Inserita in Un caffè con... il 05/07/2016
da REDAZIONE REGIONALE
CASO FAZIO, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: ATTO DOVUTO
In merito alle dichiarazioni del Consigliere Girolamo Fazio sull’avvio della procedura per la verifica della eventuale incompatibilità dello stesso con la carica, il Presidente del Consiglio Comunale, Peppe Bianco, prende le difese dell’intero Consiglio accusato di essere oggetto di pressioni da parte di “poteri forti”, e sottolinea il pedissequo rispetto della legge per quanto riguarda il proprio comportamento. “Il Consigliere Fazio dice di avere ravvisato un mio presunto nell’avere avviato le procedure per la verifica della eventuale incompatibilità – dice il Presidente Bianco – ma io a questo proposito intendo sottolineare con forza e piena cognizione di causa di avere solo e semplicemente rispettato il dettato degli articoli 10 e 14 della legge regionale 24 giugno 1986 n. 31 <<… Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali …>>. In particolare il comma 3 dell’articolo 14 recita testualmente: “Quando successivamente all’elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il Consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta”; nel successivo comma 9 del medesimo articolo si precisa: “Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore”. Orbene, con nota protocollo n. 44495 il dott. Vito Damiano, nella qualità di Sindaco ma anche di elettore chiede ufficialmente che venga verificata l’ipotesi di legale decadenza dalla carica del Consigliere Girolamo Fazio per ragione di lite pendente in giudizio con il Comune di Trapani. Il sottoscritto, avviando la pratica per la verifica della eventuale incompatibilità, ha esclusivamente dato seguito al dettato di legge; se così non avesse agito sarebbe incorso nella possibile omissione di atti d’ufficio. Al Consiglio Comunale spetta – come recita la citata legge regionale 31/1986 – prima contestare la eventuale incompatibilità, e deliberare sulla sussistenza o meno della stessa; successivamente l’interessato avrà un lasso di tempo per eventualmente rimuovere le riconosciute cause di incompatibilità. Sarà dunque il Consiglio Comunale, nella sua piena autonomia e senza alcun condizionamento da parte di presunti “poteri forti” – come invece ipotizza il Consigliere Fazio – a stabilire se esistano o meno i presupposti della incompatibilità”.
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