) Lat. 38° 04’ 18.62’’ N – Long. 012° 49’ 22.60’’ E; 3) Lat. 38° 04’ 21.72’’ N – Long. 012° 49’ 26.52’’ E; 4) Lat. 38° 04’ 24.40’’ N – Long. 012° 49’ 27.35’’ E; 5) Lat. 38° 04’ 27.40’’ N – Long. 012° 49’ 20.70’’ E; 6) Lat. 38° 04’ 26.54’’ N – Long. 012° 49’ 17.37’’ E. L’ormeggio delle unità utilizzate dai centri di immersione autorizzati per le visite guidate alla zona archeologica subacquea è consentito esclusivamente alla boa di coordinate: Lat. 38° 04’ 21.11” N – Long. 012° 49’ 23.58” E. 7. Favignana: Isolotto del Preveto Anche se l’isolotto risulta inaccessibile da terra, nel tratto di mare antistante la piccola spiaggetta dello stesso, durante la stagione balneare, sono vietati la navigazione e l’ancoraggio ad una distanza inferiore a metri 50 dalla costa, fermo restando quanto consentito ai sensi del precedente articolo 3 per le zone non segnalate. 8. Riserva Naturale Orientata Isole dello Stagnone di Marsala: considerata la particolare morfologia della costa della Riserva, caratterizzata da limitato sviluppo dell’ampiezza dei relativi specchi acquei, la zona riservata alla balneazione è pari alla fascia di metri 200 a partire dalla battigia. Art. 5 (Fascia di rispetto al di fuori delle acque riservate alla balneazione – limiti di velocità – emissioni moleste e tutela dell’ambiente) 1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previsti da altre vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nella fascia di mare ampia metri 50 (cinquanta) a partire dal limite esterno della zona di mare riservata ai bagnanti di cui al precedente articolo 2 tutte le unità devono mantenere una velocità moderata, inferiore a quella di cui al successivo comma 2, ed evitare comunque di creare moto ondoso che possa creare situazioni di pericolo, in particolare per i bagnanti od i natanti da spiaggia. 2. Fermo restando quanto prescritto al comma 1 ed al precedente articolo 4, comma 7, lett. “b”, nella fascia di mare compresa entro i 500 metri dalle coste alte e rocciose ed entro 1.000 metri dalle coste pianeggianti, tutte le unità da diporto devono navigare ad una velocità non superiore ai 10 nodi e comunque con gli scafi in dislocamento, evitando inoltre di produrre rumori od altre emissioni moleste. 3. Fermo restando quanto prescritto ai commi 1 e 2, tutte le unità, comprese le unità da diporto, i mezzi adibiti al trasporto di passeggeri in ambito locale e le piccole unità adibite ad attività commerciali (vendita di gelati, bibite ecc.), hanno l’obbligo di rispettare il diritto alla quiete ed alla riservatezza altrui in prossimità di altre unità o della costa. L’uso di altoparlanti deve essere commisurato alle esigenze di bordo, evitando ogni utilizzo improprio ed avendo cura di moderare il volume. 4. E’ vietato l’ancoraggio sui fondali caratterizzati da praterie di posidonia, salvo che per situazioni di emergenza. Art. 6 (Limite delle acque sicure) 7 1. I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere ove è previsto l’obbligo di garantire i servizi di vigilanza e salvataggio ai sensi della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, e successive modificazioni, nonché per le altre spiagge libere frequentate da bagnanti ove tali servizi siano comunque istituiti, nonché i titolari/gestori di stabilimenti o strutture balneari che comunque consentano lo stazionamento al loro interno di potenziali bagnanti, devono segnalare il limite delle acque sicure (-1,60 metri), entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto, mediante l´apposizione, ad intervalli non superiori a metri 5, di galleggianti preferibilmente sferici, di colore bianco e tarozzati (collegati da una cima galleggiante), di altezza al galleggiamento non inferiore a cm 15 ed ancorati al fondo in modo non pericoloso per i bagnanti. 2. Fermo restando l’obbligo della preventiva comunicazione all’Autorità Marittima, in qualsiasi caso di impossibilità a provvedere a tale sistema di segnalazione, i soggetti obbligati devono apporre, in prossimità della battigia, appositi cartelli monitori, ben visibili dagli utenti della spiaggia, con la seguente dicitura plurilingue (in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco): "ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (-1,60 METRI) NON SEGNALATO". 3. Ferme restando le disposizioni normative di carattere generale circa gli adempimenti da porre in essere a tutela della pubblica incolumità, nonché le specifiche disposizioni eventualmente emanate dalla competente Autorità regionale in sede di regolamentazione degli usi del demanio marittimo, i soggetti di cui al comma 1 devono inoltre segnalare adeguatamente eventuali pericoli per i bagnanti esistenti all’interno dell’area di pertinenza o dell’antistante specchio acqueo riservato alla balneazione. Art. 7 (Uso di attrezzi da pesca nelle acque riservate alla balneazione) 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa sulla pesca marittima e altre disposizioni speciali, nelle acque riservate alla balneazione, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, è vietato esercitare la pesca con qualunque attrezzo che possa costituire pericolo per eventuali bagnanti. Art. 8 (Divieti di balneazione) 1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, comprese