Inserita in Un caffè con... il 07/08/2020
da Direttore
Il Giudice di Pace dichiara illegittima la dichiarazione di stato d’emergenza del Governo
Una contestazione della Polizia Stradale con conseguente sanzione per inosservanza del divieto di spostarsi disposto con Decreto della Presidenza del CdM, causa Emergenza Covid. Una qualunque sanzione – direte – e così avranno pensato i “giornaloni” ed i grandi mezzi d’informazione, cui dedicare, se va bene, un trafiletto di poche righe nelle pagine interne; se non fosse, però, che il sanzionato non abbia proposto ricorso al Giudice di Pace di Frosinone, Emilio Manganiello e che questi non abbia accolto lo stesso per, udite, udite, “illegittimità della dichiarazione di stato di emergenza (da parte del Governo italiano) con violazione degli artt.95 e 78 della Costituzione Italiana“. Il Giudice argomenta che tra gli eventi emergenziali previsti dalla legge per dichiarare uno stato di emergenza non sussiste il “rischio sanitario”: inoltre, la Costituzione Italiana (artt.78 e 87) prevede un solo caso di (auto) attribuzione di poteri peculiari ed è relativo alla dichiarazione dello stato di guerra. Ci riserviamo di tornare sull’argomento e se necessario approfondire i contenuti della clamorosa (ma priva di alcuna cassa di risonanza) sentenza, con riguardo, anche, alla limitazione della libertà personale di ogni individuo che non sia stato giudicato colpevole di reato. Oggi ci limitiamo a chiedere, pur consapevoli del fatto che con tutta probabilità non otterremo risposta alcuna e comunque pronti a cospargerci il capo di cenere nel caso avessimo travisato il significato e la portata della sentenza in questione, perché la “grande informazione ” non ne abbia rilevato l’importanza.
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