Inserita in Politica il 18/12/2014
da REDAZIONE REGIONALE
ERICE - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 70 DEL 02/12/2014
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI – DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA EX ART. 38, ULTIMO COMMA, REGOLAMENTO TARI E DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLE RATE A SALDO/CONGUAGLIO DELLA TARI 2014.
VISTE le deliberazione di c.c. n. 55/2014 E 81/2014 con la quale sono state determinate il numero delle rate e delle scadenze di versamento relative alla Tari 2014; VISTA la proposta formulata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 271/2014 relativa al differimento del termine per la presentazione delle richieste di riduzione/esenzione Tari di cui all’ultimo comma dell’art. 38 del vigente Regolamento TARI dal 30 novembre al 31 dicembre prossimo e del differimento del termine per il pagamento delle rate a saldo/conguaglio della TARI 2014 rispettivamente al 16 febbraio 2015 e al 16 aprile 2015 VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, che, all’art. 1, commi 639 e segg. istituisce e disciplina la IUC, Imposta Unica Comunale; RICHIAMATI in particolare i seguenti commi della Legge n. 147/2013: - il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per l´elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); - il comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti; - il comma 654, secondo il quale dev’essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti; - il comma 683, secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l’approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; VISTA la nota n. 5648 del 24/03/2014 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la quale si conclude che nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare della disciplina della TARI, i Comuni possono richiedere acconti sulla base degli importi versati nell’annualità precedente; Pag. 2 di 3 RITENUTO che a causa della mancata riconsegna della banca dati Tarsu 2013 da parte del precedente gestore ATo Terra dei Fenici spa – Aipa spa, successivamente all’invio degli avvisi di pagamento in acconto sono stati rilevati numerosi disguidi ed anomalie derivanti dal mancato aggiornamento delle diverse situazioni contabili di alcuni contribuenti; CONSIDERATO CHE nei giorni immediatamente precedenti la scadenza della prima rata dell’acconto Tari 2014 si è verificata una notevole affluenza di contribuenti presso l’ufficio tributi per la materiale correzione delle anomalie riscontrate non consentendo il puntuale adempimento dell’obbligo tributario relativo alla scadenza del 16 ottobre; VISTO l’ultimo comma dell’art. 38 con il quale la scadenza per la presentazione delle richieste di riduzione/esenzione previste agli artt. 21 e 22 viene fissata al 30 novembre; PRESO ATTO CHE gran parte dei contribuenti, a causa del breve lasso di tempo intercorso dall’approvazione del Regolamento non è venuta per tempo a conoscenza delle nuove agevolazioni previste; RITENUTO, pertanto, opportuno, al fine di consentire a tutti i contribuenti la presentazione tempestiva delle eventuali istanze, differire il termine per la presentazione delle predette richieste al 31 dicembre prossimo; CONSIDERATO CHE a causa dello slittamento del termine della presentazione delle richieste come indicato si rende necessario differire anche il temine per il pagamento delle rate a saldo/conguaglio della TARI 2014, previste per il giorno 16 gennaio 2015, al fine di consentire all’ufficio tributi la corretta definizione degli importi dovuti dai contribuenti a saldo/conguaglio della tassa dovuta per l’anno 2014; CONSIDERATO CHE l’art. 1, comma 688, della più volte richiamata Legge di Stabilità 2014, come modificato dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e che la riscossione della TARI avvenga tramite modello F24 nonché tramite bollettino di c/c centralizzato anche già predisposti e compilati da parte del Comune; CONSIDERATO CHE a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; EVIDENZIATO che il versamento delle suddette rate verrà effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a mezzo F24 in quanto tale strumento di pagamento non comporta spese a carico del contribuente; CONSIDERATO CHE la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del _______________ ; Pag. 3 di 3 ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell´art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; VISTI: - lo Statuto Comunale; - l’O.R.EE.LL. VIGENTE - il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 per la parte applicabile in Sicilia; PROPONE DI DELIBERARE Per quanto indicato in premessa e qui richiamato 1. Di differire il termine di presentazione delle richieste di riduzione/esenzione Tari di cui all’ultimo comma dell’art. 38 del vigente Regolamento TARI dal 30 novembre al 31 dicembre prossimo; 2. Di differire il termine per il pagamento delle rate a saldo/conguaglio della TARI 2014 rispettivamente al 16 febbraio 2015 e al 16 aprile 2015 3. DI DARE ATTO CHE, conseguentemente le scadenze per il pagamento degli avvisi di pagamento della Tari 2014 vengono rideterminate nelle seguenti: - rata 1 “acconto”, scadenza 16 novembre 2014 - rata 2 “acconto”, scadenza 16 dicembre 2014 - rata 3 “saldo/conguaglio”, scadenza 16 febbraio 2015; - rata 4 “saldo/conguaglio”, scadenza 16 aprile 2015. 4. DI DISPORRE, a tutela del contribuente, la pubblicazione deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze, all’albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale. - Il Responsabile del Settore Dott.ssa Grimaudo Rosa
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