Inserita in Politica il 10/04/2017
da Direttore
magistratura onoraria stabilmente precaria sciopera dal 17 al 21 aprile
Non ci sono più scuse per il Ministro Orlando. La scelta del Governo di scrivere in modo capzioso e incompleto il quesito rivolto al Consiglio di Stato non ha impedito ai giudici di Palazzo Spada di mettere alcuni puntini sulle "i" e, in sostanza, di bocciare l´impianto della legge-delega 57/2016, frutto di una valutazione superficiale del quadro comunitario e nazionale.
Il parere del Consiglio di Stato, pur prescindendo, per consapevole scelta, dal vaglio dei vincoli sovranazionali enunciati dal Consiglio d´Europa e nella procedura precontenziosa esauritasi avanti alla Commissione europea (in quanto non resi oggetto - come denunciato anche dalla Federmot - della richiesta di parere ministeriale), individua nel modello legislativo utilizzato nel 1974 (e riproposto dalla Federmot e da altre Associazioni firmatarie del documento sottoposto all´ANM) l´unico percorribile senza incorrere in conclamati profili di incostituzionalità, a tale fine dovendosi tuttavia superare, secondo il CdS, lo schema della legge-delega 57/1016, per servirsi di un nuovo veicolo normativo da scegliersi tra quelli rimessi alla iniziativa del Governo (leggi tra le righe: decreto-legge o emendamento governativo a una proposta di legge o proposta di legge governativa) o del Parlamento (legge ordinaria).
Ciò premesso, il parere, che allude anche agli ineliminabili obblighi risarcitori cui il Governo si è esposto abusando dell´istituto del lavoro a tempo determinato (si tratta del c.d. danno comunitario per il quale partirà a breve uno dei due ricorsi giurisdizionali predisposti dalla Federmot), rimette al Governo la palla che il Ministro Orlando aveva cercato di passare al CdS e alla ANM.
E, anche se il parere non entra nel merito di alcune più fastidiose osservazioni svolte dalla Federmot (in ordine alla incostituzionalità di una magistratura onoraria stabilmente precaria e titolare di una porzione di giurisdizione non suscettibile di ridevoluzione a quella di ruolo), di fatto ammette l´incompatibilità con l´art. 106 di un ordine giudiziario sempre più popolato di magistrati onorari la cui presenza dovrebbe avere carattere di mera eccezionalità, aprendo così la strada a una riedizione della legge del 1974.
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