Inserita in Economia il 09/06/2016
da REDAZIONE REGIONALE
LA CORTE DI CASSAZIONE, CON LA SENTENZA N. 11779, DEPOSITATA L’8 GIUGNO 2016 TORNA A PRONUNCIARSI IN MERITO AI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI
Nel caso esaminato una società riceveva alcuni avvisi di accertamento con cui venivano ripresi a tassazione i compensi erogati agli amministratori. Secondo l’Agenzia delle Entrate tali compensi dovevano considerarsi indeducibili in assenza di specifica delibera assemblare. La società impugnava il provvedimento innanzi la CTP che accoglieva il ricorso. La pronuncia veniva confermata anche dalla CTR, adita dall’Ufficio I giudici ritenevano, infatti, che trattandosi nella specie di società di capitali a ristretta base (due soci ed amministratori), l’assemblea in cui veniva approvato il bilancio poteva contenere anche argomenti non inseriti all’ordine del giorno. Pertanto, i compensi agli amministratori potevano essere validamente approvati, anche implicitamente, con l’assemblea di approvazione del bilancio.
L’Amministrazione finanziaria ricorreva in Cassazione, ribadendo essenzialmente la indeducibilità dei compensi erogati agli amministratori della società, in assenza di una delibera assembleare apposita e specifica.
Alla luce del caso di specie e delle conseguenti sentenze, sono indeducibili i compensi degli amministratori che non siano approvati con una specifica delibera assembleare anche per le S.r.l. a ristretta base sociale, non essendo sufficiente una mera deliberazione di approvazione del bilancio.
Quest’ultima, pur se contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori, non è idonea ai predetti fini, salvo il caso in cui l’assemblea convocata solo per approvazione del bilancio non abbia espressamente discusso e approvato anche la proposta di determinazione di tali compensi.
Fonte:ipsoa.it
|
|
|
|
|
|
|