Inserita in Politica il 31/03/2018
da Direttore
REPLICA ALL´ articolo BRUNO TINTI su LA VERITA´ del 28 marzo 2018- associazioni MO Confederazione GDP e UNIMO
Le scriventi associazioni ritengono doverosa una rettifica all’articolo pubblicato su La Verità del 28 marzo firmato dal dott. Bruno Tinti, già magistrato professionale.
Sorprende che un magistrato di professione, dedito al fondamentale e prezioso mestiere di giornalista dia una rappresentazione del lavoro della magistratura onoraria che non corrisponde al vero, pur avendolo appreso personalmente durante gli anni di onorato servizio. Ma evidentemente, colpevolmente o meno, si è inteso sottacere che i 5000 magistrati onorari in servizio sostengono le fondamenta della giustizia del primo grado gestendo complessivamente il 70% del contenzioso civile e penale tra ufficio del giudice di pace e giudice monocratico. Definire dunque “fuffa” che non merita l’attenzione di un magistrato togato le cause trattate dai magistrati onorari, significa accomunare con la stessa qualifica le cause trattate dai suoi stessi ex colleghi in Tribunale, dispensando offese verso tutte le categorie interessate compreso il cittadino, la cui sorte dipende proprio da quella che con disprezzo viene qualificata “fuffa”. Vale la pena ricordare che solo i giudici di pace trattano le cause con valore fino a 5.000,00 Euro, i sinistri stradali con danni fino a 20.000, le sanzioni amministrative con valore fino a poco più di 15.000 e tutta la materia dell’immigrazione irregolare per non parlare di alcuni reati quali lesioni (dolose e colpose), diffamazione, minaccia ed altre fattispecie che interessano la quotidianità della maggior parte dei cittadini. I magistrati onorari di tribunale (ossia i giudici onorari di tribunale che vice procuratori onorari) hanno competenza su tutti i reati a citazione diretta, ossia, l’intero primo grado trattato nei tribunali di Italia. Se tutto questo è “fuffa” … Quanto alla supposta non professionalità dei magistrati onorari, l’articolista, forse privo della necessaria terzietà a lui richiesta, ha erroneamente omesso di precisare che i magistrati onorari non vengono scelti “a caso”, ma all’esito positivo di un corso concorso (non quindi unicamente per titoli) che consente l’immissione nelle funzioni unicamente dopo aver ottenuto una valutazione di idoneità a seguito di un tirocinio selettivo (di sei mesi per i giudici di pace e di quattro per i magistrati onorari), previo inserimento in graduatoria. I medesimi magistrati sono sottoposti ad una verifica quadriennale di professionalità mediante analisi a campione dei loro provvedimenti da parte di una Sezione del Consiglio Giudiziario presieduta dal Presidente della Corte d’Appello e dal Procuratore Generale del Distretto. Affermare trattarsi di soggetti scarsamente preparati, oltre che al limite della diffamazione verso la categoria onoraria, lo è verso la propria categoria di appartenenza, che assolve, nei consigli giudiziari, le funzioni di controllo e verifica. Del resto, il lavoro e la professionalità della magistratura onoraria sono ormai riconosciuti dalla magistratura ai massimi livelli, soprattutto dall’Associazione Nazionale Magistrati.
L’assoluta mancanza di serenità nella composizione dell’articolo in questione si ricava dall’assunto secondo il quale “i magistrati onorari vogliono transitare nelle file della magistratura ordinaria senza concorso”: questa affermazione non corrisponde al vero. Le associazioni di categoria chiedono come soluzione per la magistratura onoraria in servizio - che è stata impiegata a tempo pieno, con proroghe anche ventennali e senza alcuna tutela assistenziale e previdenziale – l’applicazione di una regolamentazione analoga a quella disposta per i Vice pretori onorari con Legge 217/74. Il criticato servizio di REPORT, la cui redazione ringraziamo con sincerità, lo pone in luce in maniera chiarissima attraverso l’intervista del Consigliere di Stato che ha citato la suddetta legge, con cui a suo tempo si regolamentarono i vice pretori onorari e a cui a gran voce la categoria si ispira nelle proprie richieste. Giova ribadire, in ciò obbligati dal mancato approfondimento dell’articolista, che tale legge non ebbe a costituire un rapporto di pubblico impiego, bensì unicamente riconobbe il diritto alla prosecuzione nelle funzioni onorarie fino al raggiungimento dei limiti di età, con una retribuzione rispettosa della dignità della funzione e dell’autonomia della magistratura. L’assunto del Sig. Tinti, secondo cui i magistrati onorari cercano strade per inserirsi nei ruoli della magistratura togata, appare dettato da un non corretto studio del problema oltre che da assenza di serenità, e di questi ci si duole, considerata la fama dell’autore.
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