Inserita in Politica il 23/03/2015
da REDAZIONE REGIONALE
CONSIGLIO COMUNALE DI TRAPANI ORDINE DEL GIORNO
I sottoscritti Consiglieri Comunali Premesso: che il Comune di Trapani partecipa finanziariamente diverse società ed enti, quali Trapani Servizi S.P.A., ATM, Ente Luglio Musicale, Consorzio Universitario ed altre; che le finalità di interesse pubblico a cui tali società devono attenersi nel raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale, non consentono gestioni a rischio perdite; che tale ipotesi vedrebbe il Comune di Trapani costretto a ripianarle, distraendo importanti risorse da destinare ad altri servizi; Impegnano il Sindaco e la Giunta A proporre al Consiglio Comunale un “Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo analogo su società ed enti partecipati”. Il regolamento dovrà disciplinare le attività di vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Trapani nelle società ed enti partecipati, nell’ambito dei generali poteri autoritativi e della specifica potestà normativa conferita al Comune di Trapani dall’ordinamento giuridico. Il regolamento dovrà prevedere: un controllo societario, cioè formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti; un controllo di efficienza, per garantire gli obiettivi; un controllo economico/finanziari( budget e piano industriale); un controllo sulla gestione(assunzioni, forniture, incarichi); l’inserimento all’o.d.g. del consiglio comunale delle deliberazioni dei bilanci delle società ed enti partecipati; Al presente atto si allega un regolamento quadro sul controllo analogo da fare approvare successivamente al Consiglio Comunale 1 COMUNE DI TRAPANI REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2 INDICE Art. 1 Istituzione del controllo analogo e ambito di applicazione Pag. 3 Art. 2 Comitato per il controllo analogo sulle partecipazioni societarie Pag. 3 Art. 3 Indirizzi Strategici e Piano degli Obiettivi Pag. 4 Art. 4 Tipologie di controllo e strumenti di monitoraggio Pag. 5 Art. 5 Modalità dell´azione di Vigilanza e controllo Pag. 6 Art. 6 Obblighi per gli Amministratori delle Società in House e incompatibilità Pag. 7 Art. 7 Partecipazione del Presidente della Società ai Consigli Comunali Pag. 7 Art. 8 Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblica Pag. 7 Art. 9 Omesso invio della documentazione Pag. 8 Art. 10 Accesso agli atti societari da parte dei consiglieri comunali Pag. 8 Art. 11 Disposizioni transitorie e finali Pag. 9 3 Art. 1 Istituzione del controllo analogo e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Trapani nei confronti delle Società partecipate in houseproviding nonché quelle che gestiscono servizi pubblici locali con lo stesso istituto dell’houseproviding, secondo quanto disposto dall´ordinamento nazionale, comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, anche tenuto conto delle modifiche introdotte in materia di controlli sulle società partecipate dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 art. 3 che introduce nel T.U.E.L 267/2000 l’art. 147 quater. 2. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell’azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione di servizi pubblici locali ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e nell’ottica di assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico generale. 3. Il controllo analogo, applicato solo alle società che gestiscono servizi in houseproviding, si definisce come attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall’Ente riguardo all’attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell’utenza locale. Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di due tipi: giuridico-contabile e sulla qualità dei servizi erogati. 4. Rimangono salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio previste negli Statuti delle Società nonché da altri regolamenti comunali o dalla normativa statale. Art. 2 Comitato per il controllo analogo sulle partecipazioni societarie 1. Il Comitato partecipazioni societarie è organo collegiale costituito da: il Segretario Generale che lo presiede, il Dirigente Settore Economico finanziario, il Dirigente Settore competente per materia, tre professionisti esterni particolarmente qualificati. 2. I tre membri esterni sono nominati con Decreto del Sindaco, durano in carica per 3 anni e prestano la loro attività a titolo gratuito. 3. Il Comitato costituisce il punto di raccordo tra l´Amministrazione comunale e gli organi societari, e in particolar modo, tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali a società partecipate dall´ente e gli organi gestionali delle predette società. 4. Il Comitato cura i rapporti con le singole società, verifica l´invio della documentazione e sollecita le attività previste dal presente regolamento e presiede al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria. 4 5. Il Comitato partecipazioni societarie assiste gli organi politici nell´elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, elaborando le informazioni derivanti dai rapporti informativi di cui sopra con le aziende e predisponendo periodici report di analisi sull´andamento delle società. 