quelle in materia di pesca subacquea, è vietata la balneazione: a. nei porti ed approdi in genere, tranne che nelle eventuali zone degli stessi riservate alla balneazione ed appositamente delimitate e segnalate dai Comuni interessati o dai concessionari autorizzati, con le modalità di cui all’articolo 2, previo nulla-osta della competente Autorità Sanitaria, nonché della locale Autorità Marittima ai fini della tutela degli interessi della navigazione; b. nelle zone di regolare transito di navi, ove la balneazione costituisca pericolo od intralcio alla manovra delle navi stesse, ed in particolare: nelle zone di fonda, nelle rade, in prossimità delle imboccature portuali, dei pontili, delle passerelle di attracco, nonché nei canali di accesso a porti od approdi ed all´interno dei corridoi di lancio segnalati; c. ad una distanza inferiore a metri 100 da navi mercantili o militari ancorate od ormeggiate alle apposite boe, nonché da impianti fissi di pesca; d. nelle zone di mare interessate da lavori in corso; e. alla foce di fiumi e canali, nonché in prossimità di collettori di qualsiasi genere o prese d’acqua per uso industriale; f. nel tratto di mare ricadente nei comuni di Trapani e di Paceco, tra l’edificio dell’ex Ospizio Marino e la Torre di Nubia, destinato alle attività di kite-surf, Jetlev Flyer e del Flyboard; 2. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dai Comuni o dalle competenti Autorità Sanitarie in merito ai tratti di mare dichiarati non balneabili per inquinamento o per altri motivi sanitari. 3. Ai soggetti di cui al precedente comma 2 è fatto obbligo di segnalare i tratti di mare interdetti alla balneazione, e ogni altro avviso che sconsigli la balneazione o relativo 8 alla classificazione delle acque di balneazione, mediante apposizione di segnaletica riportante i simboli prescritti dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 27 maggio 2011 citata in premessa. 4. Si rimanda alla disciplina contenuta nell’Ordinanza n.24/2015 del 16 giugno 2015 (Situazioni di pericolosità) in ordine ai divieti e limitazioni vigenti sui tratti di costa ed antistanti specchi acquei interessati da pericoli di crolli. 5. Nelle restanti zone non disciplinate dalla Ordinanza di cui al precedente comma, a causa del rischio potenziale derivante dalla instabilità di molti costoni rocciosi a picco sul mare, nell’esercitare la balneazione dev’essere prestata particolare attenzione entro cinquanta (cinquanta) metri dal ciglio delle scogliere a picco sul mare. 6. Ferme restando le rispettive competenze degli Enti locali interessati, dei concessionari, dei proprietari e dei soggetti legittimati alla detenzione delle aree pericolose, ai fini della segnalazione delle situazioni di pericolo di cui al comma 4, il posizionamento di idonei cartelli, anche dello stesso tipo di quelli usati per la segnaletica stradale del “pericolo caduta massi”, dovrà avvenire in modo che gli stessi siano ben visibili anche dal mare. Art. 9 (Servizio di salvataggio) 1. Oltre a quanto prescritto dagli articoli 2 e 6, durante l´orario di apertura degli stabilimenti e delle altre strutture balneari, i concessionari o titolari/gestori delle stesse, singoli o associati, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti (servizio di salvataggio) a mezzo di apposite postazioni di salvataggio posizionate almeno ogni 80 metri di fronte a mare e comunque in una posizione che assicuri la più ampia visuale possibile. Qualora le postazioni siano sopraelevate, con il sedile ad almeno 2,5 metri di altezza, possono essere poste fino ad un massimo di 100 (cento) metri di distanza l’una dall’altra. 2. I titolari/gestori degli stabilimenti e delle altre strutture balneari possono assicurare, laddove praticabili dalle peculiarità territoriali e dalla distribuzione sul territorio di tali servizi, il servizio anche in forma collettiva, mediante l’elaborazione di un piano organico che preveda un adeguato numero di abilitati al salvamento al nuoto e di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa e comunque nel rispetto delle distanze di cui al comma 1, nonché la presenza obbligatoria di un pattino di salvataggio presso ogni stabilimento, oltre che l’eventuale disponibilità di un’idonea unità a motore, del tipo idrogetto e/o elica intubata, per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari/strutture balneari consorziate. Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell’organizzazione del servizio, che dovrà assicurare la costante reperibilità negli orari di balneazione. Al responsabile dell’organizzazione compete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi, a mezzo relative bandiere. I titolari/gestori di stabilimenti balneari e delle altre strutture balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire a questa Autorità marittima una proposta di “Piano collettivo di salvataggio” contenente anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, nonché il numero dell’utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, le caratteristiche dell’unità a motore e la sua dislocazione, l’eventuale numero dei pattini di salvataggio, l’elenco degli stabilimenti che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l’elenco degli stabilimenti dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio. Detto piano collettivo, se approvato dall’Autorità Marittima è restituito all’istante con apposita declaratoria in calce, mentre in caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le modifiche/integrazioni richieste, ciascun stabilimento balneare/struttura balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza. I titolari/gestori di stabilimenti balneari e delle altre strutture balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio, afferente le proprie strutture. 