Inserita in Politica il 17/08/2022
da Massimo Piccolo
“Elezioni, perché la legge elettorale è (in parte) incostituzionale…”
In questi giorni i partiti, al loro interno, si stanno azzannando sui nominativi dei candidati da inserire nelle loro liste. La domanda sorge spontanea. Ma perché, visto che dovrebbero essere i cittadini italiani a votare i parlamentari da eleggere?
Cominciamo col dire che la legge elettorale attuale, che in origine era denominata “Mattarellum”, dal nome del suo relatore, Sergio Mattarella (Legge n. 276/93 – per il Senato -, e legge n. 277/93 - per la Camera -), e successivamente modificata varie volte, in base ai “bisogni” e/o le “aspettative” dei Partiti, fino all’attuale “rosatellum”: non è propriamente tutta costituzionale.
Ricordo (a memoria, non mi fate fare citazioni, non ne vale la pena…) che a suo tempo la Corte Costituzionale, censurò le liste bloccate, ma non ebbe il coraggio (a proposito del quale, Don Abbondio docet) di dichiararle incostituzionali. Infatti, cercando di salvare capre e cavoli, disse che andavano bene, purché fossero composte da pochi candidati.
Che sarebbe come dire: il reato di rapina non va bene, ma se rubi solo cento euro, allora si può fare. Alla faccia dei principi della Costituzione e dei poverini che l’avevano votata, che a quest’ora si tanno rivoltando nelle loro tombe così tanto, che hanno certamente trovato il...Centro della terra.
A proposito di Corte Costituzionale, pare che la Sentenza sulla obbligatorietà dei vaccini, sia prevista per il 30 novembre 2022 (ovviamente a babbo morto, anzi, stecchito).
Io non conosco le procedure della stessa, ma mi sovviene che a settembre 2022, l’attuale presidente, Giuliano Amato (una specie di dinosauro della politica), dovrebbe essere “pensionato”. Sarà un caso che lui “dipartisca” prima della sentenza sui vaccini? Ai posteri l’ardua risposta.
Ma, come direbbe il Principe De Curtis (Totò), andiamo al…“conquìbus”.
Tornando al vero e proprio furto con destrezza operato dal legislatore (v. sopra), della possibilità di scegliere il Candidato. Vediamo cosa dice in merito la Costituzione italiana.
La Costituzione (in vigore), prevede che:
Art. 56.
La Camera dei deputati e´ eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati e´ di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Art. 57. Il Senato della Repubblica e´ eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi e´ di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione. Come si può leggere, la Costituzione parla di elezione diretta dei deputati (ma anche dei senatori), non certo dei Partiti o liste di partiti. Si capisce, a meno che per “diretto” (v. art 56), non si voglia far intendere che il cittadino, uscendo da casa per andare a votare, debba recarsi “direttamente” al seggio, senza andare al bar a prendere un caffè (hai visto mai che il barista gli suggerisca chi votare?).
Ma nell’Italia dove le parole ormai hanno perso il loro significato logico-letterale, e dove l’interpretazione autentica delle parole è solo quella che “recitano” i Poteri costituiti: non ci si stupisce più di nulla.
Qualcuno si ricorda del Presidente del consiglio (sempre sia lodato) che declamava che “vaccino è vita” e che “la guerra è pace”? Bene. Come i fatti hanno dimostrato, forse (forse) è vero il contrario… Ma tant’é.
Mi ero ripromesso di riportare alcuni passi della legge elettorale in vigore, ma non voglio certamente tediare il cortese lettore con la citazione di articoli e leggi, ma faccio un eccezione “paradigmatica”.
Riporto solo una piccola parte della legge elettorale in vigore.
LEGGE 4 agosto 1993, n. 277 ( Entrata in vigore della legge: 21-08-1993 )
Art. 1.
3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi e´ attribuito nell´ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi e´ attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";
Se leggete bene, con la solita “destrezza” legislativa, nel comma 3 si parla di candidati e invece nel comma 4 si parla di “riparto” tra liste…
Cioè, non si parla più di candidati, ma di liste. Cosa del tutto fuori della Costituzione. E siccome le liste le fa il “Capo” partito, ecco del perché si stanno azzannando davanti alla composizione delle liste elettorali. Finisco col riportare in calce, le parti salienti della legge in vigore. Ma solo per i più pignoli.
(Massimo Piccolo)
********************************** LEGGE 4 agosto 1993, n. 277 ( Entrata in vigore della legge: 21-08-1993 )
Art. 1.
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l´elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l´articolo 1 e´ sostituito dal seguente:
- Art. 1 –
1. La Camera dei deputati e´ eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
…omissis…
3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi e´ attribuito nell´ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi e´ attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";
"Art. 4. - 1. Il voto e´ un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
c) l´articolo 2 e´ sostituito dal seguente:
2. Ogni elettore dispone di:
1) un voto per l´elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato,
2) un voto per la scelta della lista ai fini dell´attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l´elenco dei candidati di ciascuna lista.
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