Inserita in Politica il 10/06/2016
da REDAZIONE REGIONALE
PACECO, ORDINANZA URGENTE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI
Diversi obblighi e divieti sono stati fissati con un’ordinanza del sindaco di Paceco, Biagio Martorana, per prevenire il pericolo di incendi nel territorio comunale durante il periodo estivo: 1. non è consentita l’accensione delle stoppaie prima del 30 settembre dell’anno in corso, ed è vietata anche dopo tale data se spirano venti impetuosi; 2. è vietato accendere fuochi all’aperto nei boschi od a distanza minore di 50 metri dai medesimi; 3. nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano ed accendere fuochi a distanza minore di 100 metri dalle sterpaglie; 4. nelle zone danneggiate o distrutte da incendio, sono vietati il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno 5 anni, la caccia, la coltura agraria, la raccolta dei prodotti del sottobosco e gli insediamenti edilizi di qualsiasi tipo; 5. tutti i campi dovranno essere liberati da ogni residuo di eventuali lavorazioni; 6. lungo tutto il confine con le strade pubbliche ed i sentieri di uso pubblico, nonché delle zone condotte a pascolo o a incolto produttivo (ginestreti, canneti, ecc.) dovrà essere costituita una zona di rispetto larga almeno 10 metri, con eliminazione di cespugli, arbusti, foglie, rami o sterpi secchi e palchi basali secchi; 7. i proprietari di stalle o altre costruzioni e impianti agricoli, dovranno lasciare, intorno ai perimetri degli stessi fabbricati, una zona di rispetto, priva di foglie, rami o sterpi secchi o seccume vegetale in genere, larga almeno 10 metri; 8. nel caso di sparo di fuochi d’artificio, è fatto obbligo agli enti e/o comitati organizzatori di prendere tutte le precauzioni per evitare incendi, di costituire preventivamente a loro carico e spese una squadra di pronto intervento e di informare preventivamente il competente Comando Stazione Forestale e Vigili del Fuoco; 9. chiunque, al manifestarsi di pericolo di incendio di qualsiasi natura, è obbligato, servendosi anche della collaborazione delle persone del luogo, a prodigarsi per evitare l’evenienza dell’incendio e la propagazione dello stesso, curando di avvertire il Sindaco oppure la sede più vicina delle Forze dell’ordine, ai seguenti recapiti telefonici: Corpo Forestale dello Stato 1515, Vigili del Fuoco 115, Carabinieri 112, Polizia 113, Polizia Municipale 0923-526258. Il sindaco, inoltre, dispone che l’accensione dei fuochi sia gestita secondo le seguenti direttive: - L’accensione di fuochi è vietata: § in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 metri dalle abitazioni; § lungo le vie pubbliche (strade comunali, provinciali o statali) e le ferrovie, nonché nelle aree incolte in genere ed in ogni caso a distanze inferiori a 100 metri da queste; § lungo i corsi d’acqua; § a distanze inferiori a 100 metri da zone boscate e da siepi campestri. Nell’accensione di fuochi non bisogna creare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali. - Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino allo spegnimento. - Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo. - L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. É consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi. Devono essere comunque adottate tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti. - È vietato a chiunque di bruciare rifiuti, quali ad esempio sacchi di carta, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, ecc., oppure rifiuti prodotti da terzi, compresi in tal caso anche gli scarti agricoli. - È data opportunità di ricorrere all’autosmaltimento mediante combustione all’aperto (esclusivamente fuori da luoghi abitati), unicamente per i seguenti casi: a. potatura di alberi da frutto e da arredo; b. siepi da giardino; c. sfalciatura di prati; d. residui di coltivazioni di piante annuali. È inoltre concesso alle aziende agricole, ai conduttori di fondi agricoli o loro collaboratori o famigliari, nell’ambito della normale conduzione del fondo, di bruciare il materiale risultante dalle potature, con le seguenti limitazioni e modalità di controllo: - nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell’atmosfera; - i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo familiare o collaboratore; - in entrambi i casi sopra previsti, i soggetti interessati dovranno comunicare la volontà di effettuare l’accensione del fuoco all’Ufficio Protezione Civile comunale ed al Comando Stazione Forestale; - l’accensione del fuoco potrà essere effettuata nel giorno stesso della comunicazione ed entro i due giorni successivi. Nel caso in cui pervenissero più richieste di bruciatura nell’ambito della stessa zona, l’Ufficio di Protezione Civile comunale provvederà a differire nel tempo le stesse, secondo l’ordine di presentazione al protocollo comunale. Il primo cittadino, infine, avverte che “la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente". L’intera ordinanza, in allegato, è disponibile anche nel sito www.comune.paceco.tp.it.
Ordinanza sindacale n. 64... (40 Kb)
|