6. Il Comitato inoltre cura il coordinamento unitario dell´attività di ciascun Settore comunale competente in materia di affidamento dei contratti di servizio alle società partecipate dall´Ente. 7. Il Comitato inoltre: a) cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le aziende partecipate dall´ente; b) cura la pubblicazione e l´aggiornamento della sezione del sito web del Comune dedicata ai servizi pubblici locali e ai servizi in houseproviding ivi compresa la pubblicazione dei dati relativi ai compensi dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione e la pubblicazione annuale di una relazione che in maniera sintetica riferisca sullo stato di attuazione degli obiettivi precedentemente assegnati e su come gli stessi abbiano inciso sul livello del servizio erogato. c) trasmette rapporti informativi al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, sui risultati delle operazioni di controllo eseguite al fine del riscontro sul rispetto da parte delle società partecipate delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Art. 3 Indirizzi Strategici e Piano degli Obiettivi 1. Entro il 30 settembre di ciascun anno la società relaziona al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati e sulla corrente situazione gestionale e patrimoniale. 2. Entro il 31 ottobre il Consiglio Comunale, delibera i sottoelencati indirizzi strategici: a) indirizzi economico - patrimoniali, di investimento e sviluppo; b) Obiettivi di gestione da conseguire in un arco temporale triennale; c) indirizzi sulla qualità dei servizi e sulle prestazioni aziendali. 3. Sulla base di tali indirizzi strategici, entro il 31 Dicembre la Giunta Comunale definisce il Piano dettagliato degli obiettivi da assegnare a ciascuna società partecipata per l´anno successivo. 5 Art. 4 Tipologie di controllo e strumenti di monitoraggio 1. Ai fini dell´esercizio del controllo analogo, al Comitato dovrà essere trasmessa, da ciascuna società e nelle forme documentali preventivamente concordate, ogni informazione sulla gestione operativa, utile al riscontro della regolarità, dell´efficienza, efficacia ed economicità del servizio gestito. 2. In relazione alle sotto elencate tipologie di controllo, dovrà in particolare essere trasmessa la seguente documentazione: a) Controllo giuridico - contabile I - Report economico quadrimestrale suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività); II - Report quadrimestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati; III - Elenco quadrimestrale analitico degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori; IV - Report quadrimestrale delle Assunzioni e principali atti di gestione del personale V - Atti di alienazione del patrimonio. b) Controllo sulla qualità dei servizi I- Elenco semestrale dei reclami. II- Rilevazioni di CustomerSatisfaction, da effettuare con cadenza almeno biennale. III- Analisi degli indicatori di qualità relativi ai servizi soggetti a disciplinari previsti da carte dei servizi, da effettuare con cadenza almeno annuale. IV- Gestione di reclami e disservizi. V- Gestione e rispetto dei parametri delle Carte di servizio. VI- Gestione dei tempi di erogazione delle prestazioni. VII- Informazioni preventive all´utenza su modifiche concernenti l´organizzazione e la gestione del servizio. 3. Il bilancio di esercizio, corredato dai documenti obbligatori, dovrà essere trasmesso al Comune almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell´Assemblea dei Soci per la sua approvazione. 6 4. Tutti gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili del patrimonio, nonché l´assunzione di mutui e di altre forme di finanziamento, delle società in house, sono soggetti ad una preventiva autorizzazione del Sindaco. 5. Tutti gli che atti prevedano variazioni della dotazione organica delle società in house, sono soggetti ad un preventiva autorizzazione del Sindaco. 6. Mediante Decreto del Sindaco potrà essere previsto un limite generale di spesa, per ciascuna società partecipata in house, superato il quale sarà necessaria la preventiva autorizzazione della Giunta comunale. 7. I collegi sindacali dovranno trasmettere all´Amministrazione Comunale, entro un mese dalla loro adunanza, effettuata ai sensi della normativa vigente, copia dei relativi verbali. Art. 5 Modalità dell´azione di Vigilanza e controllo 1. La vigilanza comunale sull´attività e sui risultati della società si esplica attraverso specifiche verifiche anche presso le sedi operative e/o amministrative dell´azienda. 2. A tal fine il Comitato di cui al precedente art. 2, potrà avvalersi di personale dipendente in possesso di adeguata qualifica e competenza professionale o, in mancanza, di tecnici incaricati esterni, esperti in materia, ovvero di servizi professionali resi da società di certificazione e consulenza aziendale. 3. Il Comitato potrà istituire sotto-commissioni che si occupino di specifiche attività di controllo sulle singole società partecipate. 4. Il Comitato, al fine di espletare le azioni di Vigilanza e Controllo ad esso demandate, potrà accedere a tutti i documenti contabili e sociali, chiedere informazioni all’organo amministrativo delle società partecipate ed esercitare “in itinere” il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi anche in termini di efficacia, efficienza ed economicità della gestione. 5. La frequenza e le modalità di attuazione dei controlli, qualora non già definiti nelle Carte dei Servizi o nei contratti di affidamento, sono preventivamente comunicate dal Comitato per le Partecipazioni Societarie ai referenti gestionali dell´azienda che dovranno partecipare attivamente all´audit e supportare il team di verifica nelle diverse fasi della stessa al fine di garantirne il buon esito. 7 Art. 6 Obblighi per gli Amministratori delle Società in House e incompatibilità 1. Gli organi amministrativi delle società in house, al fine di garantire che l´attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l´azione amministrativa del Comune, sono obbligati a conformarsi agli indirizzi gestionali impartiti dagli organi di governo comunali e ad uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento emanate dal Comitato di cui al precedente art. 2. 