3. Ciascuna postazione di salvataggio deve essere munita almeno di: 9 a. apposito pennone (alto non meno di metri 3), sul quale dovrà essere issata: - bandiera bianca: indicante la regolare attivazione della postazione. La bandiera può anche riportare il nome della struttura balneare e l’eventuale numero della postazione, qualora nella stessa struttura ve ne sia più di una; - bandiera gialla: indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento; - bandiera rossa: indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per qualsivoglia altro motivo comportante situazioni di rischio per la balneazione. Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell’assistente bagnanti su ordine del responsabile del servizio di salvataggio o della locale Autorità Marittima. Le strutture esistenti in una stessa zona devono coordinarsi tra loro al fine di fornire informazioni univoche ai bagnanti. b. apposito cartello plurilingue (in italiano, inglese, francese e tedesco) esplicativo del significato delle bandiere suddette. In particolare: - per la bandiera bianca dovrà riportare la dicitura: “servizio di salvataggio regolare”; - per la bandiera gialla dovrà riportare la dicitura “obbligo di chiusura ombrelloni in presenza di raffica di vento”; - per la bandiera rossa dovrà riportare la dicitura: “balneazione non sicura”; c. un´imbarcazione idonea ad effettuare servizio di salvataggio anche in condizioni di mare avverso, provvista di adeguata stabilità ed inaffondabile, con lo scafo di colore rosso, recante la scritta bianca (o nera su fondo bianco) "SALVATAGGIO" e “RESCUE” ben visibile ed inoltre la denominazione dello stabilimento o ente di appartenenza, dotata di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non può essere, in alcun caso, destinata ad altri usi. Nel caso di unità a motore, è inoltre obbligatorio l’uso di adeguate protezioni a tutela dei bagnanti (eliche intubate, ecc.); in aggiunta a tale imbarcazione di salvataggio può essere utilizzata, da parte dell’assistente bagnante, un’aquabike da salvamento, purché vengano rispettati i seguenti requisiti: • l’aquabike sia omologato per 3 posti, con motorizzazione di ultima generazione (4 tempi); • l’aquabike abbia colorazione rossa con scritta bianca (o nera su fondo bianco) "SALVATAGGIO" e “RESCUE” ben visibile, ed inoltre la denominazione dello stabilimento o ente di appartenenza; • sia dotata di barella rigida di salvataggio, certificata ed omologata, con possibilità di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra; • sia mantenuta in perfetta efficienza, e sia inoltre dotata di coltello, cima di traino con moschettoni, strumento di segnalazione sonora, apparato radio VHF e fischietto; • i conduttori indossino scarpe idonee e giubbotto di salvataggio; • l’aquabike sia condotto da due operatori, entrambi muniti di patente nautica, di brevetto di bagnino di salvataggio/assistente bagnanti e di attestato di frequenza di corso di abilitazione alla conduzione dell’aquabike. Nel caso di utilizzo di aquabike da salvamento dovranno essere inviati all’Autorità Marittima i nominativi degli operatori di soccorso impiegati e relativi titoli abilitativi in corso di validità. In ogni caso la scelta del mezzo da impiegare per le operazioni di salvataggio è rimessa alla valutazione del responsabile del mezzo, in relazione alle condizioni meteo-marine, alla presenza di bagnanti ed alle peculiari esigenze di intervento, il quale deve essere effettuato con la massima cautela e senza pregiudicare la sicurezza dei bagnanti eventualmente presenti. d. fune di salvataggio, di tipo galleggiante, con cintura e bretelle, montata su rullo, di almeno 200 (duecento) metri di lunghezza; e. almeno un assistente abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale Salvamento, dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico. 4. L’assistente bagnanti, a norma dell’art. 359 C.P., nell’esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni (come disposto con Sentenza 10 n°13589 datata 12.06.2006 della Suprema Corte di Cassazione). 