Interrogazione a risposta scritta
Al ministro per gli affari interni
Al ministro di Grazia e Giustizia
Premesso che:
In data 7 Giugno 2016 il tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava l´istanza presentata per conto di Casarini Luca con la quale si avanzava richiesta di affidamento ai servizi socilali come pena sostitutiva a seguito di una condanna per complessivi mesi 3 di reclusione pronunciata dalla Procura della Repubblica di Venezia per occupazione abusiva di immobile;
Il progetto sociale si sarebbe sviluppato presso la “Casa del mirto” a Palermo prevedendo assistenza ai migranti ospitati presso la struttura citata;
Nel rigettare la richiesta avanzata per conto del Casarini Luca il tribunale di sorveglianza si è avvalso di specifica relazione della Questura di Palermo;
In tale relazione si fa esplicito riferimento all´attività politica del Casarini, in particolare nel periodo precedente il proprio trasferimento nella città di Palermo avvenuto nel 2012;
La relazione redatta dalla Questura, esplicitamente, cita il rischio di possibili “collegamenti con la criminalità organizzata e non”;
E´ di tutta evidenza come questa annotazione abbia avuto un ruolo e un peso nella deliberazione del Tribunale di Sorveglianza;
La storia personale e pubblica del Casarini Luca, per altro citata nella relazione di cui sopra, per la natura stessa dell´attività politica svolta appare in netto contrasto con il rischio evidenziato dalla relazione della Questura di Palermo;
I reati e le condanne del Casarini Luca, infatti, sono tutte di carattere politico e frutto della sua militanza nei movimenti pacifisti, ambientalisti e di sinistra sociale. Non si ravvisa, pertanto, il carattere della pericolosità sociale causa ostativa al riconoscimento delle misure alternative al carcere o alla, semplice, concessione degli arresti domiciliari;
Per quanto esposto in narrativa si chiede di sapere
Quali siano gli elementi alla base dell´individuazione, da parte della questura di Palermo, di possibili relazioni tra la criminalità organizzata e l´attività di Casarini Luca;
Se si sia tenuta in adeguata e debita attenzione il significato di tale affermazione nel territorio siciliano e palermitano in particolare;
Se non appaia oltremodo punitivo e, pertanto, contrario al ruolo della pena per come evidenziato nel testo della Costituzione la non concessione delle misure alternative avanzate per conto di Casarini Luca;
Se non si ravveda nella relazione prodotta dalla Questura di Palermo un eccesso nell´ipotizzare relazioni tra lo stesso Casarini e la criminalità organizzata;
In che modo sia stata ravvisata la pericolosità sociale del Casarini Luca causa principale per la mancata concessione delle misure alternative della pena.