Inserita in Politica il 02/06/2016
da REDAZIONE REGIONALE
PACECO, ORDINANZA URGENTE PER IL TAGLIO DI RAMI E ALBERI IN PROSSIMITÀ DEI BINARI FERROVIARI
Con un’ordinanza del sindaco di Paceco, Biagio Martorana, viene disposto “il taglio dei rami e degli alberi che, in caso di caduta, possano interferire con l’infrastruttura ferroviaria creando un possibile pericolo per la pubblica incolumità e l’interruzione del pubblico esercizio ferroviario”. L’ordine è rivolto “a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o fondi rustici, aree di pertinenze a fabbricati e di altra destinazione d’uso, confinanti con i tracciati della ferrovia situati nel territorio del Comune di Paceco, nell’ambito delle proprie fasce di rispetto”. Gli stessi, inoltre, dovranno “mantenere costantemente, nel tempo, le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria”. È stata la Direzione compartimentale di Palermo di RFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato, a richiedere espressamente al Comune di Paceco “l’emissione di una ordinanza contingibile ed urgente, atta ad obbligare i privati confinanti con la sede ferroviaria al taglio di rami ed alberi che possano creare pericolo per pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario”. La richiesta è stata accolta “in considerazione dei motivi esposti – scrive il sindaco, Biagio Martorana – e dei gravi effetti che potrebbero essere determinati dalla caduta di vegetazione presente su aree adiacenti le linee ferroviarie”. Il primo cittadino, inoltre, avverte che “nei casi di mancata osservanza di quanto disposto, è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie”. L’ordinanza ( a seguire ) è disponibile anche nel sito www.comune.paceco.tp.it.
Ordinanza N° 63 Del 10/05/2016 Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente per il taglio rami sporgenti ed alberi interferenti con la sede ferroviaria.- IL SINDACO Premesso che il territorio comunale di Paceco è attraversato dalla strada ferrata facente parte fRFI Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato, è che lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia; Vista la richiesta di emissione di Ordinanza contingibile ed urgente pervenuta al Comune di Paceco, da parte fRFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Direzione Compartimentale di Palermo, atta ad obbligare i privati confinanti con la sede ferroviaria al taglio dei rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura ferroviaria, creando possibile pericolo per pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario; Considerata la motivazione per cui viene richiesta da parte fRFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato l’emissione della presente ordinanza e in particolare , in considerazione dei grafi effetti che la caduta di vegetazione presente su aree non fRFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato, adiacenti le linee ferroviarie possano avere sul servizio ferroviario; Visti gli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell´esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto" che recitano: Art. 52: Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale 2/4 misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un ´altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell´altezza massima raggiungibile aumentata di due metri. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentali delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente Ufficio della M.C. T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell´art. 36.; Art. 55: I terreni adiacenti le linee ferroviarie non possono essere destinali a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell´arl. 36; Tenuto Conto che:l’’art. 49 del D.P.R. 753/1980 prevede che la distanza minima delle costruzioni dalle ferrovie debba essere di almeno 30 metri. La finalità del vincolo è quella di impedire la realizzazione di costruzioni che pregiudichino la sicurezza e la regolarità dell’esercizio delle ferrovie. Solo particolari circostanze locali possono giustificare riduzioni di tale distanza. Tenuto conto che l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; Atteso che ai sensi della Legge 7 giugno 2000, n. 150 gli Enti Locali devono promuovere l’informazione alla popolazione in tema di attenzione sul problema di protezione e salvaguardia degli ambienti naturali e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l’applicazione; Tenuto Conto che data la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, 3/4 mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale; Visti: - le disposizioni regionali e statali e vigenti in materia; - l’art. 650 del codice Penale; - gli articoli 49-52-55 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753; O R D I N A A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o fondi rustici, aree di pertinenze a fabbricati e di altra destinazione d´uso, confinanti con i tracciati della ferrovia situati nel territorio del Comune di Paceco, nell´ambito delle proprie fasce di rispetto di provvedere a tagliare i rami e gli alberi che possano in caso di caduta, interferire con l´infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario, adeguandosi alle disposizioni di cui agli artt. 52 e 55 del DPR n. 753/80; Di mantenere costantemente, nel tempo, le distanze di sicurezza, dalla sede ferroviaria, delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del DPR n. 753/80; AVVERTE Che in caso di mancata osservanza delle prescrizione contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dagli artt. 38 e 63 del DPR n. 753/80; Che la presente ordinanza è immediatamente eseguibile e resta valida finché la ferrovia sarà in esercizio sul territorio del Comune di Paceco o muteranno i vigenti riferimento normativi; Che è obbligatorio a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento; Che della presente ordinanza venga data conoscenza alla cittadinanza mediante pubblici avvisi; DISPONE Che la medesima ordinanza venga pubblicata: 1) all´Albo Pretorio Comunale; 2) Sul sito Web del Comune di Paceco; 3) Per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, perla più ampia diffusione possibile; 4/4 Che la medesima ordinanza venga inviata, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, a: 1) Comando Polizia Municipale di Paceco 2) Ai Responsabili dei Settore IV-V del Comune; 3) Al Presidente del Consiglio; 4) Comando Stazione Carabinieri di Paceco; 5) Alla fRFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato, Direzione Compartimentale Infrastruttura, Piazzetta Cairoli n. 5, 90123 Palermo; 6) Ufficio Territoriale del Governo di Trapani; 7) Questura di Trapani; 8) Comando Polizia Ferroviaria Trapani; INFORMA Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso; Che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario pubblico presso l’ufficio del IV Settore siti in Paceco Via Placido Fardella n. 45; INFORMA, INOLTRE Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; Data 10/05/2016. Il Sindaco (Dott. Biagio Martorana )
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