5. Durante l’orario di balneazione, l’ assistente bagnanti ha i seguenti obblighi: a. indossare una maglietta rossa o bianca recante la scritta "SALVATAGGIO" (scritta bianca se la maglietta è rossa, e viceversa); b. essere dotato di: • galleggiante ovoidale “bay-watch” con sagola e cintura di tipo omologato; • fischietto; • binocolo; • maschera, snorkel e pinne corte; • giubbotto di salvataggio “lifejaket”; • casco di sicurezza (solo nei litorali rocciosi) c. E’ facoltativo, ma raccomandato, dotare l’assistente anche di una radio VHF portatile per le comunicazioni di emergenza sul CH 16 con l’Autorità Marittima o tra diverse postazioni; d. non può abbandonare la propria postazione od esercitare altre attività od incombenze, neppure temporaneamente, salvi i casi di stato di necessità o forza maggiore, se non previa sostituzione con altro operatore abilitato; e. deve stazionare nella postazione di salvataggio, oppure in mare sull´imbarcazione di servizio, ed essere in grado di esibire prontamente agli organi di controllo le certificazioni che attestano la sua abilitazione. f. informare l’autorità marittima sugli eventi di rilievo per favorire una raccolta statistica finalizzata all’implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta, dell’ambiente marino in genere, come, in particolare, le attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione, le ricorrenti lamentele dell’utenza, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate, inviando la scheda in allegato 1 con cadenza quindicinale. 6. In prossimità di ciascuno degli estremi del fronte a mare della struttura balneare, nei pressi della battigia, dev’essere posizionato almeno un salvagente anulare, od altro accessorio galleggiante di salvataggio, idoneo secondo la normativa vigente e munito di imbragatura collegata ad una sagola galleggiante di almeno 25 metri. 7. In caso di assenza dell’assistente bagnanti o di altre gravi carenze per cui non risulti assicurato il prescritto servizio, oltre all’applicazione delle sanzioni penali od amministrative previste, gli organi di controllo devono disporre la chiusura d´autorità della struttura balneare, fino all´accertamento del ripristino del servizio stesso. 8. Per il servizio di soccorso e salvataggio prescritto dalla vigente ordinanza balneare regionale per le “strutture asservite al mare” che svolgono esclusivamente attività diverse ma comunque connesse alla balneazione, consistenti nel “noleggio di natanti da spiaggia” o, più in generale, nell’effettuazione di attività sportive che utilizzano natanti, non è obbligatoria la dotazione di cui alla lettera “d” del comma 3. Art. 10 (Locale per il primo soccorso) 1. Fatte salve eventuali disposizioni dell’Autorità Regionale competente in materia di utilizzo del demanio marittimo, ogni stabilimento o struttura balneare in genere dev’essere provvisto di un idoneo locale ove prestare i primi soccorsi, eventualmente garantito anche in forma collettiva e comunque nelle immediate vicinanze delle strutture. 2. Nel locale di cui al comma 1 dev’essere custodita, pronta all’uso, una dotazione minima di materiale di primo soccorso. Salve eventuali diverse prescrizioni della competente Autorità Sanitaria, detto materiale dev’essere costituito da: a. 3 (tre) bombolette individuali di ossigeno monouso, ovvero 1 (una) bombola di ossigeno di almeno 5 (cinque) litri ricaricabile munita di riduzione di pressione e flussometro, opportunamente revisionata; b. 3 (tre) cannule orofaringee per la respirazione artificiale, di cui una per bambini; c. Mascherine per respirazione bocca a bocca; 11 d.1 (un) pallone "Ambu" od apparecchiatura riconosciuta equipollente dall’Autorità Sanitaria; e. Pocket-mask per respirazione bocca-naso-bocca; f. 1 (un) apribocca a vite o sistema similare; g. 1 (una) pinza tiralingua; h. 1 (una) barella; i. 1 (una) cassetta di primo soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 in materia di primo soccorso aziendale. 3. Ove, tra le dotazioni di primo soccorso, la struttura balneare abbia in dotazione un defibrillatore portatile semiautomatico (D.A.E.), lo stesso deve essere utilizzato esclusivamente da personale appositamente formato per l’uso di tale attrezzatura, il tutto secondo le previsioni normative e le disposizioni regolamentari specifiche di settore, anche di rango regionale. Tutte le dotazioni di cui agli artt. 9 e 10 devono essere omologate ai sensi della vigente normativa. Art. 11 (Altre sistemazioni di sicurezza) 1. Fatte salve le specifiche prescrizioni imposte dalle Autorità competenti al rilascio delle concessioni od all’autorizzazione all’esercizio delle attività, negli stabilimenti o strutture balneari in genere il numero degli ombrelloni da installare, a qualsiasi titolo, dev’essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti o l’evacuazione degli stessi in caso di emergenza. 2. Dev’essere inoltre mantenuto sgombro un idoneo corridoio che consenta l’accesso ad eventuali mezzi di soccorso, preferibilmente in prossimità della postazione di salvataggio. Art. 12 (Prescrizioni di sicurezza per le spiagge libere) 1. Oltre a quanto prescritto dai precedenti articoli 2 e 6, nelle spiagge libere di cui alla Legge regionale n. 17/1998, i Comuni rivieraschi devono assicurare il servizio di salvataggio nei modi indicati al precedente articolo 9. 