Inserita in Politica il 27/01/2015
da REDAZIONE REGIONALE
CODICI - riscontro alla nota dell´Eas del 23 gennaio 2015
Ecc.mo Presidente della Regione Siciliana on. Rosario Crocetta Palazzo d´Orleans, Piazza Indipendenza 90100 - PALERMO
Spett.le Ente Acquedotti Siciliani Via G. Del Duca, 23 90138 PALERMO
Alla Procura della Corte dei Conti Regione Sicilia via Cordova, 76 90141 – PALERMO
p.c.
Ai Sindaci dei comuni di Erice Valderice S. Vito Lo Capo Custonaci Salemi Favignana Buseto Palizzolo Castellammare del Golfo Loro Sedi
Oggetto: riscontro alla nota dell´Eas del 23 gennaio 2015 In riscontro alla nota dell´Eas del 23 gennaio 2015, a noi pervenuta per il tramite dei Comuni destinatari e che alla presente si allega per comodità di reperimento, i sottoscritti Dr. Giovanni Robino n.q. di responsabile prov.le di ADICONSUM, Avv. Vincenzo Maltese, n.q. di Segretario delegazione Trapani per CO.DI.CI Sicilia, e Avv. Vito Bertuglia, Resp. Ass. Sportello del Consumatore Tp, si rassegna quanto appresso. In merito alla prescrizione del diritto a richiedere le eccedenze 2008 e 2009, giova sottolineare che il momento iniziale del termine per la prescrizione di un diritto è quello in cui il diritto medesimo sorge e può, dunque, essere esercitato. Pertanto, nel caso che ne occupa, poiché le eccedenze degli anni in questione maturano al 31 dicembre di ogni anno, e sono rilevabili dall´1 gennaio di ogni anno successivo, il diritto può essere fatto valere, appunto, da quest´ultimo termine (dies a quo), indipendentemente da quando nella realtà si attua la lettura dei contatori e dalla possibilità concreta di emettere, sulla base di queste letture, le relative fatture. Ciò significa che il diritto a chiedere le eccedenze del 2008 è maturato il 31 dicembre del 2008 e può essere esercitato dalla mezzanotte dell´1 gennaio 2009, mentre per le eccedenze del 2009 il diritto può essere esercitato dalla mezzanotte dell´1 gennaio 2010. Dunque, il termine finale entro cui l´Eas avrebbe dovuto richiedere le prefate eccedenze e far pervenire al cittadino l´atto interruttivo della prescrizione è, per il 2008, il 2 gennaio 2014, mentre per il 2009, il 2 gennaio 2015. In merito a queste ultime, a nulla rileva la circostanza che le raccomandate siano state spedite il 31 dicembre del 2014: la Cassazione pacificamente afferma, e non potrebbe essere altrimenti, che quando l´atto interruttivo della prescrizione è un atto recettizio, quale una raccomandata, per il destinatario vale il giorno della ricezione (Cass. 17644/2008; n. 543/92). Pertanto, le raccomandate avrebbero dovuto pervenire ai cittadini entro e non oltre il 2 gennaio 2015, diversamente, ove pervenute in giorni successivi, esse, anche se inviate prima della scadenza, non hanno impedito la prescrizione del diritto a chiedere le prefate somme. Riguardo al funzionamento dei contatori si ribadisce la necessità di svolgere sopralluoghi congiunti al fine di verificarne il corretto funzionamento e la loro adeguatezza. Infine, sui canoni fognari e di depurazione, vero è che devono essere versati ai Comuni, ma a tutt´oggi, e da oltre dieci anni, detti canoni sono stati trattenuti illegittimamente dall´Eas, causando un evidente danno alle casse dei Comuni interessati che non hanno potuto far conto sulle predette somme per garantire ai cittadini servizi pubblici essenziali, né migliorare i servizi già esistenti (a maggior ragione se il diritto alle somme si è prescritto). Appare evidente, pertanto, che gli amministratori dell´Eas non siano stati all´altezza della conduzione di un ente così rilevante per la vita dei cittadini e le casse degli enti locali, ragion per cui le sottoscritte associazioni, nell´interesse dei cittadini dalle stesse rappresentate iure proprio se ne chiede la sostituzione. Trapani 27 gennaio 2015 Si allega: lettera del 15.01.2015 inviata dai Sindaci ; nota EAS del 23.01.2015;
Le Associazioni Adiconsum Trapani Dr. Giovanni Robino n.q. Ass. Co.Di.Ci. Trapani Avv. Vincenzo Maltese n.q. Lo Sportello del consumatore Avv. Vito Bertuglia n. q.
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