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Inserita in Politica il 20/08/2015 da REDAZIONE REGIONALE

VALDERICE - ORDINANZA ACQUA

VALDERICE
Provvedimenti di carattere contingibile e urgente a tutela dell’incolumità pubblica e
della salute in termini di inibizione al consumo di acqua non potabile in talune zone del
territorio del Comune.
Il Sindaco
Premesso:
- che con nota Prot. 2700 del 19.08.2015 il Servizio Sanitario Nazionale Regione Sicilia
Dipartimento di Prevenzione Laboratorio di Sanità Pubblica ha rilevato che dall’esito delle analisi
su campioni d’acqua emerge che gli stessi non rientrano nei limiti previsti dal D.L. n. 31/2001;
- che dette circostanze sono state ulteriormente confermate con l’ulteriore nota acclarata al
protocollo generale del Comune al n. 23671 del 19 agosto 2015;
-che in altri termini il suddetto esito evidenzia che l’acqua analizzata si rivela non potabile e,
pertanto, il consumo della stessa si rivela nociva per la salute umana;
-che in particolare i campioni analizzati riguardano le zone servite dal serbatoio di c.da Cappottelli
(intero ambito del territorio di Bonagia, da c.da Emiliana in Erice al confine con il territorio di
Custonaci, compresa l´ambito della frazione di Sant´Andrea);
Tenuto conto:
- che l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre
funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge
e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale
rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l´adozione dei provvedimenti d´urgenza, ivi
compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle
Regioni in ragione della dimensione dell´emergenza e dell´eventuale interessamento di più ambiti
territoriali regionali;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale
Autorità Sanitaria Locale;
- che il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere
del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del TUEL, che nel
caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell’imputazione della
competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell’ordinanza in questione, nella natura
del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale
parametro, andrà distinta l’ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire
una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va
imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l’ipotesi in questione nella casistica delle
“emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art.
50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che
ben potranno essere imputate alla competenza dell’apparato burocratico-amministrativo;
-che l’art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le
funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano
espressamente riservate allo Stato ed alle Regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni
di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme
restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;
Considerato, pertanto:
- che per assicurare piena tutela della salute della collettività amministrata è necessario dettare
specifiche misure ;
- che, in particolare, il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire situazioni di
pericolosità per la salute della collettività locale;
- Visto l’art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le
competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della
salute pubblica;
Considerato:
- pertanto che, in conseguenza del descritto quadro circostanziale, si è determinata una situazione di
grave pericolo per la popolazione ivi residente ;
Considerato, pertanto:
- che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al
fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e
tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la salute pubblica che in ragione della situazione di
emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le
condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione;
tenuto conto:
- che, per la particolare urgenza di procedere, non è necessaria la formale comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo;
- Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile e Autorità Sanitaria Locale;
ordina
- è assolutamente vietato, per le ragioni espresse in narrativa, sino a quando non perverranno i risultati delle analisi di revisione, il consumo umano di acqua nelle seguenti zone servite dal serbatoio di c.da Cappottelli: intero ambito del territorio di Bonagia, da c.da Emiliana in Erice al confine con il territorio di Custonaci, compreso l´ambito della frazione di Sant´Andrea;
stabilisce/dispone
– che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione fatto salvo il potere dell’organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonchè fatta salva l’insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;
demanda
-Al responsabile del procedimento di dare ampia diffusione del presente provvedimento e pubblicizzazione con gli adeguati mezzi
informa
- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Geom. Andrea Vinci, Responsabile del IX Settore Idrico e Protezione Civile;
informa, inoltre, e dispone
– che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
c)sia comunicata al Servizio IX, al Corpo di Polizia Municipale / Locale;
d) sia trasmessa all’Asp di Trapani, al Prefetto di Trapani, alla Stazione dei Carabinieri di Valderice.
Il Sindaco
F.to Girolamo Spezia

 

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