Inserita in Cronaca il 03/03/2019
da Direttore
Cassazione, macchia d´olio davanti all’ascensore? Il condominio deve risarcisce la caduta.
Confermato l’indirizzo secondo il quale, la presenza di una macchia d’olio esclude il caso fortuito liberatorio per l’ente di gestione: nessuna colpa all’infortunato che si limita a uscire dalla cabina
Il condominio, in qualità di custode delle parti comuni, risponde dei danni cagionati a terzi se non prova il caso fortuito. È quanto afferma l’ordinanza 5836/19 del 28 febbraio della terza sezione civile della Cassazione. Il collegio ha affermato la sussistenza della responsabilità del condominio quale “custode” ai sensi dell’articolo 2051 Cc, quando il condomino, uscendo dall’ascensore, è scivolato su una macchia di liquido oleoso, procurandosi delle lesioni: a tal riguardo, il collegio afferma l’applicabilità dell’articolo 2051 Cc rilevando che «sul convenuto condominio incombeva l’onere di dimostrare che il danno era stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee generate da terzi non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività», concludendo che «tale prova era mancata del tutto nel caso di specie», in cui aveva difettato completamente l’indicazione del caso fortuito, ossia del «fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, idoneo a interrompere il nesso causale». Inoltre, per gli “ermellini” non si può ritenere che la condotta dell’infortunato potesse assumere rilevanza ai fini del concorso causale ex articolo 1227 Cc, in quanto lo stesso si era «limitato a uscire dall’ascensore». Nello specifico, evidenzia Giovanni D´Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, è responsabilità del condominio-custode mantenere l’incolumità dei condomini e, laddove non sia tempestivo nel ripristino dello stato delle cose, deve risarcire per le lesioni provocate dalla scivolata su una macchia di olio presente sul pavimento in prossimità dell’uscita dall’ascensore, visto che non sussiste il caso fortuito.
Lecce, 1 marzo 2019
Giovanni D’AGATA
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