Inserita in Cronaca il 30/03/2015
da REDAZIONE REGIONALE
ASP - ESENZIONE TICKET: DALL’1 APRILE LA CERTIFICAZIONE SI PUO’ RITIRARE ON LINE SUL SITO DELL’ASP
Da mercoledì 1 aprile sarà possibile per i cittadini della provincia di Trapani effettuare on line da Pc, tablet e smartphone la richiesta di esenzione per reddito o età del ticket per la compartecipazione della spesa sanitaria. Il 31 marzo scade infatti la precedente certificazione di esenzione. Sarà sufficiente collegarsi al sito dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani www.asptrapani.it, cliccando sul link “Sportello Esenzioni Ticket” nell’Homepage, o direttamente al link http://esenzioni.asptrapani.it/release/. Sul sito sono dettagliate anche tutte le condizioni di esenzione per reddito. Il servizio on-line permette al soggetto di verificare la presenza o meno del proprio nominativo nell’elenco degli assistiti esenti per reddito redatto dal Ministero dell’Economia e stampare il proprio attestato di esenzione e quello dei singoli componenti del nucleo familiare aventi diritto. Basta compilare la scheda di registrazione per se stessi o per un familiare per accedere al sistema e si potrà così scaricare il certificato di esenzione se già presente negli archivi dell´ASP, altrimenti attendere la lavorazione della richiesta da parte degli operatori ASP, notificata mediante Sms ed email. Sarà possibile comunque aver rilasciata la certificazione anche negli sportelli dei presidi aziendali di tutti i distretti sanitari della provincia. “Il servizio che abbiamo attivato – spiega il direttore generale dell’ASP Fabrizio De Nicola – consente comodamente, in maniera rapida e senza attendere file, di poter ritirare subito la certificazione per coloro che sono già in elenco o eventualmente di presentare subito la richiesta. La possibilità di effettuare la registrazione non solo per se stessi ma anche per un familiare facilita l’accesso anche ai soggetti meno navigati all’uso di internet.” Si ricorda infine che all´atto della prescrizione su ricettario deve essere già indicata l’esenzione e non si può quindi rivendicare il diritto all’esenzione dopo la prestazione.
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