Inserita in Un caffè con... il 04/08/2014
da Direttore
Ninni D´Aguanno
Aniem . Debito P.A. : Vademecum certificazione. Ad una settimana dalla sottoscrizione del protocollo tra le associazioni di categoria, tra cui ANIEM, il Mef, ha reso noto un vademecum (già trasmesso da ANIEM alle Associazioni territoriali) recante puntuali istruzioni relative alla certificazione dei crediti verso la P.A. Il link all’area di interesse è il seguente: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xht ml .
Per accelerare lo sblocco dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., queste devono certificare, su istanza del creditore (società, impresa individuale, persona fisica), gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite un’apposita piattaforma elettronica predisposta dal Mef, e accessibile all’indirizzo http://certificazionecrediti.mef.gov.it.
Oggetto della certificazione sono i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili: rispettano questi requisiti i crediti riferibili ad un’obbligazione perfezionata, registrata correttamente nelle scritture contabili dell’ente debitore, per i quali è scaduto il termine di pagamento, e per i quali non sussistono fattori impeditivi al pagamento (contenziosi, eccezioni di inadempimento, condizioni sospensive). Se entro 30 giorni l’amministrazione non ne certifica l’esistenza, l’ammontare, e la data entro cui procederà all’estinzione, il creditore potrà chiedere la nomina di un commissario ad acta. Una volta ottenuta la certificazione, il creditore potrà: . 1) attendere il pagamento; . 2) cederlo a una banca o a un intermediario finanziario abilitato; . 3) compensare un debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (questa
previsione vale per tributi e somme dovute su cartelle esattoriali notificate entro il 30 Settembre 2013).
A sua volta, la P.A. che vanta crediti nei confronti del richiedente, emetterà il certificato al netto di tali importi.
Per poter beneficiare della garanzia dello Stato, nel caso di cessione pro soluto (quando il soggetto che cede il debito ne garantisce solo l’esistenza) a banche o intermediari finanziari abilitati, è necessario che l’istanza sia presentata nei termini previsti dalla legge, ovvero entro il 23 Agosto p.v. (anche se è attualmente all’esame del Parlamento la proroga del termine al 31 Agosto 2014, in ambito di Ddl di conversione del D.l. 91/2014, art. 22).
E’ perciò interesse del creditore che non disponga già della certificazione procedere alla presentazione dell’istanza quanto prima. In virtù della suddetta garanzia, la cessione avverrà applicando una percentuale di sconto vantaggiosa: 1,90% l’anno per ammontare di crediti fino a 50.000 euro, e 1,60% per importi oltre tale soglia.
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