Abbattimento delle barriere architettoniche, alla scoperta dell’Isola che non c’è. Ma l’isola c’è o non c’è?
Il sistema edilizio residenziale, in Italia, dovuto alla sua conformazione orografica si è sviluppato molto in verticale ed ecco perché il nostro è in assoluto il secondo paese al mondo per numero di ascensori dopo la Cina e il primo in rapporto all’estensione del territorio/abitante. Si contano su tutto il territorio quasi 1.000.000 di ascensori e si stima in 45.000.000 gli Italiani utilizzano giornalmente tale mezzo di trasporto. Ma nonostante questi numeri non c’è stata, nel tempo, un’adeguata attenzione per il settore. La Comunità Europea ha emanato diverse direttive in materia ultima la 214/33/UE per l’applicazione della quale è stato emanato il DPR n 23 del 2017 che regola l’attuazione della direttiva stessa relativa agli ascensori ai componenti di sicurezza e all’esercizio, ma nonostante questo il 50% degli impianti in Italia sono tuttora obsoleti sia ai fini della sicurezza sia ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche.
Molti paesi europei, invece, hanno recepito ed attuato le direttive della Comunità rendendo più sicuri i loro impianti.
“Il Decreto di rilancio che ha introdotto il cosiddetto Super bonus rappresenta, un’occasione importante per non fare anche noi de “Il Consorzio per l’Italia” la nostra parte e cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica e la classe politica sulle tematiche che riguardano la sicurezza nel settore del trasporto verticale A parlare è Salvatore Nasca presidente del Consorzio per l’Italia. “Un primo significativo passo è stato raggiunto,-ci dice Nasca con l’ approvazione dell’emendamento inserito nella legge di bilancio che ci da la possibilità di usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2021, del super bonus anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, o effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento cosiddetto «trainante»; così almeno recita l’emendamento approvato, la disposizione appare comunque lacunosa e sembrerebbe a primo acchito non includere gli interventi di l’eliminazione delle barriere architettoniche tra quelli per i quali si può scegliere la fruizione indiretta (sconto in fattura e cessione del credito). Occorre pertanto fare chiarezza per trovare le coordinate di quest’Isola che non c’è. L’On Fragomeli, (PD) infatti nel tentativo di dare esaustive risposte e recuperare le coordinate dell’Isola in data 23 aprile 2021 pone al Ministero delle Finanze una prima richiesta chiarimenti su alcuni temi, con risposta scritta ( Scripta manent verba volant ) un si sapi mai……
In seguito all’interrogazione presentata il 23 aprile il Ministero chiarisce che per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap, in situazione di gravità, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, può essere esercitata l’opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione che, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica su un ammontare massimo di spesa attualmente pari a 96.000 euro,e che la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni» sia irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio, atteso che, come già ribadito con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi. Il medesimo principio è applicabile anche ai fini del Superbonus
Il Ministero della transizione ecologica, nel concordare sul fatto che anche per detti interventi sia applicabile l’opzione dello sconto in fattura e cessione del credito, evidenzia che gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere, in quanto facenti parte degli «interventi trainati» sottendono alla condizione del doppio passaggio di classe energetica di cui al successivo comma 3. Su questo punto -continua Nasca vorremmo fare alcune considerazioni:
“Quando parliamo di Ascensori o di trasporto verticale ci riferiamo in primis alla sicurezza degli impianti che come abbiamo più volte ribadito nel 50% dei casi sono obsoleti cioè non garantiscono gli standard di sicurezza come d’altronde evidenziato dalla Comunità Europea che ha invitato l’Italia ad adeguarsi ai parametri di sicurezza europei. Non succederà mai niente ce lo auguriamo, ma se dovesse succedere qualcosa di grave…… non possiamo fare che nostra culpa” Ecco perché noi riteniamo che per gli ascensori non si dovrebbe parlare di elementi trainati ma di sicurezza e quindi finanziabili comunque. Inoltre la normativa attuale appare lacunosa nonostante il tentativo di fare chiarezza da parte dell’Agenzia delle Entrate e si ritiene che sarebbe necessario l’emanazione di un decreto attuativo come del resto evidenziato in una recente interrogazione presentata dall’ On. Faraone ai Ministri dell’Economia, delle Finanze e per le disabilità su richiesta del Consorzio per l’Italia rappresentata da Nasca di CNA rappresentata da Binetti e di ANICA rappresentata da Robertelli, tutte associazioni di categoria del settore del trasporto verticale, interrogazione che qui di seguito per opportuna conoscenza si riporta integralmente..
