Inserita in Cronaca il 26/11/2013
da Michele Caltagirone
Il contratto di convivenza per risolvere gli aspetti giuridici delle coppie di fatto
“I contratti di convivenza andranno a regolare gli aspetti patrimoniali delle “coppie di fatto” ed altri aspetti che riguardano i rapporti personali”. Un concetto che è stato sottolineato stamani da Salvatore Lombardo, presidente del Consiglio Notarile di Trapani, nel corso dell’incontro che si è tenuto nella sede del Consiglio di piazza Scarlatti e che è servito per introdurre ai temi dell’Open Day sui contratti di convivenza, iniziativa nata per rispondere alla richiesta da parte di un numero crescente di cittadini di tutelare alcuni diritti per quelle forme di convivenza non ancora riconosciute dalla legislazione italiana. Tutti gli interessati potranno rivolgersi nel giorno indicato, sabato 30 novembre, presso le due sedi stabilite dai notai dei distretti di Trapani (in piazza Scarlatti) e Marsala (al complesso San Pietro), dalle 10 alle 13 del mattino e dalle 16 alle 19 del pomeriggio per tutte le domande del caso. Innanzitutto c’è da chiarire la sostanziale differenza tra un contratto di convivenza ed un accordo privato. I primi hanno una valenza superiore perch´ stilati davanti ad un notaio. “Il contratto di convivenza – è stato infatti ribadito nel corso dell’incontro di stamani – rappresenta un titolo immediatamente esecutivo. Si può stipulare prima e dopo la convivenza e regola le esigenze di ogni singola situazione di una coppia”. E’ aperto ad ogni “coppia di fatto”, sia essa eterosessuale oppure omosessuale; a uomini e donne conviventi sia pure con separazioni in corso e anche quando non sia intervenuta ancora una sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Attraverso i contratti di convivenza predisposti dal Notariato secondo le norme di legge previste dall’ordinamento vigente, dunque, si possono disciplinare contrattualmente diversi aspetti patrimoniali relativi alla convivenza nelle famiglie di fatto. In particolare l’abitazione, la contribuzione alla vita domestica, il mantenimento in caso di bisogno del convivente, i contratti d’affitto, la proprietà dei beni. Si possono prevedere con testamento anche eventuali clausole in favore del convivente more uxorio o l’assistenza in caso di malattia attraverso la designazione di un amministratore di sostegno. E’ inoltre possibile tutelare a livello contrattuale la parte debole all’interno della famiglia di fatto. A partire dal 2 dicembre 2013 questi contratti potranno essere stipulati presso tutti gli studi notarili italiani.
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