2. Nelle altre spiagge libere “non individuate” fra quelle adibite alla balneazione ai sensi della citata legge regionale ma comunque normalmente frequentate da bagnanti, oppure qualora il servizio di salvataggio non possa essere temporaneamente assicurato nelle spiagge di cui al comma 1 per sopravvenuti giustificati motivi, i Comuni devono darne tempestiva comunicazione alla locale Autorità Marittima e provvedere a far apporre, in luogo ben visibile, appositi cartelli plurilingue (in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco), recanti la dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". Art. 13 (Corridoi di lancio) 1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni emanate dalle competenti Autorità regionali in sede di approvazione dei Piani di utilizzo del demanio marittimo (P.U.D.M.) o, più in generale, in merito alla disciplina regolamentare dell’uso delle aree demaniali marittime (c.d. “ordinanza balneare”), i corridoi di lancio di cui all’articolo 1, comma 3, possono essere realizzati, per “uso pubblico”, oltre che dai comuni costieri, dagli esercenti di stabilimenti balneari od altre strutture balneari in genere, comprese quelle finalizzate ad attività nautiche (punti di ormeggio, attività di locazione, noleggio, sport nautici, ecc.), dandone preventiva comunicazione alla locale Autorità marittima, nella quale dovrà essere formalmente dichiarato che il corridoio è realizzato esclusivamente per uso pubblico 12 finalizzato alla sicurezza della balneazione. L’Autorità Marittima, tuttavia, ha comunque facoltà di vietare l’installazione del corridoio o di prescriverne la rimozione qualora lo stesso non risulti necessario ai fini della sicurezza della balneazione. 2. La destinazione ad “uso pubblico” dev’essere adeguatamente segnalata a terra con apposito cartello recante la seguente dicitura: “CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI - CORRIDOIO DI LANCIO AD USO PUBBLICO - a cura di …(denominazione del soggetto responsabile e che ne cura la manutenzione)……”. Nel cartello deve inoltre essere indicata, in caratteri più piccoli, la data della comunicazione all’Autorità Marittima. 3. In ogni caso, i corridoi di lancio, sia ad uso pubblico che per uso esclusivo, devono avere le seguenti caratteristiche: a. larghezza alla base, di massima, non inferiore a metri 10 e non superiore a metri 20. Tale larghezza potrà tuttavia essere ridotta od aumentata verso l’uscita, in relazione a particolari motivate esigenze, fino a coincidere con il fronte mare della concessione. b. lunghezza pari a quella della fascia di mare riservata alla balneazione che deve attraversare; c. i limiti del corridoio devono essere segnalati con galleggianti di colore giallo, collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non superiori a 50 metri. Tali galleggianti devono essere di forma cilindrica sul lato sinistro (in ingresso dal mare) e conica sul lato dritto (in ingresso dal mare), nonché di altezza sul livello del mare non inferiore a cm 20; d. l´imboccatura a mare dev’essere segnalata mediante bandierine bianche posizionate sui galleggianti esterni di delimitazione. L’imboccatura a mare dovrà essere segnalata unicamente con i galleggianti di cui alla precedente lettera c., ma di altezza non inferiore a cm 40. 4. Le unità a motore, ivi compresi gli acquascooters, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima velocità consentita, comunque non superiore a tre nodi, aumentare gradatamente la velocità solo all’uscita dal corridoio e dare la precedenza ad eventuali unità non a motore, nonché evitare fumi od emissioni acustiche che arrechino molestia o disturbo ai bagnanti. 5. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima velocità consentita ed anche se hanno diritto di precedenza, devono prestare particolare attenzione all’incrocio con altre unità. Nel caso in cui, per le condizioni meteo marine o per l’affollamento del corridoio di lancio, la navigazione a vela possa risultare pericolosa, devono prendere tutte le opportune precauzioni e, qualora possibile, procedere a remi. Art. 14 (Disciplina del paracadutismo ascensionale in mare) 1. Per l’esercizio del paracadutismo ascensionale in mare, oltre alle disposizioni relative alla disciplina dello sci nautico, di cui al DM 26 gennaio 1960 e successive modificazioni, per quanto applicabili, valgono anche le seguenti ulteriori prescrizioni: a. l’attività è consentita esclusivamente in ore diurne, con mare calmo e con tempo assicurato favorevole ( intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort – 7/10 nodi); b. la distanza laterale di sicurezza tra l’unità rimorchiante ed altri scafi presenti deve essere superiore al complesso cavo – paracadutista – paracadute rimorchiato e, comunque, mai inferiore a metri 50; c. non è consentito il traino di più di due sciatori contemporaneamente; d. il paracadutista deve indossare una cintura di salvataggio od altro dispositivo riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. Art. 15 (Disciplina del “kite-surf”) 1. L’uso delle “tavole con aquilone” (Kite-surf): a. è sempre vietato: - nelle zone segnalate riservate alla balneazione ed in prossimità delle stesse; - in prossimità ed all’interno dei porti, degli approdi o dei punti di ormeggio, nonché 13 nelle zone di abituale transito di navi; b. durante la stagione balneare è consentito: - nelle zone appositamente destinate a tale attività, secondo le disposizioni dell’Autorità Regionale competente a disciplinare gli usi del demanio marittimo; - nelle zone riservate alla balneazione non segnalate, purché al di fuori degli orari di balneazione. 