Inserita in Politica il 01/07/2015
da REDAZIONE REGIONALE
SICILIA: BARBAGALLO, CON LEGGE CENTRI STORICI PROCEDURE SNELLE E CERTE
“Le procedure per effettuare lavori di recupero, manutenzione e ristrutturazione nei centri storici saranno più chiare, certe e veloci: la legge votata dall’Ars darà un impulso al recupero del nostro patrimonio edilizio e urbano, e al tempo stesso darà sostegno al settore edile, uno dei più colpiti dalla crisi. Il tutto nel pieno rispetto delle norme di tutela ambientale”. Lo dice Anthony Barbagallo, parlamentare regionale del PD, membro della commissione Territorio e Ambiente, promotore del disegno di legge “norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici”. Oggi l’Ars ha approvato tutti gli articoli del testo, manca solo il voto finale che sarà dato martedì prossimo. La legge ha come obiettivo (indicato all’articolo 1) la valorizzazione e la rivitalizzazione economica e sociale dei centri storici della Sicilia, attraverso norme in grado di semplificare le procedure per gli interventi: per diverse tipologie di interventi, infatti, basterà una “comunicazione di invio attività” accompagnata da una relazione o da un progetto. “Ho lavorato a lungo a questa legge – aggiunge Barbagallo – che agevolerà il recupero dei centri storici, la riqualificazione urbanistica di aree degradate, il recupero del nostro patrimonio architettonico. Tutto questo permetterà una migliore fruizione turistica e dei nostri centri urbani e dei beni culturali. Ma al tempo spesso, con procedure snelle e rapide, semplificheremo la vita ai cittadini che intendono intervenire sui loro immobili”. All’articolo 2 della legge vengono definite le diverse tipologie edilizie presenti nei centri storici (edilizia di base non qualificata; edilizia di base parzialmente qualificata; edilizia di base qualificata; edilizia di base qualificata speciale; edilizia monumentale residenziale; edilizia residenziale moderna non qualificata; edilizia specialistica moderna non qualificata). All’articolo 3 si definiscono i creiteri per lo ‘studio di dettaglio’, necessario a classificare gli immobili nelle diverse tipologie edilizie. Si specificano inoltre i casi in cui, per gli interventi, è richiesto il parere della Sovrintendenza o del Genio Civile. All’articolo 4 si indicano le procedure per i diversi tipi di intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione, accorpamento, etc) in base alla tipologia edilizia: si tratta di procedure semplificate e con tempi certi, che vanno dalla comunicazione di inizio attività alla concessione edilizia. L´articolo 5 indica, infine, le norme di carattere generale della legge.
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