Inserita in Cronaca il 03/06/2016
da REDAZIONE REGIONALE
CODICI - BANCHE IMPAZZITE, SEGNALAZIONI IN CENTRALI RISCHI SPESSO ERRATE
Le sedi di CODICI - Centro per i Diritti del Cittadino - in tutta la Sicilia ricevono sempre più spesso richieste di assistenza da parte di consumatori o piccoli imprenditori che si sono trovati ingiustamente segnalati dalle banche presso le centrali rischi pubbliche e private.
Le centrali rischi, come il CAI presso la Banca d´Italia, il CRIF o l´Experian, sono sistemi informativi con il quali le banche hanno informazioni sempre aggiornate sulla situazione dei clienti e quindi sulla possibilità di erogargli o negargli credito.
Queste segnalazioni devono corrispondere a verità e la banca può procedere alla segnalazione solo laddove abbia preventivamente informato il consumatore del ritardo nel pagamento e del fatto che al protrarsi di quel ritardo seguirà la stessa segnalazione.
Le conseguenze dell´ingiusta segnalazione sono gravissime e a volte fatali per piccole imprese che sono costrette dalla situazione attuale a fare ricorso al credito.
L´obbligo di preventiva comunicazione risulta oggi spesso disatteso da parte delle banche, come ci segnalano due recenti testimonianze, che ci provengono dal sig. Silvio e dal sig. Marco.
Il sig. Silvio si è trovato ingiustamente segnalato in CAI, e tale segnalazione è destinata a permanere per 3 anni: in questo lasso di tempo non potrà ottenere nè una surroga presso un altro istituto di credito nè una rinegoziazione del mutuo con la stessa banca. Vista la discesa dei tassi registrata negli ultimi mesi e anni, il sig. Silvio calcola un danno mensile di € 200,00 ed annuale di € 2.400,00 (non potendo ottenere credito da altra banca). Il sig. Marco invece si è trovato ingiustamente segnalato per un assegno risultato non coperto per circa € 20,00: la mancata copertura dell´assegno è stata solo ed esclusivamente conseguenza dell´addebito da parte della banca di € 60,00 di commissioni bancarie (peraltro di dubbia liceità). L´obbligo di comunicazione preventiva sussiste sempre in favore del consumatore e sempre per i debiti inferiori ad € 30.000,00. Il CAI però non è soggetto alla disciplina, c’è differenza tra le banche dati pubbliche e private. Il punto quindi non è se e come l´utente ha autorizzato il trattamento dei dati e preso atto che potrebbe verificarsi la segnalazione, quanto piuttosto l´onere dalla banca/finanziaria di mettere in condizione il consumatore di mettere in regola la propria posizione prima che si verifichi un danno ben più grave,materiale e d’immagine. Cosa fare in caso di segnalazione illegittima? Il primo passo è sicuramente quello di rivolgersi ad un professionista o ad una associazione del consumatori, che valuteranno l´opportunità di seguire la procedura più veloce e meno costosa allo scopo di ottenere la rettifica della segnalazione presso la centrale rischi, nonchè a valutare l´opportunità di domandare il risarcimento del danno patrimoniale e morale subito per effetto della segnalazione. Va infatti risarcito anche il danno morale, conseguente all´ingiusto danno all´immagine del consumatore. Per ogni informazione e richiesta di consulenza rivolgersi a www.codicisicilia.com o scrivere a segreteria.sicilia@codici.org o al 320.2281052 -- Ufficio Stampa CODICI Sicilia Via Resuttana 352/B - Palermo
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