Inserita in Cronaca il 01/07/2018
da Direttore
ESTATE SICURA E ALL’INSEGNA DEL SANO DIVERTIMENTO A TRE FONTANE E TORRETTA GRANITOLA
“DIFFERENZIAMOCI!” Il sindaco Castiglione emana una serie di ordinanze con l’obiettivo di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze dei villeggianti e quelle di chi vuole divertirsi
Comunicato Stampa n. 099 del 29/06/2018 Anche quest’anno, con l’inizio della stagione estiva, il sindaco Giuseppe Castiglione ha emanato una serie di disposizioni per regolamentare varie attività nelle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola, cercando di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze dei dimoranti e villeggianti e quelle di chi vuole divertirsi, tenendo al contempo in considerazione l’importanza del comparto turistico e della ristorazione per l’economia locale.
EMISSIONI SONORE Rispetto al 2017 nulla è cambiato, in particolare, per quanto riguarda l’emissione di musica, nei locali, negli stabilimenti balneari e nelle attività commerciali e artigianali svolte anche in forma ambulante. Restano infatti invariate le passate disposizioni, che prevedono che, dal 1 giugno e sino al 30 settembre, i locali di Tre Fontane e di Torretta potranno diffondere musica sino alle 1.30 del giorno successivo, nelle giornate dalla domenica al giovedì, e sino alle 2.30 il venerdì e il sabato. Fa eccezione la notte di Ferragosto per la quale, comunque, non si potrà andare oltre le 4.00 del mattino successivo. Per tutto il periodo in questione, inoltre, non sarà possibile diffondere emissioni sonore e dare luogo ad altre forme di attività rumorose tra le ore 14 e le ore 17 di tutte le giornate, festive e non festive. Sono previste pesanti sanzioni a carico dei trasgressori (multe da 258 a 10.329 euro), nonché, in caso di recidiva, la temporanea chiusura dell’attività che può essere disposta dal Questore.
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE Per quanto riguarda, invece, le regole in materia di vendita da asporto e consumo nei luoghi pubblici di bevande, l’ordinanza n.72 del 1° giugno 2018, in sintesi dispone quanto segue: Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre, dalle ore 22 e sino alle ore 8 del giorno successivo, in tutto il territorio comunale, sono vietate: a) la vendita, finalizzata all’asporto e al consumo in luogo pubblico, di bevande alcooliche di qualunque gradazione contenute in qualsiasi contenitore, sia esso di vetro, di alluminio, di plastica o altro materiale; b) la vendita, finalizzata all’asporto e al consumo in luogo pubblico, di qualsiasi altra bevanda contenuta in qualsiasi contenitore, sia esso di vetro, di alluminio, di plastica o altro materiale, ad eccezione delle bottiglie d’acqua. Agli esercenti di negozi, attività stagionali, discoteche, pub, bar, circoli privati, chioschi, botteghe, attività artigianali, compresi i venditori ambulanti, è invece consentita la vendita di bevande per il consumo all’interno dei locali di loro pertinenza, ivi comprese le aree pubbliche per le quali è stata concessa la relativa autorizzazione all’occupazione, rimanendo esclusa e vietata, in ogni caso, la vendita finalizzata all’asporto e al consumo in luogo pubblico. Sempre nel periodo in questione, per tutte le 24 ore giornaliere, oltre al consumo di alcolici e superalcolici nei luoghi pubblici, è altresì vietato l’abbandono dei contenitori usati per il consumo di bevande, alcooliche e non alcooliche, nonché l’abbandono di qualsivoglia tipo e specie di contenitore, di alimenti, di rifiuti e di qualunque oggetto che possa creare pericolo pubblico o compromettere la pubblica igiene e il pubblico decoro.
LAVORI EDILI E ATTIVITA’ LAVORATIVE RUMOROSE Al fine sempre di garantire la tutela della tranquillità e del riposo nelle frazioni, il Sindaco ha inoltre adottato l’ordinanza n. 73 del 1 giugno 2018, che prevede la totale sospensione dei lavori edili e di tutte le attività lavorative rumorose nel periodo compreso tra il 14 luglio e il 9 settembre 2018.
DIVIETO DI CAMPEGGIO L’ordinanza sindacale n. 74 del 1 giugno 2018, inoltre, impone a tutti i proprietari o utilizzatori di camper o roulotte il divieto assoluto di sostare in area pubblica o privata ad uso pubblico con finalità di campeggio o di dimora temporanea. Tale divieto si estende a qualsiasi attività che possa considerarsi “camping”, quali ad esempio: apertura di tende, posizionamento all’esterno del veicolo di tavoli, sedie, sdraio, barbecue, etc. Per i veicoli in questione è invece consentita la semplice sosta nel rispetto ovviamente della segnaletica in vigore.
Infine, si coglie l’occasione per ribadire che anche tutte le attività commerciali e i pubblici esercenti hanno l’obbligo di effettuare scrupolosamente la raccolta differenziata dei rifiuti.
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