Atto n. 4-05575
Pubblicato il 8 giugno 2021, nella seduta n. 333
FARAONE – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e per le disabilità.
Premesso che: tra le misure di spicco introdotte con il decreto “rilancio” (decreto-legge n. 34 del 2020) vi è il cosiddetto Superbonus: tale misura ha lo scopo di aumentare al 110 per cento l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici; successivamente, la legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha prorogato il Superbonus al 30 giungo 2022 (e, in taluni casi, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023), introducendo al contempo una serie di rilevanti modifiche inerenti alla disciplina dell’agevolazione fiscale;tra queste, è da considerare preziosa l’inclusione tra gli interventi suscettibili di Superbonus anche dei lavori di installazione di ascensori e montacarichi, e di tutti gli strumenti che favoriscono la mobilità interna ed esterna di persone con handicap grave riconosciuto dalla legge; fino all’emanazione della legge di bilancio per il 2021, infatti, i lavori concernenti la rimozione delle barriere architettoniche rientravano all’interno del solo bonus ristrutturazione; come ben specificato anche all’interno della guida aggiornata dell’Agenzia delle entrate del marzo 2021, attualmente il Superbonus spetta anche per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, “eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (interventi trainanti)”; si tratta, di tutti quegli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto “ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità”; considerato che:
come anche sottolineato nella lettera inviata alla direzione generale dell’Agenzia delle entrate dal presidente del “Consorzio per l’Italia” Salvatore Nasca, di concerto con il rappresentante di CNA Ascensori, Danilo Binetti, e con il presidente di ANICA (Associazione nazionale di componenti per ascensori) Gianni Robertelli, organismi che insieme annoverano oltre 1.000 aziende specializzate nel settore del trasporto verticale, attualmente la disciplina inerente all’estensione dell’applicazione del Superbonus anche ai lavori indicati sconta una forte incertezza normativa derivante dall’attesa di un decreto attuativo, non ancora emanato da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, volto a definire i margini ed i dettagli applicativi della misura; tale situazione di incertezza mina le fondamenta della novella introdotta con la legge di bilancio per il 2021, atteso che la ratio della norma è proprio quello di consentire un imminente e proficuo incentivo alla realizzazione di opere di abbattimento di barriere architettoniche; nondimeno, la possibilità di attenersi alla corretta interpretazione dettata dall’Agenzia delle entrate garantirebbe una più sicura e rapida realizzazione di tali opere, non dovendo attendere i tempi necessari per l’emanazione del decreto attuativo; considerato inoltre che: il “Consorzio per l’Italia”, singolarmente considerato, rappresenta più di 100 aziende nel nostro Paese per un complessivo di circa 50.000 impianti, raggiungendo ogni giorno oltre 2 milioni di utenti; secondo i dati forniti dall’ISTAT nel rapporto “Conoscere il mondo della disabilità: persone, relazioni e istituzioni” pubblicato nel 2019, le persone disabili in Italia sono 3,1 milioni, ovvero circa il 5,2 per cento della popolazione complessiva; anche in considerazione dei drammatici effetti causati dalla pandemia da COVID-19, il nostro Paese si trova oggi di fronte alla sfida di dare avvio ad una pronta e solida ripresa economica che consenta non solo di tornare a crescere economicamente fondando la prosperità futura su una più marcata attenzione alla questione ambientale nonché sulla profonda modernizzazione e digitalizzazione degli apparati produttivi, ma anche di garantire migliori e più elevati livelli di inclusione nei confronti della popolazione, comprese le categorie di soggetti disabili che, senza ombra di dubbio, beneficerebbero in prima persona della possibilità di muoversi con maggiore facilità grazie ad interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento degli impianti esistenti, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare le più tempestive iniziative di competenza volte a confermare l’interpretazione normativa adottata dall’Agenzia delle entrate all’interno della guida aggiornamento Superbonus 110 per cento in riferimento all’inclusione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, nonché strumenti atti a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, garantendo il necessario livello di certezza giuridica imprescindibile per consentire prontamente la messa in atto degli interventi.
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