Inserita in Politica il 14/03/2020
da Direttore
L´associazione di categoria CO.G.ITA scrive al commissione Giustizia
Lo scrivente, nq. di Presidente della CO.G.ITA. (Confederazione Generale Italiana-Magistrati Onorari di Tribunale) GOT e VPO, associazione fondata nel 2001, ringrazia per l’invito e aderendo allo stesso si pregia di far pervenire un proprio scritto di contributo su alcuni dei temi che sono oggetto dei disegni di legge. Mi sia permesso di fare una premessa: il cuore del processo legislativo risiede nelle Commissioni. E’ in questi organi che si svolge la maggior parte del lavoro sugli emendamenti, in cui si cercano convergenze politiche e in cui il dibattito entra realmente nel merito delle questioni.L’art.72 della Costituzione Italiana stabilisce che siano composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Passiamo all’argomento che ci occupa. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficialeil 31/luglio/2017,n.177 il decreto legislativo 13 /luglio/2017 n.167 in materia di riforma della magistratura onoraria proposta dal ministro della giustizia Orlando. Il provvedimento, in attuazione della L.29/apr./2016 n.57, prevede ulteriori disposizioni sui giudici di pace, nonché una disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari già in servizio. Queste le principali novità introdotte: 1)uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell’ufficio del giudice di pace,a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento: 2) la previsione dell’intrinseca temporaneità dell’incarico; 3) la riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace; 4) la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorarie dei viceprocuratori onorari; 5) il riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le rispettive strutture organizzative; 6)l’individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario; 7) la regolamentazione dei compensi, in modo da delineare un quadro omogeneo; 8)l’articolazione di un regime previdenziale e assistenziale adeguato in ragione dell’onorarietà dell’incarico. Il provvedimento contiene poi uno specifico regime transitorio per i magistrati inservizio alla data della riforma. I magistrati che ne facciano domanda potranno essere confermati nell’incarico per un periodo massimo di quattro quadrienni, da computare a far data dal giugno 2016, purchè confermati ad ogni scadenza quadriennale dal Consiglio Superiore della Magistratura. L’incarico cesserà comunque al compimento del 68°anno di età. Ebbene a distanza di pochi anni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo, è opinione comune fatta pensiero dominante degli addetti ai lavori e non solo dei diretti interessati, che questa riforma debba essere integralmente rivista e ciò per rendere la magistratura onoraria in grado di efficientizzare il sistema giustizia col proprio contributo. Preso atto che i tempi parlamentari non rendono possibile un’intervento abrogativo della riforma e pertanto obbligano ad intervenire solo in sede di modifica, benchè in senso sostanziale, delle norme attuative della legge delega: presone atto si è di seguito ad esercitare delle riflessioni su alcuni dei temi più controversi. Un tema che impensierisce la categoria è quello relativo alla “Permanenza nelle funzioni onorarie dei magistrati già in servizio” alla data della promulgazione del richiamato D.Lvo 177/2017: un soluzione può essere di consentire la “continuità” nelle funzioni onorarie sino al raggiungimento dell’età pensionabile prevista per gli avvocati, in considerazione che la gran parte dei magistrati onorari di pace lo sono e senza voler chiedere una omologazione di termine con quello dei magistrati professionali. - Quanto si propone è in linea con la decisione del Consiglio di Stato resa nell’adunanza del 23/marzo/2017,che ebbe a giudicare non praticabile la “soluzione”dell’ingresso in magistratura ed, in senso lato, della costituzione di un rapporto di pubblico impiego, senza il superamento di un concorso, individuando, però, come superamento della questione, in conformità al dettato costituzionale, quella via già perseguita con riferimento ai “vicepretorionorari”, come da Legge 18/maggio/1974 n.217, che espressamente ne previde la conservazione “dell’incarico a tempo indeterminato”. Questa soluzione del mantenimento in servizio“fuori ruolo” dei magistrati onorari attualmente nella funzione (in servizio) costituisce una scelta in linea con la normativa dell’Unione Europea. La condizione della temporaneità della permanenza della funzioni per i magistrati inservizio, che