2. Ai sensi del precedente comma 1, lett. “b”, fino a quando le competenti Autorità regionali non avranno individuato specifiche aree a ciò destinate, l’esercizio di tale attività durante la stagione balneare è sempre consentito nel tratto di mare ricadente nei comuni di Trapani e di Paceco, tra l’edificio dell’ex Ospizio Marino e la Torre di Nubia, perciò da considerare non riservato alla balneazione. 3. L’uso del kite-surf è consentito solo a coloro i quali abbiano compiuto gli anni 14. 4. Per l’uso del kite-surf è obbligatorio indossare permanentemente un ausilio al galleggiamento riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, nonché munirsi di un attrezzo idoneo a recidere i tiranti in caso di emergenza. L’uso della muta galleggiante è inoltre obbligatorio nel caso di attività isolata. 5. E’ vietato lasciare l’attrezzo incustodito senza aver staccato dai tiranti almeno un bordo dell’ala ed aver riavvolto completamente i cavi sul boma. Art. 16 (Disciplina del Jetlev Flyer e del Flyboard) 1. L’utilizzo dei dispositivi “Jetlev Flyer” e “Flyboard” è subordinato al possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d’acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso non è necessario che l’utilizzatore sia munito di patente nautica, purché abbia un’età minima di diciotto anni. 2. L’uso delle ““Jetlev Flyer” e “Flyboard” è sempre vietato: - nelle zone segnalate riservate alla balneazione ed in prossimità delle stesse; - in prossimità ed all’interno dei porti, degli approdi o dei punti di ormeggio, nonché nelle zone di abituale transito di navi. 3. L’utilizzo dell’apparecchiatura è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate. 4. L’attività è svolta nelle stesse aree indicate per il kite-surf e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell’apparecchiatura. 5. In ogni caso il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acquea. 6. I dispositivi possono essere utilizzati entro 500 metri dalla costa. 7. È fatto obbligo per l’utilizzatore e l’operatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l’apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione. 8. È fatto obbligo per l’utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell’apparecchiatura. Art.17 (Unità che effettuano trasporto passeggeri per escursioni sotto costa) 1. E’ vietato lo sbarco di persone in zone costiere inaccessibili da terra, salvo che il mezzo nautico impiegato per il trasporto non rimanga in attesa, a vista dei trasportati. 2. Nei casi in cui sia ammesso, lo sbarco sulla costa di passeggeri avviene sotto la diretta responsabilità del comandante dell’unità, il quale, oltre ad accertarsi dell’assenza di eventuali bagnanti nelle vicinanze, deve adottare ogni precauzione ed accorgimento per svolgere le operazioni in piena sicurezza, e prevenire, tra l’altro, l’accalcamento di persone in ambiti ristretti, avendo particolare riguardo anche alla eventuale contemporanea presenza di altre unità impegnate nella medesima attività. Art. 18 (Rifornimenti di carburante) 14 1. Sono vietati i rifornimenti di carburante di qualsiasi natura in mare ed in prossimità delle spiagge, salvo che nei casi di comprovata emergenza. 2. Fatti salvi i casi eccezionali di cui al comma 1, tutte le unità devono rifornirsi esclusivamente nei punti di rifornimento autorizzati, senza mantenere passeggeri a bordo e con l´adozione di tutte le opportune cautele intese a prevenire eventuali danni a persone o cose. In particolare, prima di effettuare il rifornimento il comandante dovrà provvedere a ventilare adeguatamente tutti i locali interessati, per evitare l’accumulo di vapori esplosivi. Art. 19 (Richiamo di altre norme) 1. A titolo meramente informativo, si evidenzia che: a. al fine di consentire un rapido intervento dei mezzi di soccorso, è stato istituito il "numero blu" gratuito 1530, per segnalare le emergenza in mare. L´utilizzazione di tale numero deve avvenire esclusivamente per segnalare situazioni di pericolo per la vita umana in mare od altre emergenze. Eventuali abusi (le chiamate sono registrate) saranno puniti ai sensi dell’art. 658 del Codice Penale (“Procurato allarme”) od altra specifica disposizione. Segnalazioni non urgenti o richieste di altro genere riguardanti le attività marittime possono essere rivolte alla più vicina Autorità marittima (durante l’orario lavorativo) o, a qualunque ora, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Trapani (numero telefonico: 0923543911 – fax: 092324429); b. la disciplina dell’uso delle spiagge demaniali marittime regionali è regolamentata con apposito provvedimento regionale (c.d. “ordinanza balneare”); c. sulle spiagge e simili del Circondario Marittimo di Trapani ai fini della sicurezza dei bagnanti e della balneazione, è vietato il transito e/o la sosta di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, alla pulizia delle spiagge o al verificarsi di situazioni emergenziali ossia nel caso in cui particolari disposizioni legislative lo imponessero; d. è vietata la posa di corpi morti e di gavitelli stabilmente ancorati sul fondo per l’ormeggio di natanti senza apposita autorizzazione temporanea o titolo concessorio, a seconda dei casi. La violazione del divieto costituisce reato sanzionabile penalmente. L’ancoraggio