Inserita in Politica il 30/01/2018
da Direttore
Brexit: mandato alla Commissione europea per negoziare con il Regno Unito le disposizioni transitorie
La Commissione europea plaude alla decisione odierna del Consiglio "Affari generali" (Articolo 50) di autorizzare l´avvio dei negoziati sulle eventuali disposizioni transitorie applicabili dopo il recesso ordinato del Regno Unito dall´Unione europea.
Le odierne direttive di negoziato, che vengono a integrare il blocco del maggio 2017 sulla scorta della raccomandazione della Commissione del 20 dicembre 2017, contengono precisazioni sulle eventuali modalità transitorie, in particolare in questi termini:
non saranno ammissibili scelte di comodo. Il Regno Unito continuerà a partecipare all´unione doganale e al mercato unico (con tutte e quattro le libertà) e l´acquis dell´UE continuerà ad applicarsi integralmente nei suoi confronti e al suo interno esattamente come se fosse ancora uno Stato membro. Di conseguenza, il Regno Unito dovrà restare vincolato agli obblighi derivanti dagli accordi conclusi con i paesi terzi. Qualsiasi modifica dell´acquis decisa nel periodo di transizione dovrà applicarsi automaticamente al Regno Unito; si applicheranno tutti gli esistenti strumenti e strutture dell´Unione in materia di regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione, ivi compresa la competenza della Corte di giustizia dell´Unione europea; dal 30 marzo 2019 il Regno Unito sarà un paese terzo. Come tale non sarà quindi più rappresentato nelle istituzioni, organi e organismi dell´Unione; il periodo di transizione dovrà essere definito chiaramente e limitato precisamente nel tempo, e dovrà concludersi non oltre il 31 dicembre 2020. Le disposizioni dell´accordo di recesso relative ai diritti dei cittadini dovranno quindi applicarsi dalla data in cui termina il periodo di transizione. Le odierne direttive di negoziato rammentano che i risultati della prima fase negoziale illustrati nella comunicazione della Commissione e nella relazione congiunta devono essere tradotti in termini giuridici. Sottolineano che è necessario completare i lavori in merito a tutte le questioni relative al recesso che occorre sciogliere ai fini di un recesso ordinato del Regno Unito dall´UE, comprese quelle non ancora affrontate nella prima fase, quali la governance complessiva dell´accordo di recesso ed aspetti sostanziali come i diritti di proprietà intellettuale, la protezione dei dati personali e le materie doganali.
Prossime tappe
A tempo debito la Commissione pubblicherà una bozza di testo giuridico dell´accordo di recesso, comprensivo delle disposizioni transitorie. Spetterà poi al Consiglio (Articolo 50) previa approvazione del Parlamento europeo e al Regno Unito, conformemente alle proprie norme costituzionali, concludere l´effettivo accordo a norma dell´articolo 50.
Contesto
L´8 dicembre 2017 la Commissione europea ha raccomandato al Consiglio europeo (Articolo 50) di constatare che erano stati compiuti progressi sufficienti nella prima fase dei negoziati condotti con il Regno Unito a norma dell´articolo 50. Il 15 dicembre i leader dell´UE a 27 hanno confermato che, in materia di diritti dei cittadini, Irlanda e liquidazione finanziaria, i progressi compiuti erano stati sufficienti e hanno adottato orientamenti per il passaggio alla seconda fase negoziale. Anche il Parlamento europeo aveva confermato in una risoluzione del 13 dicembre che erano stati compiuti progressi sufficienti. Il 20 dicembre la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio (Articolo 50) una raccomandazionedi avvio delle discussioni sulla fase successiva del recesso ordinato del Regno Unito dall´Unione europea.
A questa fase negoziale continuano ad applicarsi integralmente gli orientamenti del Consiglio europeo (Articolo 50) del 29 aprile 2017 e i principi generali e le modalità procedurali per la condotta dei negoziati fissati nelle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 22 maggio 2017.
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