hanno per più anni esercitato la funzione giudiziaria (oltre ad essere lesiva della autonomia della magistratura) si pone in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, con la Carta di Straburgo e la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa espressa il 17/nov./2010 incui si dichiara che“la certezza di permanenza nelle funzioni e l’inamovibilità sono elementi chiave dell’indipendenza dei giudici”. Questa soluzione non introduce in maniera surrettizia un ingresso in magistratura ordinaria, ma regolamenta la permanenza nelle funzioni con riferimento ad una specifica categoria di magistrati, già immessi nel sistema giustizia, sia per produttività che per esperienza maturata(con altrimenti perdita di alternative opportunità di lavoro), così conferendo alla magistratura onoraria una sua stabilità per sempre “onoraria” , ma con funzioni giurisdizionali piene. -Altro tema, quello della Retribuzione dei magistrati onorari che si incrocia con quello della tutela Previdenziale. Il contingentamento economico della retribuzione con la previsione di frazionarla rapportandola ai giorni di impegno settimanale, nasconde la volontà di negare la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato, quando lo si è svolto di fatto per anni e consecutivi. Risposta/ste a questo/questi temi possono venire da una elementare riflessione da fare su quanto disposto dalla carta sociale d’Europa già nel 1961 e ratificata dall’Italia, secondo la pronuncia del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, adottata e resa pubblica il 16/nov./2016; infatti l’art.4 della citata Carta sociale recita che:“Tutti i lavoratori hanno diritto ad un’equa retribuzione che assicuri loro e alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente”. Come anche la previsione di un sistema previdenziale ed assistenziale a carico dell’amministrato magistrato onorario si pone altresì in contrasto con la normativa europea. [Remunerazione dignitosa come Imparzialità e Dedizione] Di qui si sollecita uno sforzo emendativo che tenga però conto di questi parametri europei sia sotto il profilo remunerativo che previdenziale, evitando come è stato sino ad oggi di cercare arzigogoli che pregiudicano le norme elementari sul diritto del lavoro e dei lavoratori in questo caso magistrati onorari. In ultimo ,non per importanza, va precisato quanto segue. Gli eventi drammatici che investono la Patria(la Nazione Italia), culminati con il Decreto emergenziale del 10/marzo/2020 con i quali si vuole mettere in ulteriore sicurezza la Nazione, impongono, a modesto avviso di chi scrive, una rivisitazione di posizioni ideologiche che hanno avversato il progetto di riforma della Magistratura Onoraria depositato in sede di Tavolo Tecnico il 22/nov./2018, progetto frutto di elaborazione condivisa e che aveva trovato anche il favore della Associazione Nazionale Magistrati. Ciò posto, se la motivazione, che aveva reso tam quam non esset i lavori del tavolo tecnico,era la mancanza di fondi, definita per quantità come irrilevante dalla stessa Associazione Nazionale Magistrati, l’attuale abolizione dei vincoli di bilancio comunitarie l’emergenza che stiamo vivendo,non danno spazio alle presunte chiusure ideologiche di cui sopra. In oltre la necessità di provvedere alla riforma nei termini delineati dal Consiglio di stato (leggi 74 e 77) ed oggi con decretazione d’urgenza, non solo sarebbe in linea con la salvaguardia dell’efficienza del servizio giustizia che insieme ai comparti sanità e sicurezza oggi reggono le sorti della Nazione, bensì sarebbe di facilissima spedizione, avendo per altre figure professionali seguito la via del non concorso anche di tipo semplificato, percorso quest’ultimo che si appalesa necessario, per le forme snelle, ad es.per il prossimo reclutamento sanitario. Si fa appello per tanto alla sensibilità giuridica delle SS.ILL. perchè colgano un’opportunità in favore del sistema Paese oltre che in linea con il rispetto dei diritti di tutti, che però fino ad oggi risultano incredibilmente violati nei confronti della Magistratura Onoraria - diritti rispettati doverosamente nei confronti di altre categorie precarie, specificatamente medici e professori ad esempio-e questo affinchè tutte le gravi decisioni che la governance del Paese deve e dovrà prendere, accolgano anche le esigenze di giustizia che i Magistrati Onorari, quali fedeli servitori dello Stato, concorrono quotidianamente a far rispettare. Con fiducia e buon lavoro. dott. Raffaele FRANZA Napoli 10/marzo/2020
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