Inserita in Politica il 15/09/2015
da REDAZIONE REGIONALE
TRAPANI - AGEVOLAZIONI TARI
Giusto art.22D p.2 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 09/09/2014 (pubblicato sul sito internet del Comune di Trapani www.comune.trapani.it- voce Regolamenti), i cittadini contribuenti che fanno parte di un nucleo familiare che non possiede o detiene, a qualunque titolo, altri immobili diversi dall’abitazione principale e sua pertinenza potranno usufruire di agevolazioni della TARI fino all’esenzione o riduzione dal pagamento, presentando autocertificazione agli Uffici dei Servizi Sociali siti nella via Fra Michele Burgio, entro il 10/10/2015. La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente su modello unico di autocertificazione che potrà ritirarsi presso i medesimi Uffici ovvero presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede a Palazzo Cavarretta o ancora scaricarsi dal sito internet del Comune di Trapani www.comune.trapani.it- voce modulistica.
I REQUISITI PER POTER FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI (ESENZIONE / RIDUZIONE) SONO QUELLI PREVISTI DAL CITATO REGOLAMENTO, ART.22/D CHE SI RIPORTA INTEGRALMENTE:
1. I contribuenti, che fanno parte di un nucleo familiare che non possiede o detiene a qualunque titolo altri immobili diversi dall´abitazione proncipale e sua pertinenza, possono usufruire di agevolazioni della TARI fino alla concorrenza dell´importo dovuto se: * sono residenti nel Comune di Trapani da almeno 12 (dodici) mesi: * hanno un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 6.600,00. 2. L´agevolazione è concessa, su istanza in autocertificazione del soggetto passivo del tributo, completa dei dati ISEE del richiedente riferiti all´anno precedente, da far pervenire all´ufficio Servizi Sociali del Comune di Trapani dal 1° agosto al 10 ottobre di ogni anno. 3. Per l´anno 2014 le istanze dovranno essere presentate entro i termini che saranno definiti con delibera di Giunta Muincipale. 4. Per il solo anno 2015 le istanze presentate per il 2014 produrranno effetti anche per il 2015. 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono coperte attraverso apposite autorizzazioni di spese attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità locale e quindi da risorse diverse dai proventi del tributo. Nei limiti dello stanziamento, che sarà determinato nella delibera di approvazione del PEG, potranno eseere concesse le seguenti agevolazioni: a) Esenzioni della Tari I contribuenti che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale € 4.000,00 potranno beneficiare dell´esenzione dal tributo. Qualora però l´ammontare delle esenzioni derivanti dalle istanze accolte relativi ai predetti contribuenti superi lo stanziamento di spesa a ciò destinato, l´esenzione è trasformata in riduzione da ripartirsi tra tutti i beneficiari in proporzione al tributo da ciascuno dovuto. b) Riduzione della Tari I contribuenti che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore ad € 4.000,00 e fino ad € 6.600,00 potranno beneficiare della riduzione della Tari da ripartirsi in misura proporzionale al tributo dovuto tra tutti i predetti beneficiari e fino alla esenzione, nei limiti delle somme stanziate e non utilizzate per l´agevolazione di cui alla letteraa). 6. Nel caso di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione le agevolazioni per le istanze accolte saranno parametrate allo stanziamento e alle tariffe dell´anno precedente, salvo conguaglio entro il termine di pagamento dell´ultima rata del tributo.
IL RESPONSABILE DI P.O IL DIRIGENTE IV SETTORE f.to Dr.ssa RITA SCARINGI f.to Dr.FRANCESCO GUARANO
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