Inserita in Politica il 01/04/2016
da REDAZIONE REGIONALE
MAZARA DEL VALLO - CONDANNATO CHI DIFFAMO´ IL SINDACO CRISTALDI SU FACEBOOK
La sentenza è la 263 del 17 Febbraio 2016 ed è stata emessa dal Tribunale di Marsala, in composizione Monocratica. L´Imputato è stato condannato, alla pena patteggiata di un mese di reclusione (con sospensione della pena), per le offese al Sindaco della Città, on Nicola Cristaldi, attraverso il social network Facebook. I fatti risalgono al periodo compreso tra l´11 novembre 2013 e il 24 dicembre 2013
nota dell´Avv. Alessio Muscolino in merito alla sentenza di condanna di un cittadino per avere offeso il Sindaco attraverso il social network Facebook.
"Esprimo la mia soddisfazione per la sentenza in commento che ha applicato la giusta pena detentiva per le gravi offese profferite dal sig. .... , per il tramite del noto social network Facebook, ai danni del Primo Cittadino mazarese. E´ evidente che la richiesta di patteggiamento formulata dall´imputato è stata il frutto di una strategia difensiva con cui ha ottenuto uno sconto di pena che sarebbe risultata maggiore qualora si fosse scelto il rito ordinario, e ciò alla luce dell´ ”inconfutabilità “, rilevata allo stato degli atti, del comportamento illecito del ......, come espressamente dichiarato nel corpo motivazionale della sentenza in epigrafe. Al di là di questioni puramente tecniche, va sottolineato come il caso in parola non è isolato, ma si aggiunge ad altri gravi fatti di diffamazione on line perpetrati ai danni della persona del sindaco di Mazara, per i quali sono state già sporte le dovute querele e sono in corso le indagini per l´individuazione dei responsabili. Tale intollerabile situazione evidenzia l´assoluta irresponsabilità e delinquenzialità , di quanti percepiscono i social network, e facebook in particolare, come una zona franca nella quale offendere, liberamente e impunemente, l´onore e la reputazione di terzi. Le cose stanno proprio al contrario. L´utilizzo di internet costituisce infatti un mezzo nuovo, più potente ed invasivo, per la commissione di vecchi reati. In particolare facebook costituisce un potentissimo mezzo di diffusione delle notizie in esso riportate che rendono impossibile alla persona offesa il loro controllo e la loro limitazione, anche grazie a meccanismi cosìddetti “virali” , che permettono di copiare (taggare) da un profilo utente i dati (ad esempio un messaggio, una foto, un video diffamatori) e incollarli in un altro profilo esautorando di fatto l’interessato dal diritto di esercitarvi il legittimo controllo. Non è un caso che, di recente, la stessa Corte di Cassazione (sez. penale 24431/2015) ha qualificato la diffamazione a mezzo facebook come diffamazione a mezzo stampa, assoggettandola agli aumenti di pena previsti per la forma aggravata di tale reato. Sotto tale profilo mi pare assolutamente opinabile il comportamento di talune procure che, come è già avvenuto in qualche caso, di fronte alla necessità di procedere ad una rogatoria internazionale per acquisire dalla sede statunitense di Facebook le informazioni utili ad individuare i responsabili dei fatti, richiedano l´archiviazione al G.I.P. per impossibilità di individuare gli stessi, abdicando di fatto alla irrinunciabilità ed indefettibilità della propria funzione. Ritornando alla sentenza in commento è evidente che la stessa ha lasciato del tutto impregiudicati i profili risarcitori connessi alla grave lesione dei diritti all´immagine e alla reputazione subita dal mio assistito, per il ristoro dei quali si agirà in separata sede civile." Avv. Alessio Muscolino
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