Inserita in Politica il 13/05/2016
da REDAZIONE REGIONALE
INPS - REQUISITI DI ACCESSO ALL’INDENNITÀ DIS-COLL LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016
L’INPS ha emanato, in data 5 maggio 2016, la circolare esplicativa n. 74 in attuazione dell’art. 1, comma 310 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016) che ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. La legge ha introdotto una novità, di maggior favore per i lavoratori in argomento, riguardo ai requisiti di accesso alla indennità DIS-COLL che, per le cessazioni intervenute nell’anno 2016, sono esclusivamente lo stato di disoccupazione e la presenza di almeno tre mensilità di contribuzione accreditata in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la data di cessazione dal rapporto di collaborazione fino alla data del predetto evento. Non è più richiesto che l’assicurato faccia valere, nell’anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto di collaborazione, un mese di contribuzione versata o, in alternativa, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione. In analogia con l’indennità di disoccupazione NASpI la norma ha confermato che, anche per la prestazione riservata ai collaboratori coordinati e continuativi, i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazione DIS-COLL già fruita non possono essere nuovamente presi in considerazione ai fini della determinazione della durata di una nuova analoga prestazione. Alla prestazione DIS-COLL prevista per gli eventi di disoccupazione che si verificano nell’anno 2016 si applica la medesima disciplina della indennità DIS-COLL relativa agli eventi di disoccupazione intervenuti nell’anno 2015, fatta salva la novità introdotta in merito ai requisiti di accesso alla prestazione. Per gli eventi di cessazione intercorsi tra il 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della circolare 74/2016 il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di collaborazione decorre dalla data di pubblicazione della circolare medesima. Infine, la richiamata disposizione contenuta nella Legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208 del 2015) ha previsto che l’indennità DIS-COLL sia riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificano nell’anno 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l´anno 2016 e che il beneficio sia riconosciuto dall’INPS in base all´ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse l´INPS non prende in considerazione ulteriori domande, provvedendo a darne immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.
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