Inserita in Politica il 12/06/2017
da Direttore
Comune C.bello: « Nuova regolamentazione delle emissioni sonore a Tre Fontane e Torretta Granitola
Nuova regolamentazione delle emissioni sonore e parziale modifica delle norme in materia di vendita da asporto e consumo in luogo pubblico di bevande a Tre Fontane e Torretta Granitola. Con l’ordinanza n.41 del 9 giugno 2017, in particolare, il sindaco Giuseppe Castiglione ha infatti disciplinato l’emissione di musica nei locali, negli stabilimenti balneari e nelle attività commerciali e artigianali svolte anche in forma ambulante. Il provvedimento, che ha l’obiettivo di garantire il giusto equilibrio tra le diverse esigenze degli esercizi e quelle dei dimoranti o villeggianti, oltre che una più efficace prevenzione di situazioni che possono compromettere la pubblica incolumità, nello specifico, prevede, che, dal 1 giugno e sino al 30 settembre, i locali di Tre Fontane e di Torretta potranno diffondere musica sino alle 1.30 del giorno successivo, nelle giornate dalla domenica al giovedì, e sino alle 2.30 il venerdì e il sabato. Fa eccezione la notte di Ferragosto per la quale, comunque, non si potrà andare oltre le 4.00 del mattino successivo. Per tutto il periodo in questione, inoltre, non sarà possibile diffondere emissioni sonore e dare luogo ad altre forme di attività rumorose tra le ore 14 e le ore 17 di tutte le giornate, festive e non festive.
Sono previste pesanti sanzioni a carico dei trasgressori (multe da 258 a 10.329 euro), nonché, in caso di recidiva, la temporanea chiusura dell’attività che può essere disposta dal Questore. Nel richiedere la massima collaborazione da parte di tutti gli operatori del settore, il Sindaco, si riserva comunque la facoltà di ridurre drasticamente gli orari stabiliti, nel caso in cui si dovessero verificare numerose accertate violazioni all’ordinanza. Per quanto riguarda, invece, le regole in materia di vendita da asporto e consumo nei luoghi pubblici di bevande, a parziale modifica del precedente provvedimento, sempre ieri il Sindaco ha emanato una nuova ordinanza (la n. 42 del 09/06/2017) con l’obiettivo di estendere il divieto di consumo di alcolici e superalcolici in luoghi pubblici 24 ore su 24, precisando meglio divieti, obblighi e permessi precedentemente stabiliti. La nuova ordinanza, in sintesi, dispone quanto segue: Nel periodo compreso tra l’8 giugno e il 30 settembre, dalle ore 22 e sino alle ore 8 del giorno successivo, in tutto il territorio comunale, sono vietate: a) la vendita, finalizzata all’asporto e al consumo in luogo pubblico, di bevande alcooliche di qualunque gradazione contenute in qualsiasi contenitore, sia esso di vetro, di alluminio, di plastica o altro materiale; b) la vendita, finalizzata all’asporto e al consumo in luogo pubblico, di qualsiasi altra bevanda contenuta in qualsiasi contenitore, sia esso di vetro, di alluminio, di plastica o altro materiale, ad eccezione delle bottiglie d’acqua da 500 ml. Agli esercenti di negozi, attività stagionali, discoteche, pub, bar, circoli privati, chioschi, botteghe, attività artigianali, compresi i venditori ambulanti, è invece consentita la vendita di bevande per il consumo all’interno dei locali di loro pertinenza, ivi comprese le aree pubbliche per le quali è stata concessa la relativa autorizzazione all’occupazione, rimanendo esclusa e vietata, in ogni caso, la vendita finalizzata all’asporto e al consumo in luogo pubblico. Sempre nel periodo in questione, per tutte le 24 ore giornaliere, oltre al consumo di alcolici e superalcolici nei luoghi pubblici, è altresì vietato l’abbandono dei contenitori usati per il consumo di bevande, alcooliche e non alcooliche, nonché l’abbandono di qualsivoglia tipo e specie di contenitore, di alimenti, di rifiuti e di qualunque oggetto che possa creare pericolo pubblico o compromettere la pubblica igiene e il pubblico decoro. La sanzione prevista per le violazioni all’ordinanza n.42 del 9 giugno è di 300 euro.
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