temporaneo è invece sempre consentito laddove non espressamente vietato; e. la navigazione con unità da diporto è regolamentata dal “Codice della nautica da diporto” (d.lgs 171/2005), dal relativo Regolamento di esecuzione (DM 146/2008) e da altre disposizioni speciali. Tra queste ultime, le ordinanze dei competenti Uffici circondariali marittimi per la disciplina dell’utilizzazione commerciale dei natanti da diporto (locazione, noleggio e natanti di appoggio per immersioni subacquee sportive o ricreative), compresa la locazione (c.d. “noleggio”) di natanti da spiaggia, nonché per la disciplina degli acquascooters. Per il Circondario marittimo di Trapani sono in vigore, rispettivamente, le ordinanze 20/2011 e n. 57/94 (quest’ultima per quanto non in contrasto con le recenti disposizioni del Codice e del Regolamento per la nautica da diporto o con altre successive disposizioni regolamentari); f. la disciplina della pesca sportiva e subacquea è regolamentata dal Decreto Legislativo n.4/2012, dal D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 e successive modificazioni, nonché da altre disposizioni speciali. Oltre a quanto disposto con la presente ordinanza al precedente articolo 6, la suddetta normativa prevede, tra l’altro, che: - è vietata la pesca subacquea a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti; - il fucile subacqueo può essere tenuto carico (“in armamento”) solo in immersione. E’ in ogni caso vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un´arma subacquea carica; - chiunque eserciti un’attività subacquea deve segnalare la propria presenza con l’apposito galleggiante munito di bandierina rossa con striscia diagonale bianca visibile ad almeno 300 metri (si rinvia, inoltre, anche a quanto previsto dall’art. 91 del DM 29 luglio 2008, n. 146). Non sono soggetti a tale obbligo i bagnanti che si immergano nella fascia di mare loro riservata; 15 g. salvo quanto eventualmente previsto dai rispettivi titoli concessori, i concessionari di strutture balneari che intendono installare trampolini in mare devono attenersi alle medesime prescrizioni di sicurezza previste per le piscine, per quanto applicabili; h. per le Aree marine protette e simili occorre inoltre fare riferimento ai relativi Regolamenti di gestione, che possono prevedere limitazioni particolari; i. il volo da diporto o sportivo sul mare o sulle zona demaniali marittime è disciplinato dalla legge 25 marzo 1985 n. 106 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404, e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni delle competenti Autorità aeronautiche; j. la disciplina dello sci nautico è contenuta nel DM 26 gennaio 1960 dell’allora Ministero della marina mercantile, e successive modificazioni, la cui applicazione è da considerarsi estesa, per quanto possibile, a tutti i dispositivi rimorchiati, quali ad esempio ciambelle, banane gonfiabili e simili, nonché al paracadutismo ascensionale. Le polizze assicurative delle unità noleggiate (con conducente) per conto terzi per effettuare una delle attività summenzionate devono contemplare espressamente l’attività stessa. Per il “kite-surf” si applicano le specifiche disposizioni di cui al precedente articolo 15. Art. 20 (Disposizioni finali e transitorie) 1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente Ordinanza n.34/2014. 2. La mancata segnalazione delle zone di mare riservate alla balneazione non esime dal rispetto di tale limite ma costituisce esclusivamente uno degli elementi da valutare nell’accertamento del grado di responsabilità, ai fini dell’entità della sanzione da applicare, anche a titolo di colpa, con ordinanza-ingiunzione di pagamento. Lo stesso principio si applica alle aree pericolose o a rischio, interdette all’accesso, di cui al precedente art. 8 commi 4 e 5. 3. Ai concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari, nonché ai titolari di strutture balneari come definite all’art.1, si raccomanda di accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza (All.2), che deve essere compilata all’inizio dell’attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di Porto di Trapani e, quando necessario, le autorità comunali e quella Regionale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse. 4. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le Ordinanze di cui al presente Testo, di cui si dispone la pubblicazione mediante affissione all’Albo d’ufficio, nonché sul sito web www.trapani.guardiacostiera.it. Copia della stessa è inoltre trasmessa per l’affissione agli albi degli Uffici marittimi del Circondario di Trapani ed in quelli dei Comuni rivieraschi ricompresi nella circoscrizione territoriale dello stesso Circondario marittimo. 5. Copia della presente ordinanza deve essere esposta, in luogo ben visibile, all’ingresso di ogni stabilimento o struttura balneare, comprese quelle a carattere nautico, a cura dei titolari/gestori delle stesse, in modo da poter essere agevolmente ed integralmente letta da chiunque ed in particolar modo dai frequentatori della struttura. 