Inserita in Politica il 26/10/2015
da REDAZIONE REGIONALE
ERICE - DISEGNO DI LEGGE PER L’ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE
Apprezzando la bontà dell’iniziativa che vede l’istituzione delle zone franche montane quale strumento per assicurare condizioni di permanenza delle popolazione residenti nei territori montani e per il superamento degli squilibri economico-sociali con le altre aree della regione occorre, a nostro parere e forti dell’esperienza della zfu, portare alcune correzioni al fine di rendere la misura più efficace nell’individuare le aree montane con maggiori criticità. Emendamenti da proporre ART. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni o porzioni di aree comunali densamente edificate e costituenti nuclei storicizzati, nonché ai parchi e riserve naturali regionali; ART. 3 Territori 1. Ai fini della presente legge si considerano montani i territori dei comuni o porzioni di aree comunali densamente edificate e costituenti nuclei storicizzati la cui altitudine media non è inferiore a 600 metri sopra il livello del mare e dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell’andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi 50 anni. 2. L’individuazione dei territori montani avverrà con avviso pubblico al fine di individuare attraverso parametri oggettivi ( tasso di spopolamento – indice di vecchiaia della popolazione- etc.. ) le aree montane che presentano i maggiori indici di disagio ed è poi operata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Liberi consorzi, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. 3. Le politiche territoriali di sviluppo mirano in particolare a: d) favorire l’occupazione giovanile anche con con la creazione di corsi di formazione artigianale legati alle tradizioni locali individuando quelle specificità oggi assenti nel mondo lavorativo ma di origine storica locale; e) salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico, le identità storiche, culturali e sociali della tradizione locale; g) favorire le attività economiche sfruttando tutte le risorse disponibili, incentivando la produzione e l’impiego dei prodotti agricoli e forestali locali, il turismo montano, l’artigianato e il commercio della tradizione locale;
ART. 5 Piano di sviluppo dei territori montani 1. Ai fini dello sviluppo delle attività economiche e del miglioramento dei servizi, i Liberi consorzi territorialmente competenti , congiuntamente alle Amministrazioni dei Comuni dove ricadono i territori individuati ai sensi dell’art. 3, adottano i piani di sviluppo specifici per i singoli territori. ART. 7 Incentivi per l’insediamento nelle zone montane 1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, i Liberi consorzi territorialmente competenti possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora attuale da comuni non montani, o da altra dimora in Italia o all’estero, a comuni montani aventi le caratteristiche indicate al comma 3 e nel contempo i Comuni al fine di contenere da un lato lo spopolamento e dall’altro di incentivare il ripopolamento possono autonomamente stabilire misure di detassazione di imposte locali , sempre nei limiti dell’equilibrio dei propri bilanci; 2. Gli stessi benefici sono concessi a coloro che trasferiscono la propria attività economica da comune montano a comune montano, o da altra sede in Italia o all’estero, a comune montano come definito dall’art. 3 comma 1 con un valore premiale legato a nuove assunzioni; 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai comuni montani o porzioni di aree comunali densamente edificate e costituenti nuclei storicizzati, nonché ai parchi e riserve naturali regionali con popolazione non superiore a 5.000 abitanti individuati col decreto di cui all’art.3 comma 2.
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