Inserita in Politica il 20/08/2015
da REDAZIONE REGIONALE
VALDERICE - ORDINANZA ACQUA
Provvedimenti di carattere contingibile e urgente a tutela dell’incolumità pubblica e della salute in termini di inibizione al consumo di acqua non potabile in talune zone del territorio del Comune. Il Sindaco Premesso: - che con nota Prot. 2700 del 19.08.2015 il Servizio Sanitario Nazionale Regione Sicilia Dipartimento di Prevenzione Laboratorio di Sanità Pubblica ha rilevato che dall’esito delle analisi su campioni d’acqua emerge che gli stessi non rientrano nei limiti previsti dal D.L. n. 31/2001; - che dette circostanze sono state ulteriormente confermate con l’ulteriore nota acclarata al protocollo generale del Comune al n. 23671 del 19 agosto 2015; -che in altri termini il suddetto esito evidenzia che l’acqua analizzata si rivela non potabile e, pertanto, il consumo della stessa si rivela nociva per la salute umana; -che in particolare i campioni analizzati riguardano le zone servite dal serbatoio di c.da Cappottelli (intero ambito del territorio di Bonagia, da c.da Emiliana in Erice al confine con il territorio di Custonaci, compresa l´ambito della frazione di Sant´Andrea); Tenuto conto: - che l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l´adozione dei provvedimenti d´urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell´emergenza e dell´eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali; - che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale; - che il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell’imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell’ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l’ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l’ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell’apparato burocratico-amministrativo; -che l’art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle Regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale; Considerato, pertanto: - che per assicurare piena tutela della salute della collettività amministrata è necessario dettare specifiche misure ; - che, in particolare, il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire situazioni di pericolosità per la salute della collettività locale; - Visto l’art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica; Considerato: - pertanto che, in conseguenza del descritto quadro circostanziale, si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente ; Considerato, pertanto: - che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica; - che, in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la salute pubblica che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria; - che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione; tenuto conto: - che, per la particolare urgenza di procedere, non è necessaria la formale comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo; - Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile e Autorità Sanitaria Locale; ordina - è assolutamente vietato, per le ragioni espresse in narrativa, sino a quando non perverranno i risultati delle analisi di revisione, il consumo umano di acqua nelle seguenti zone servite dal serbatoio di c.da Cappottelli: intero ambito del territorio di Bonagia, da c.da Emiliana in Erice al confine con il territorio di Custonaci, compreso l´ambito della frazione di Sant´Andrea; stabilisce/dispone – che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione fatto salvo il potere dell’organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonchè fatta salva l’insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere; demanda -Al responsabile del procedimento di dare ampia diffusione del presente provvedimento e pubblicizzazione con gli adeguati mezzi informa - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Geom. Andrea Vinci, Responsabile del IX Settore Idrico e Protezione Civile; informa, inoltre, e dispone – che la presente ordinanza: a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune; b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile; c)sia comunicata al Servizio IX, al Corpo di Polizia Municipale / Locale; d) sia trasmessa all’Asp di Trapani, al Prefetto di Trapani, alla Stazione dei Carabinieri di Valderice. Il Sindaco F.to Girolamo Spezia
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