5. I contravventori alle disposizioni di cui alle citate Ordinanze saranno perseguiti a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, delle norme contenute nel Codice sulla Nautica da diporto, nonché del Decreto Legislativo n. 4/2012 sulla Pesca Marittima ovvero, laddove applicabili, delle ulteriori vigenti disposizioni di legge, salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero più grave reato e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento. Trapani, lì 18 giugno 2015 16 Allegato 1 ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. 25/15 del 18/06/2015 DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI Scheda di segnalazione dell’assistente bagnante (art. 9, c. 5 lett. f) Alla Capitaneria di Porto di Trapani tramite (1)________________________________ Il sottoscritto _________________________, nato a ____________ il ______ e residente in ________________________ via _____________________, n° ____, tel. __________ , cell. _________, in qualità di assistente bagnante (brevetto n° _____ rilasciato da ____________ in data _________, scadenza in data ________) in servizio per conto di: - struttura balneare denominata ___________, ubicata in località _________ del comune di __________; - comune di ___________; SEGNALA IL SEGUENTE EVENTO DI: o assistenza a bagnanti fornita nella concessione ovvero nelle aree viciniori; o lamentele dell’utenza; o presenza di nidi di tartarughe; o avvistamento di meduse; o comparsa di alghe/mucillagini in acqua/spiaggiate; o (altro) DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE (specificare il luogo la data e l’orario, esporre sinteticamente l’evento, indicare generalità di eventuali testimoni o altri fatti rilevanti) Luogo e data ________________ Firma ______________________ (1) Indicare l’autorità marittima (capitaneria di porto, ufficio circondariale marittimo, ufficio locale marittimo e delegazione di spiaggia) 17 Allegato 2 ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. 25/2015 del 18/06/2015 DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI Check–List autoverifica (art. 20, c.3) 1 esposizione dell’ordinanza dell’autorità marittima in luogo ben visibile. (art. 20, c. 5, dell’ordinanza di sicurezza balneare) □ SI □ NO 2 possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dalla competente autorità comunale. (art. 36 cod. nav.) □ SI □ NO 3 posizionamento di segnali galleggianti di colore rosso, di forma preferibilmente sferica, saldamente ancorati al fondo, alti non meno di 40 cm al galleggiamento e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l´uno dall´altro, per quanto possibile parallelamente alla linea di costa in corrispondenza del fronte a mare della concessione demaniale marittima o dell’area comunque asservita allo stabilimento o struttura balneare. (art. 2, c. 2, dell’ordinanza di sicurezza balneare) □ SI □ NO 4 messa in opera di corridoi di lancio. (art.13 dell’ordinanza di sicurezza balneare) □ SI □ NO 5 imbarcazione idonea ad effettuare servizio di salvataggio anche in condizioni di mare avverso, provvista di adeguata stabilità ed inaffondabile, con lo scafo di colore rosso, recante la scritta bianca (o nera su fondo bianco) "SALVATAGGIO" e “RESCUE” ben visibile ed inoltre la denominazione dello stabilimento o ente di appartenenza, dotata di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. (art. 9, c.3, lett.c, dell’ordinanza di sicurezza balneare) □ SI □ NO 6 apposizione, ad intervalli non superiori a metri 5, di galleggianti preferibilmente sferici, di colore bianco e tarozzati (collegati da una cima galleggiante), di altezza al galleggiamento non inferiore a cm 15 ed ancorati al fondo (per l’indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,60 mt.). (art. 6, c. 1, dell’ordinanza di sicurezza balneare) □ SI □ NO 7 postazione di salvataggio ubicata in posizione che consenta la più ampia visuale possibile e apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione. (art. 9, dell’ordinanza di sicurezza balneare) □ SI □ NO 18 8 un assistente bagnante per ogni 80 mt. (art. 9, c. 3 e ss., dell’ordinanza di sicurezza balneare) 9 dotazioni dell’assistente bagnante (galleggiante ovoidale “bay-watch” con sagola e cintura di tipo omologato; fischietto; binocolo; maschera, snorkel e pinne corte; giubbotto di salvataggio “lifejaket”; casco di sicurezza (solo nei litorali rocciosi)) (art. 9, c. 5, dell’ordinanza di sicurezza balneare) 10 salvagente anulare, munito di imbragatura collegata ad una sagola galleggiante di almeno 25 metri, in prossimità di ciascuno degli estremi del fronte a mare della struttura balneare. (art. 9, c. 6, dell’ordinanza di sicurezza balneare) 11 locale per il primo soccorso con relative dotazioni di primo soccorso pronte all’uso. (art. 10, dell’ordinanza di sicurezza balneare) Concessione demaniale marittima nr. ___________ rilasciata in data ___/____/_____ (se trattasi di area demaniale marittima). Estensione del fronte mare mt._______________ . Autorizzazione ai sensi dell’art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____________ rilasciata in data___/____/____. Gestione ___________________________________. Data___/___/____ Firma _____________________________ LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL’APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.-
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