Inserita in Economia il 07/09/2013
da Marina Angelo
Bollette luce e gas: nuove regole per tutelare il consumatore
Dimenticare di pagare una bolletta, se non è accreditata sul conto corrente, può capitare, ma trovarsi con le utenze staccate è sicuramente una sorpresa sgradevole per tutti. Dal primo settembre, per fortuna, ci sono nuove norme a regolare queste spiacevoli situazioni.
E’ scesa, infatti, in campo l’Autorità per l´energia dando più certezze ai consumatori a partire da una migliore informazione sulla messa in mora e tempi certi per ricevere l´avviso e poter pagare evitando che venga sospeso il servizio.
Le misure prevedono anche indennizzi in bolletta da parte delle aziende che non rispettino tempi e procedure.
In particolare, l´Autorità ha stabilito che in caso di bollette non pagate, il venditore non può procedere alla richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente una raccomandata con la comunicazione di messa in mora, evidenziando la data precisa del giorno d´emissione della comunicazione di costituzione in mora.
Inoltre, prima di richiedere la sospensione della fornitura per morosità, nei casi di conguagli o di importi anomali, il venditore dovrà rispondere ai reclami scritti dei clienti.
La violazione di queste regole comporterà indennizzi automatici in bolletta a favore del cliente: il venditore dovrà pagare 30 euro se la fornitura sia stata sospesa per morosità senza l´invio della raccomandata con la comunicazione di costituzione in mora e 20 euro se la fornitura è stata sospesa per morosità ma il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non ha rispettato i tempi previsti.
In tutti questi casi al cliente non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo per la sospensione o riattivazione della fornitura.
Le nuove regole, in vigore dallo scorso 1 settembre, prevedono, nello specifico, che la comunicazione della costituzione in mora indichi con chiarezza il termine ultimo di pagamento e il termine, decorso il quale il venditore potrà richiedere all´impresa di distribuzione di sospendere la fornitura nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato.
Quest´ultimo termine non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi a decorre dall´ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora (vale a dire decorrente dalla scadenza di 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione stessa).
Nel caso in cui il venditore prenda a riferimento la data di effettivo invio della raccomandata contenente la costituzione in mora, il termine minimo di pagamento è, invece, pari a 15 giorni solari dall´invio decorrenti dalla spedizione della raccomandata.
La comunicazione, nel caso in cui il venditore non sia in grado di documentare la data di effettivo invio della raccomandata, dovrà essere consegnata al vettore postale entro e non oltre 3 giorni lavorativi dall´emissione; inoltre, dovrà essere garantito, dall´emissione, un tempo minimo di 20 giorni solari per il pagamento da parte del cliente finale.
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