Inserita in Politica il 23/07/2015
da REDAZIONE REGIONALE
ERICE TASI - PROPOSTA DI RIDUZIONE
Riduzioni sul tributo TASI per le utenze prive di pubblica illuminazione e/o strade con pavimentazione finita, tutti ricadenti nel demanio comunale.
La tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014, riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, i cosiddetti servizi “indivisibili” cioè tutti quei servizi che di fatto possono essere usufruiti da tutti i cittadini nell’intero territorio comunale, quali l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la pubblica sicurezza e vigilanza, protezione civile, manutenzione rete idrica (ndr. a causa inadempienze EAS), altri servizi generali, ecc.. Così come disciplinato dal vigente regolamento comunale, si evidenzia che nel nostro territorio la TASI va pagata da tutti i contribuenti proprietari di immobili destinati ad abitazione principale con le loro relative pertinenze. Sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali ex art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Poiché alcune zone del territorio e in particolare su pubbliche vie di proprietà comunale ed a servizio di insediamenti urbani, non risultano presenti sovrastrutture stradali ed impianti di pubblica illuminazione, si è ritenuto proporre un’imposizione più equa per quei soggetti passivi che non possono beneficiare nella stessa misura di altri contribuenti dei predetti servizi indivisibili, mediante l’adozione di una riduzione del tributo nella misura pari al 20% sull’imposta TASI dovuta.
Tale riduzione è rivolta a quelle utenze ubicate in prossimità di pubbliche vie di proprietà comunale che non risultano asserviti da impianti di pubblica illuminazione e/o strade prive di sovrastruttura stradale finita (es. pavimentazione in conglomerato bituminoso).
Tanto si è ritenuto opportuno a causa dei minori trasferimenti ricevuti dal governo regionale e nazionale, unitamente ai vincoli dettati dal Patto di Stabilità, che non consentono nel breve termine di trovare una possibile soluzione per completare le sopracitate opere di urbanizzazione …. infatti gli stessi cittadini privati da tali servizi si ritengono fortemente penalizzati dall’attuale imposizione.
A seguire la proposta depositata ed intesa a modificare l’art.7 del vigente Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 09/09/2014. Erice, lì 23 Luglio 2015 F.to I Consiglieri Comunali Giuseppe MARTINES (Erice che Vogliamo) Antonio Giuseppe AGLIASTRO (Cittadini per Erice)
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Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale della Città di Erice Al Sig. Segretario Generale Al Sig. Sindaco della Città di Erice
Oggetto: Proposta di modifica dell’art. 7 del Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 09/09/2014. Premesso che la tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014, riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale. Considerato che • su alcune zone del territorio e in particolare su pubbliche vie di proprietà comunale ed a servizio di insediamenti urbani, non risultano presenti sovrastrutture stradali ed impianti di pubblica illuminazione; • i minori trasferimenti ricevuti dal governo regionale e nazionale, unitamente ai vincoli dettati dal Patto di Stabilità, non consentono nel breve termine di trovare una possibile soluzione per completare le sopracitate opere di urbanizzazione; Si ritiene necessario adottare un’imposizione più equa per quei soggetti passivi che non possono beneficiare nella stessa misura di altri contribuenti dei predetti servizi indivisibili, nonostante allo stato attuale ricevano la stessa imposizione tributaria. Per quanto considerato e ritenuto, i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi dell’art.25 del Regolamento del Consiglio Comunale che recita: • “1. I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all’ordine del giorno del Consiglio”. • “2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilite dalla legge e dallo Statuto”,
P R O P O N G O N O di modificare l’art.7 del vigente Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 09/09/2014, aggiungendo al citato articolo il seguente comma 4, come di seguito specificato : “4. Possono beneficiare di una riduzione del tributo gli immobili che si trovano nelle seguenti condizioni: a) Immobili con accesso principale all’edificio ricadente su strada o parte di strada del demanio comunale, priva di pavimentazione stradale (tipo pavimentazione in conglomerato bituminoso), presenti all’interno delle zone territoriali omogenee tipo “A” - “B” - “C”, possono beneficiare a richiesta degli interessati di uno sconto pari al 20% sull’imposta dovuta. Tale riduzione non è applicabile su strade che presentano inefficienze sul manto stradale.
b) Immobili con accesso principale all’edificio ricadente su strada o parte di strada del demanio comunale, priva di pubblica illuminazione, presenti all’interno delle zone territoriali omogenee tipo “A” - “B” - “C”, possono beneficiare a richiesta degli interessati di uno sconto pari al 20% sull’imposta dovuta. Tale riduzione non è applicabile in presenza di corpi illuminanti guasti.
c) le riduzioni relative ai punti a) e b), possono essere cumulate se sussistono i rispettivi presupposti da applicarsi agli immobili il cui ingresso principale ricade nella pubblica via; d) Per accesso principale dell’edificio si intende esclusivamente quello dichiarato ai fini della residenza anagrafica; e) Per ottenere la riduzione il soggetto passivo deve presentare apposita istanza, su apposita modulistica predisposta dall’Ente, da inoltrare all’Ufficio Tributi del Comune, entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno. Esclusivamente per l’anno 2015, le istanze possono essere depositate entro e non oltre il 10 Novembre”. Per quanto sopra, nel restare in attesa delle azioni di V/S competenza, si porgono distinti saluti. Erice, lì 23 Luglio 2015 F.to I Consiglieri Comunali Giuseppe MARTINES (Erice che Vogliamo) Antonio Giuseppe AGLIASTRO (Cittadini per Erice)
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