2. Essi inoltre ottemperano tempestivamente alle disposizioni e ai rilievi formulati dagli organi comunali preposti al controllo, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dal Comune, in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l´efficacia, l´efficienza e la qualità dei servizi gestiti. 3. In caso di grave e/o reiterate violazioni degli indirizzi ricevuti o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge e dal presente regolamento, possono essere, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, rimossi dall’incarico con provvedimento dell´Organo competente alla designazione o alla nomina. Art. 7 Partecipazione del Presidente della Società ai Consigli Comunali 1. I legali rappresentanti, o loro delegati, delle società oggetto del presente regolamento, previa autorizzazione del Sindaco e del Presidente del Consiglio, partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, ove siano trattati argomenti che li riguardano. 2. Qualora impossibilitati a partecipare sarà loro cura far pervenire apposite relazioni se richieste dai competenti organi comunali. Art. 8 Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblica 1. Le aziende che gestiscono servizi pubblici locali ed, in generale, le aziende soggette a controllo analogo da parte del Comune adottano, previo parere obbligatorio del Consiglio Comunale, specifici regolamenti sulle seguenti materie: a) gare per l´approvvigionamento di beni e servizi e per eventuali lavori; b) assunzione del personale. 2. Il regolamento delle gare dovrà tener conto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla normativa pubblica in materia, nel rispetto in ogni caso dei principi di proporzionalità, non discriminazione, imparzialità, trasparenza e pubblicità. 8 3. L´assunzione del personale dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, merito, imparzialità e pari opportunità. 4. Le aziende provvederanno entro 30 giorni ad inviare al Comune copia dei regolamenti approvati e delle loro modifiche e integrazioni approvate secondo le procedure di cui al presente articolo. 5. Qualora non previsto, ai fini del rispetto della normativa di cui all’art. 147 quater del T.U.E.L. e della disciplina comunitaria, le società partecipate sottoposte al controllo analogo dovranno adeguare i loro statuti al fine di permetterne il concreto svolgimento. 6. In particolare lo Statuto deve contenere: a) L’impossibilità, da parte degli organi societari, di alienazione a privati delle quote/azioni senza la preventiva autorizzazione del Consiglio comunale; c) La totale dipendenza della società partecipata in tema di strategie e politiche aziendali a quanto statuito dal socio mediante i piani di programmazione; d) Il controllo sulla qualità dei servizi erogati mediante l’approvazione di apposite Carte dei Servizi; 7. La predisposizione di procedure per il controllo ispettivo sugli atti contabili e societari da parte del Comitato. Art. 9 Omesso invio della documentazione 1. Qualora le aziende che gestiscono servizi pubblici locali o servizi e attività strumentali affidati in houseproviding, non trasmettano la documentazione richiesta o forniscano informazioni incomplete tali da compromettere l´esecuzione da parte comunale del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l´Amministrazione Comunale, dopo aver esperito ogni ulteriore utile tentativo, fermo restando quanto previsto al precedente art. 6, può revocare l´affidamento del servizio stesso. Art. 10 Accesso agli atti societari da parte dei consiglieri comunali 1. La natura giuridica di società di capitali, a totale partecipazione comunale, non preclude l´esercizio del diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri Comunali dall´art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che la proprietà di tali società è in tutto imputabile al Comune e che il potere di sindacato ispettivo riconosciuto ai Consiglieri Comunali sugli atti comunali, deve parimenti valere allorquando le funzioni e i servizi comunali non sono svolti ed espletati direttamente dal Comune, ma per il tramite di appositi organismi societari partecipati. 2. Il diritto di accesso per i Consiglieri comunali è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico, quale la funzione di rappresentanza della collettività. 9 3. Il Consigliere è tenuto al segreto d´ufficio nei casi previsti dalla legge e al rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali. 4. Il Consigliere non potrà utilizzare gli atti e le informazioni ottenute per finalità diverse da quelle connesse all´esercizio del mandato. 5. Le richieste di documenti e informazioni sono inoltrate dai Consiglieri comunali alla Segreteria Generale o al Comitato Partecipazioni Societarie. 6. L´ufficio che ha ricevuto l’istanza, evaderà la richiesta non oltre trenta giorni dal ricevimento. 7. Le società hanno l´obbligo di trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 20 giorni dalla richiesta, al Comitato partecipazioni societarie o alla Segreteria Generale del Comune, la documentazione oggetto della richiesta di accesso. 8. Nel caso in cui i documenti oggetto della richiesta presentino elementi di riservatezza, la questione dovrà essere tempestivamente segnalata al Segretario Generale unita mente ad una nota esplicativa. Art. 11 Disposizioni transitorie e finali 1. I poteri di vigilanza e controllo previsti dal presente regolamento si renderanno applicabili anche nei confronti dei soggetti gestori già esercenti pubblici servizi locali, nei limiti di quanto compatibile con le previsioni contenute nei contratti di servizio ancora in essere.
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