Inserita in Cronaca il 11/03/2015
da REDAZIONE REGIONALE
LEGA DIFESA DEL CANE - Pignoramento degli animali d’affezione. ´giùlezampe, la petizione patrocinata da Lega Nazionale per la Difesa del Cane raccoglie oltre 100mila firme. L´obiettivo è vicino, aiutaci con la tua firma.
Nel nostro Paese, vige ancora una vergognosa normativa sugli animali d’affezione: secondo una legislazione assurda un cane o un gatto può essere pignorato e messo sotto sequestro come un qualunque altro oggetto, dal televisore all’impianto stereo, dall’automobile alla bicicletta. Questo può avvenire perché la legge in Italia considera l’animale domestico ancora alla stregua di una “cosa” e a essa è equiparabile. Da questa allucinante situazione prende l’avvio di “#giùlezampe” la petizione lanciata da Tessa Gelisio - Conduttrice televisiva, autrice e presidente dell´associazione ambientalista forPlanet Onlus - e patrocinata da Lega Nazionale per la Difesa del Cane.
La petizione #giùlezampe che in pochissimo tempo ha superato le centomila firme, si pone l´Obiettivo di raccogliere le adesioni dei milioni di cittadini italiani che ama gli animali e vuole vederli rispettati. E’ necessario dunque che il giusto valore agli animali d’affezione sia previsto nel contesto del codice civile e penale con specifiche leggi che li distinguano chiaramente dalle proprietà sequestrabili e pignorabili. Se l’art. 514 del Codice di Procedura Civile vieta il pignoramento dei beni con valore affettivo come la fede nuziale altrettanto deve avvenire per i nostri pet che sono a tutti gli effetti componenti della famiglia.
A seguito dell’iniziativa patrocinata da LNDC, il Presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci, ha presentato un’interrogazione ai ministri dell’Economia e delle Finanze, della Giustizia, dell’Ambiente e della Salute, contro la pignorabilità degli animali d’affezione. E il 6 febbraio di quest’anno, l’onorevole Michele Anzaldi ha proposto un disegno di legge per la modifica dell’art.514 del Codice Civile, affinché venga dichiarata la “non pignorabilità” degli animali domestici, seguito l’11 di febbraio dai colleghi Andrea Marcucci e Manuela Granaiola.
Spiega l’avvocato Michele Pezone, che di LNDC è Responsabile dei Diritti Animali - “L’art. 513 del codice di procedura civile dichiara pignorabili le “cose” del debitore, e dunque i beni che siano suscettibili di “valutazione economica”. Tale valutazione forse si può fare in relazione agli animali “da reddito” ma certamente non in relazione agli animali “d’affezione”. Riguardo a questi ultimi, ritengo che non ci sia alcun appiglio non solo normativo, ma anche linguistico, per farli rientrare nel concetto di “cose”. Sono passati ormai troppi secoli da quando Cartesio aveva operato la summa divisio tra res cogitans e res extensa, mettendo solo gli uomini all’interno della prima categoria in quanto dotati di intelligenza e tutto il resto nella seconda categoria (nella quale rientravano indistintamente i tavoli come i cani, sul presupposto – peraltro erroneo – che questi ultimi non fossero dotati di intelligenza. Tutte le nuove norme - continua Pezone - che puniscono il maltrattamento degli animali o l’omissione di soccorso di questi ultimi a seguito di incidenti stradali non si conciliano con l’equiparazione tra animali e cose. Tali norme, infatti, non tutelano solo l’umano sentimento di pietà nei confronti degli animali ma anche questi ultimi in quanto esseri senzienti. Sul punto appare davvero eloquente quanto si legge nella motivazione della sentenza del Tribunale di L’Aquila che ha condannato dei veterinari dell’ASL per aver soppresso dei cuccioli di cane senza giustificato motivo: “tra l’animale e il suo proprietario il rapporto non è più quello di oggetto e titolare del diritto di proprietà. Si prende atto della natura di essere vivente dell’animale, il quale è in grado di percepire sofferenze di carattere anche non solo fisico in senso stretto”. Questa nuova sensibilità cui è finalmente approdata la legislazione e la giurisprudenza apre nuovi scenari, in quanto non possono non essere prese in considerazione le implicazioni affettive che risiedono nel rapporto uomo-animale. Se l’art. 514 del codice di procedura civile vieta il pignoramento dei beni che hanno valore affettivo per evitare forme di pressione psicologica sul debitore, non si vede come si possa invece ritenere pignorabile il cane o il gatto che da anni vive insieme al suo proprietario. In questo caso, poi, alla violenza psicologica che si opera sul proprietario si aggiunge le sofferenza che si infligge all’animale, che si sradica dal suo ambiente per destinarlo, peraltro, a non si sa quali strutture in attesa di una improbabile vendita all’asta! Insomma, il pignoramento e il sequestro devono colpire il patrimonio del debitore e non i suoi sentimenti e un eventuale pignoramento o un sequestro di un animale domestico, a mio giudizio, va certamente impugnato davanti al Tribunale con un atto di opposizione agli atti esecutivi”.
In conclusione, la mancanza di una corretta legislazione in merito che sia finalmente anche dalla “parte degli animali”, rimane un passo fondamentale in un Paese che vuol dirsi ed essere considerato. LNDC, nel riaffermarlo, si augura che questo “passo avanti” nel camino della civiltà diventi un realtà.
11 marzo 2015
Lega Nazionale per la Difesa del Cane Ufficio Stampa
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