Inserita in Politica il 22/04/2016
da REDAZIONE REGIONALE
CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI ORDINANZA N.20/2016
Il Capo del Circondario Marittimo di Trapani: VISTA la nota prot. n°26212 del 21 aprile 2016 con la quale la Regione Siciliana - Assessorato Territorio ed Ambiente – Servizio 5 – U.O. 5.10 – Ufficio del Demanio Marittimo Trapani ha trasmesso l’autorizzazione n°37/2016 rilasciata in data 21 aprile 2016 alla A.S.D. Zona Cambio Triathlon & Fitness ad occupare mq. 500 di specchio acqueo per lo svolgimento della frazione di nuoto della manifestazione sportiva denominata “TRAPANIMAN San Vito lo Capo” da disputarsi il giorno 24 aprile 2016, da tenersi in uno specchio acqueo demaniale marittimo antistante la spiaggia di San Vito lo Capo; VISTO il parere favorevole contenuto nella nota prot. n°24653 in data 14 aprile 2016 della Delegazione di Spiaggia di San Vito lo Capo; CONSIDERATA la necessità di disciplinare l’uso del bene pubblico nonché dettare norme per assicurare il regolare svolgimento della gara e per prevenire incidenti a persone e/o cose; VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima); R E N D E N O T O che il giorno 24 aprile 2016, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, nello specchio acqueo antistante la spiaggia di San Vito lo Capo, meglio indicato nello stralcio planimetrico allegato alla presente, sarà effettuata a cura della “A.S.D. Zona Cambio Triathlon & Fitness” una gara di Triathlon denominata “TRAPANIMAN San Vito lo Capo” in un circuito con vertici delimitati da boe rosse posizionate nei punti individuati dalle seguenti coordinate geografiche: A. Lat. 38° 10’ 43,52” N – Long. 012° 44’ 13,89” E B. Lat. 38° 10’ 42,73” N – Long. 012° 44’ 15,92” E C. Lat. 38° 10’ 35,84” N – Long. 012° 44’ 11,43” E In relazione a quanto sopra, O R D I N A Art. 1 (Interdizione del campo di gara) 1. Il giorno 24 aprile 2016, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, nella zona di mare di cui sopra, nonché entro i 100 metri esterni al perimetro triangolare sopra segnato, è vietata la balneazione, la navigazione, la sosta e la pesca comunque esercitata e qualsiasi altra attività, da parte di qualsiasi mezzo e/o persona che non sia partecipante alla manifestazione ovvero in assistenza alla stessa. Art. 2 (Deroghe) Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, quelle in genere adibite a pubblico servizio di emergenza o soccorso e quelle in assistenza alla manifestazione sportiva. Art. 3 (Prescrizioni per l’organizzatore) 1. L’organizzatore deve provvedere alla sistemazione (non prima di 2 ore dell’inizio della evento) di boe segnaletiche, che dovranno essere prontamente rimosse al termine della manifestazione. 2. L’organizzatore dovrà informare immediatamente la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Trapani del verificarsi di una situazione di emergenza. 3. L’organizzatore dovrà accertare che le condizioni meteo marine previste siano tali da consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza e dovrà eventualmente disporre il rinvio della manifestazione. 4. L’ organizzatore dovrà assicurare sull’intero campo di gara ed in corrispondenza del punto di partenza/arrivo situato nei pressi del locale porticciolo, un servizio di assistenza, vigilanza e soccorso a mezzo di unità appoggio munite di apparato VHF, ovvero di altro sistema di comunicazione in grado di assicurare, in ogni caso, l’immediato contatto con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Trapani. 5. L’organizzatore dovrà sospendere immediatamente la manifestazione, anche su semplice richiesta verbale dell’Autorità Marittima, qualora imprescindibili e motivate esigenze di polizia e sicurezza in genere lo dovessero imporre. 6. L’organizzatore dovrà accertare che le condizioni meteo marine previste siano tali da consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza e dovrà eventualmente disporre il rinvio della manifestazione o il rientro immediato in porto o luoghi di rifugio. 7. L’organizzatore dovrà munirsi di tutti i provvedimenti autorizzativi per lo svolgimento della manifestazione non rientranti nelle competenze di questa Capitaneria di Porto, per gli aspetti non efferenti alla sicurezza della navigazione marittima. Art. 4 (Disposizioni finali e sanzioni) 1. E’ facoltà dell’Autorità Marittima, per ragioni di sicurezza della navigazione, del traffico marittimo, nonché di salvaguardia della vita umana in mare, o per altre esigenze di pubblico interesse, ordinare la sospensione dell’attività. 2. I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi della vigente normativa in ragione della fattispecie. 3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, di cui si dispone l’affissione all’albo del Comando in epigrafe. Trapani, lì 22 Aprile 2016 IL COMANDANTE C.V. (CP) Giuseppe GUCCIONE Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n
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