Inserita in Cronaca il 06/12/2017
da Direttore
Resta integro anche il senso dell´offesa subita, non solo per l’ingiusta, anzi illecita, privazione della libertà personale
Desidero commentare le motivazioni dell´annullamento dell´ordinanza cautelare del Tribunale del riesame da poco depositate e trasmesse. Come avevamo facilmente previsto, consapevoli della nostra assoluta innocenza, il Tribunale ha ritenuto che non ricorrono, nei confronti miei e di mio fratello Fabio, i gravi indizi richiesti dall´art 273 del Codice di procedura penale per l´applicazione di una misura cautelare in ordine all´integrazione dell´art.416 ter del Codice penale. Nonostante il procedimento sia stato condizionato dalle dichiarazioni calunniose di due collaboranti di giustizia di bassissimo valore e credibilità - che non vedo l´ora di smentire nel dibattimento processuale con il controesame che svelerà le loro menzogne - nonché dalle conversazioni intercettate di terze persone che, tuttalpiù, possono determinare un giudizio di disvalore etico/morale e non un illecito penale, il Tribunale non ha potuto fare a meno di sottolineare come anche tali, e ribadisco io calunniose ed equivocate, acquisizioni, "non forniscono, a giudizio del Tribunale, gravi indizi in ordine alla integrazione del delitto di cui all´art.416 ter del codice penale." Il Tribunale ha inoltre ritenuto che: non risulta "adeguatamente dimostrata" l´intraneità ad organizzazioni mafiose dei co-indagati che erano stati invece indicati come tali; che "sul punto non si rivelano soddisfacenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia"; che gli stessi si sarebbero mossi "uti singuli" e non in rappresentanza di alcun sodalizio e per di più in virtù di un mero interesse ideologico (si ricordano le richieste di uno di questi soggetti, peraltro da me assolutamente non condivise, affinché l´immobile confiscatogli fosse utilizzato per i disabili anziché per i migranti); infine l´insussistenza di un accordo, neppur dedotto dagli inquirenti, che contemplasse il metodo mafioso nella conduzione della campagna elettorale. Il Tribunale ha, dunque, di conseguenza concluso che "in definitiva in carenza dell´elemento costitutivo della fattispecie di reato di cui all´art 416 ter. deve annullarsi l´ordinanza gravata". Il provvedimento spazza via, dunque, l´infame accusa e la conseguente misura cautelare che ingiustamente ci era stata applicata, ma intatta rimane l’amarezza per il modo in cui si sono gettate ombre sulla nostra correttezza e trasparenza, sulla base di volgari calunnie e di equivocate conversazioni, come purtroppo ipotizzano gli stessi magistrati. Resta integro anche il senso dell´offesa subita, non solo per l’ingiusta, anzi illecita, privazione della libertà personale, ma soprattutto per la lesione del decoro e della storia personale, fondata semmai sul contrasto alla criminalità. E che tutto questo sia stato provocato dalle calunnie di politicanti e criminali, emerge purtroppo anche tra le righe di un provvedimento che, seppur ampiamente positivo dal punto di vista giudiziario, risente purtroppo del valore dato alle stesse dalla procura e del peso della negatività etica che se, fossero vere e fondate, sicuramente avrebbero, ma che verranno sonoramente smentite, anche sul piano della correttezza etica, nel giudizio dibattimentale. Insomma, un provvedimento positivo ma che ancora non mi rende giustizia e soddisfazione piena, come del resto non avrebbe potuto, vista la fase sommaria del giudizio di riesame; per questo continueremo a lottare per avere giustizia piena nella sentenza che porrà fine a questa brutta e dolorosa pagina.
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