Inserita in Cronaca il 04/10/2018
da Direttore
IMPORTANTE SENTENZA IN TEMA DI JUS SUPERVENIENS CONDANNA IL MINISTERO DELL´INTERNO E RIGETTA LE RISULTANZE DELL´ISTRUTTORIA DELLA PREFETTURA DI RAGUSA E DELLA DELIBERA DEL COMITATO DI SOLIDARIETA’ PRESSO IL MINISTERO.
Un´altra sentenza si aggiunge al già corposo novero di pronunce ottenute dal nostro studio contro il Ministero dell´Interno in tema di vittime della criminalità organizzata. E´ sempre il Tribunale di Catania, prima sez. civile, che, contrariamente a quanto sostenuto da Prefettura e Comitato ministeriale, con Ordinanza di accoglimento totale del procedimento iscritto al n. 3494/2018, dichiara il diritto di accedere al Fondo ministeriale dei ricorrenti e condanna il Ministero dell´Interno a corrispondere l´ingente risarcimento danni riconosciuto alle vittime ed al pagamento delle spese processuali.
La vicenda è simile ad altre nelle quali il Ministero, facendosi forte di relazioni prefettizie e pareri dell´Avvocatura generale dello Stato, ha denegato, in virtù di interpretazioni in deroga alla normativa prevista dalla L.512/99, l´accesso al Fondo a parenti di vittime di mafia.
Ed anche questa volta come le precedenti abbiamo ottenuto la condanna del Ministero.
L´elemento di novità giuridica nel caso di specie è che stavolta l´Avvocatura distrettuale dello Stato aveva opposto anche elementi ostativi fondati su modifiche normative sopravvenute che andavano a modificare la legge 512/99, nonché invocava l´applicazione della famigerata L.122/2016, già oggetto di forti dubbi di legittimità costituzionale e non conformità alle direttive europee in materia di vittime del delitto.
I noti principi giuridici invocati dal Ministero erano, pertanto, nel caso di specie, quelli del tempus regit actum in materia di jus superveniens.
In giudizio la nostra difesa, citando un recentissimo precedente giurisprudenziale della Corte di Cassazione del 2016, ha sostenuto la tesi opposta e cioè la non applicabilità della legge sopravvenuta laddove i richiedenti vantino un diritto soggettivo e l´amministrazione non disponga di poteri discrezionali. In questi casi deve applicarsi la legge vigente al tempo della domanda e non quella sopravvenuta durante lo svolgersi del procedimento amministrativo o giudiziario.
La pronuncia del Tribunale di Catania ha dato piena ragione alla nostra tesi giuridica ed ha ritenuto la difesa del Ministero priva di pregio giuridico.
La conseguenza importante di tale Ordinanza è che tale principio di inapplicabilità della legge sopravvenuta in procedimenti amministrativi è estendibile, oltre alle vicende delle vittime del delitto, del dovere ed alle vittime innocenti, a tutti quei procedimenti amministrativi ove si controverta di diritti soggettivi ma resi lunghissimi dalla elefantiaca burocrazia.
Veramente disdicevole, oltre che antigiuridica, è infatti la prassi diffusa presso le pubbliche amministrazioni di sforare persino i termini imposti dalla legge, per rispondere poi ai cittadini che nelle more è cambiata la normativa ed hanno perso il diritto a quanto a suo tempo legittimamente richiesto.
Oggi, grazie a questi provvedimenti della giustizia italiana, abbiamo la consapevolezza che i cittadini hanno qualche strumento in più contro le lentezze e le negligenze di certa burocrazia. avvv. Giuseppe Nicosia
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